Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6461 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6461 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
Oggetto: Responsabilità patrimoniale -Revocatoria ordinaria -Accoglimento parziale dell’appello – Compensazione parziale delle spese di lite.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20045/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale allegata al ricorso, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE (pec: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Curatore fallimentare, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL😉 giusta procura speciale allegata al controricorso, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO la
C.C. 22.11.2023
n. r.g. 20045/2021
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;
-resistente – avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Bologna n. 1168/2021 pubblicata in data 11.06.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’ appello di Bologna sulla impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, in parziale accoglimento del gravame, riformava il capo della sentenza del Tribunale di Ravenna relativo agli interessi sulla somma oggetto di restituzione (con conseguente riduzione dell’importo dovuto), qualificando il debito come di valuta e non di valore, confermava per il resto la sentenza impugnata, compensava per 1/5 le spese di lite dei due gradi di giudizio e poneva comunque i restanti 4/5 a carico dell’appellante, parzialmente vittorioso.
Con sentenza n. 724 del 2018, il Tribunale di Ravenna, pronunciando sulla domanda promossa dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, aveva dichiarato inefficace -per effetto di revocatoria fallimentare – il pagamento di euro 5.372,40, effettuato a mezzo bonifico bancario dalla RAGIONE_SOCIALE in data 10 giugno 2013 in favore della RAGIONE_SOCIALE; aveva condannato quindi la convenuta al pagamento della somma predetta, oltre agli interessi dalla data di messa in mora (2 dicembre 2015) ed alla rifusione delle spese di lite.
Per quel che ancora rileva, il Tribunale aveva premesso che: la RAGIONE_SOCIALE era stata dichiarata fallita con sentenza pubblicata il 22 luglio 2013; nel momento in cui la RAGIONE_SOCIALE eseguì il pagamento, si trovava
già in stato di insolvenza e tale stato era ben conosciuto dalla RAGIONE_SOCIALE sia in ragione dell’incarico svolto dalla creditrice (consulenza contabile su rapporti bancari) sia perché la cliente-debitrice era stata protestata, dal 7 febbraio 2013 aveva cessato l’attività, era stata ingiunta da ben due banche con decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ed aveva subito un pignoramento presso terzi.
RAGIONE_SOCIALE si era difesa sostenendo che il pagamento ricevuto fosse esente da revocatoria fallimentare, trattandosi di pagamento ricevuto in termini d’uso, ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera a) l. Fall., o, comunque, di pagamento di corrispettivo per prestazione di lavoro effettuata da un collaboratore non subordinato, ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera f) l. Fall. , ma tale tesi non era stata ritenuta fondata dal Tribunale che aveva ritenuto come la ratio ispiratrice del richiamato art. 67, terzo comma, lett. a) fosse da ricercare nell’esigenza di preservare la continuità dell’attività aziendale, onde garantire la conservazione dell’impresa in crisi in vista di un suo recupero, evitando che i fornitori, conoscendo lo stato di difficoltà della debitrice, interrompessero i rapporti nel timore di una futura revoca dei pagamenti ricevuti, impedendo così la prosecuzione dell’attività.
Viceversa, il Tribunale aveva ritenuto la prestazione resa dalla RAGIONE_SOCIALE come occasionale, consistita nella redazione di una perizia contabile avente ad oggetto l’accertamento di interessi usurari ed anatocistici al fine di sostenere le difese della RAGIONE_SOCIALE in un contenzioso con il RAGIONE_SOCIALE.
A parere del Tribunale, n emmeno ricorreva l’ipotesi dell’art. 67, terzo comma, lettera f), poiché tale norma esenta da revocatoria i pagamenti ricevuti da collaboratori che prestano la loro opera in modo coordinato e continuativo, e non, in maniera occasionale, come era avvenuto nel caso di specie.
Avverso la decisione della Corte di appello propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, fondato su un unico motivo; resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE F.A.F. – RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.
La parte memoria depositata dalla ricorrente non è tale, non rispondendo ai requisiti di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denunzia ‘ violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art.360 comma 1, n. 3 c.p.c. ‘; in particolare, censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, sebbene abbia accolto parzialmente il gravame e dichiarato compensate le spese dei due gradi di giudizio tra le parti per un quinto, ha condannato l’appellante RAGIONE_SOCIALE a rifondere alla curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE i residui quattro quinti . A parere dell’odierno ricorrente, “la granitica giurisprudenza di legittimità… fatta salva l’ipotesi del rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa” sancirebbe il principio secondo cui “l’attore parzialmente vittorioso in relazione all’unica domanda proposta ovvero nel caso di vittoria su una del le plurime domande avanzate, quand’anche soccombente per il resto e, quindi, nell’ipotesi di vicendevole soccombenza, non può essere condannato alle spese, neppure parzialmente.
2. Il motivo è infondato.
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, le spese di lite possono essere compensate, per l’intero o in parte, in quest’ultimo caso la condanna dovendo essere sempre posta a carico del convenuto per la parte restante (si veda, Cass., Sez. 3, 19/10/2016, n. 21069).
Nello stesso solco si è altrsì evidenziato che, al di fuori dell’ipotesi prevista dal secondo periodo del primo comma dell’art. 91 c.p.c., l’attore parzialmente vittorioso sull’unica domanda, e dunque, logicamente, anche quello vittorioso su una delle domande proposte, nonostante l’esistenza di una soccombenza a suo carico per la parte di domanda rigettata o per le altre domande rigettate, e cioè nonostante la sussistenza di una soccombenza reciproca, non può essere condannato neppure parzialmente alle spese (Cass. Sez. 3 23/1/2018, n. 1572).
Ciò è accaduto nel caso in esame; per vero, RAGIONE_SOCIALE è stato convenuto in primo grado dal RAGIONE_SOCIALE attore, del quale stata accolta la domanda in revocatoria; il RAGIONE_SOCIALE ha proposto gravame quanto agli interessi sulla somma dovuta, sicché la sentenza d’appello , in parziale accoglimento della sua impugnazione, ha ridimensionato l’importo dovuto quanto agli interessi.
Pertanto, la Corte d’Appello di Bologna ha fatto corretto governo degli artt. 91 e 92 c.p.c., compensando solo parzialmente le spese di lite (in ragione del parziale accoglimento della domanda attorea) e condannando la convenuta RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle restanti spese di lite sostenute dal fallimento attore, applicando i principii di soccombenza e causalità.
All’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso .
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.000,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfetarie al 15% e accessori di legge, in favore del controricorrente.
C.C. 22.11.2023
n. r.g. 20045/2021
Pres. L.NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza