Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1196 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1196 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10329/2023 R.G. proposto da: NOME COGNOME rappresentato e difeso da sé stesso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza DEL TRIBUNALE DI CROTONE n. 1981/2022 depositata il 30/04/2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La parte ricorrente proponeva opposizione contro il decreto del 28.9.2022 con il quale il Tribunale di Crotone nel procedimento penale n. 1441/17 RGNR a carico di Barletta NOME aveva rigettato la sua domanda di liquidazione delle spese per essere l’i mputato irreperibile, e applicandosi il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale di Crotone accoglieva l’opposizione riforma va il decreto impugnato e liquidava al difensore la somma di € 1.300,00 oltre accessori per l’incarico professionale espletato nel procedimento penale su indicato.
Il Tribunale compensava le spese del giudizio di opposizione ritenendo non potersi condannare il Ministero che non si era costituito.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.
Il Ministero ha depositato atto di costituzione al fine di un’eventuale discussione della causa
4 . In prossimità dell’odierna udienza entrambe le parti hanno depositato memoria, insistendo nelle rispettive richieste
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.,
Con entrambe le censure si contesta l’ordinanza impugnata nella parte in cui non ha condannato il Ministero della Giustizia, pur riconosciuto integralmente soccombente, alla refusione delle spese
e onorari del giudizio di opposizione a decreto di pagamento compensando tra le parti le spese di lite.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Crotone ha compensato le spese di lite in assenza di una valida giustificazione ex art. 92 c.p.c. non potendosi ritenere tale la contumacia del Ministero della Giustizia.
In proposito deve darsi continuità al seguente principio di diritto applicabile anche al caso di specie: Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (Sez. 2 – , Ordinanza n. 4082 del 14/02/2024, Rv. 670316 – 01).
Si impone , pertanto, l’accoglimento del ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, si può procedere alla decisione nel merito liquidando le spese del giudizio di opposizione nella misura di euro 1300, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa l’ ordinanza del 30.04.2023 Repert. N. 485/2023, del 02.05.2023 del Tribunale di Crotone nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio e decidendo nel merito condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del suddetto giudizio di opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 e art. 15 D.L. 150/2011 che liquida in euro 1300, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1000 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione