Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32496 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32496 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
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AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16614/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentati e difeso ope legis
Oggetto: Spese di lite
dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA INDIRIZZO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/01/2023 R.G.N. 903/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME adiva il Tribunale di Torino, anche in via cautelare, per l’accertamento del proprio diritto all’iscrizione nelle graduatorie provinciali e di Istituto per le supplenze personale docente ed educativo per la provincia di Torino, fascia II, biennio 2020/2022 per la classe di concorso a066 con punteggio pari a 42,5, nonché per la classe di concorso b019 con punteggio pari a 42,5.
Il RAGIONE_SOCIALE e lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi in giudizio, eccepivano il difetto di legittimazione passiva di quest’ultimo e chiedevano il rigetto del ricorso, con condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ..
Il giudizio cautelare veniva dichiarato estinto per rinuncia RAGIONE_SOCIALEa COGNOME.
Decidendo in sede di merito, il Tribunale rigettava la domanda e condannava NOME COGNOME a rifondere le spese del grado nella misura di euro 7.493,00.
L’odierna ricorrente impugnava la sentenza limitatamente alla statuizione riguardante le spese del giudizio.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE chiedendo la reiezione del gravame.
La Corte d’appello di Torino respingeva l’impugnazione.
Riteneva che non sussistessero le gravi ragioni per una compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
Assumeva la correttezza RAGIONE_SOCIALEa quantificazione RAGIONE_SOCIALEe spese operata dal primo Giudice rilevando che la stessa ricorrente in sede di giudizio di primo grado aveva ritenuto la causa di valore indeterminabile.
Rilevava che l’art. 152 bis disp. att. cod. proc civ. introdotto dall’art. 42 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 183/2001 prevede, in caso di difesa RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni assistite da propri avvocati la tariffa vigente per gli avvocati con la riduzione del 20% per gli onorari senza che sia esclusa l’applicazione di alcuna specifica disposizione RAGIONE_SOCIALEa tariffa medesima.
Riteneva corretto l’aumento del 30% per la manifesta fondatezza RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Le Amministrazioni hanno resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’illegittimità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) -nullità per omessa motivazione -motivazione apparente (art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’illegittimità per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 cod. proc. civ. in relazione alla soccombenza RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione resistente in punto di domanda ex art. 96 cod. proc. civ. -nullità per omessa motivazione (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.).
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’illegittimità per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 dm 55/2014 in relazione all’art. 10 cod. proc. civ. -nullità per omessa motivazione -motivazione apparente (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.).
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l’illegittimità per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 8, dm 55/2014 nullità per omessa motivazione (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.).
5. I motivi sono tutti infondati.
Il Tribunale di Torino ha esaminato il merito RAGIONE_SOCIALEe domande RAGIONE_SOCIALEa ricorrente e le ha ritenute non meritevoli di accoglimento. In particolare, ha ritenuto infondata l’asserita violazione RAGIONE_SOCIALEe previsioni RAGIONE_SOCIALEa l. n. 241/1990 e del d.P.R. n. 445/2005.
Quanto alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese il Tribunale ha applicato la regola RAGIONE_SOCIALEa soccombenza ed ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione ha applicato i parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause dal valore indeterminato, l’aumento del 30% per la manifesta fondatezza RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa e la riduzione del 20% prevista dall’art. 152 bis disp. att. cod. proc. civ.
Ha così liquidato le spese in euro 7.493,00.
La Corte territoriale con una motivazione congrua e logica ha considerato corretta tale regolamentazione.
Ha ritenuto che non vi fossero le gravi ragioni per disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese escludendo un legittimo affidamento RAGIONE_SOCIALE‘appellante sul punteggio ed altresì escludendo la rilevanza RAGIONE_SOCIALEa avanzata proposta di conciliazione e così RAGIONE_SOCIALE‘accettazione RAGIONE_SOCIALEa rinuncia nella fase cautelare. Ha così fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola RAGIONE_SOCIALEa soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ. ritenendo che non potesse essere integrata alcuna RAGIONE_SOCIALEe ipotesi derogatorie previste dal comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 cod . proc. civ.: « Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità RAGIONE_SOCIALEa questione trattata o mutamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero » con l’intervento additivo RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale che, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma « nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione RAGIONE_SOCIALE‘arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n.
162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ».
In questa sede la ricorrente insiste nel ritenere che sussistessero le gravi ragioni per una compensazione ma nell’argomentare RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale non si rinviene alcuna violazione di norme di diritto.
Quanto all’individuazione del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia il Giudici d’appello hanno evidenziato che era stata la stessa ricorrente, nel ricorso introduttivo, ad affermare che si trattava di causa di valore indeterminabile ed hanno in conseguenza escluso una errata applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme e RAGIONE_SOCIALEe tabelle professionali di cui al DM n. 55/2014.
Anche riguardo a detta determinazione la ricorrente si limita a dedurre che la causa non aveva valore indeterminabile là dove, come evidenziato dalla Corte territoriale, era stata la stessa COGNOME a qualificarla come tale.
D’altra parte, non risulta che fossero stati indicati altri criteri di determinazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del D.M. n. 55/2014.
La Corte territoriale ha, poi, ritenuto corretta la determinazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali effettuata dal Tribunale in applicazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione di cui all’art. 152 bis disp. att. cod. proc. civ., introdotto dall’art. 4, comma 42, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali a favore RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del 20%.
La suddetta norma, parzialmente modificata dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 31, stabilisce che: « Nelle liquidazioni RAGIONE_SOCIALEe spese di cui all’art. 91 cod. proc. civ., a favore RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2 e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 417-bis cod. proc. civ., si applica il decreto adottato ai sensi del D.L. 24 gennaio
2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento RAGIONE_SOCIALE‘importo complessivo ivi previsto ». Per successiva espressa previsione, poi, « la disposizione di cui al presente comma si applica alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge » e dunque alle controversie instaurate, come nel caso in esame, successivamente al 1° gennaio 2012.
Tale disposizione ha innovato rispetto al precedente sistema in cui non potevano essere riconosciuti in favore RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione i diritti e gli onorari di avvocato, difettando tale qualità in capo ai dipendenti costituiti ma solo eventualmente le ‘spese vive’, da documentare.
11. Quanto, poi, alla scelta del compenso su valore medio (anziché sul minimo) questa Corte ha più volte ribadito che, nella vigenza RAGIONE_SOCIALEe previsioni di cui al D.M. n. 55/2014, la scelta degli importi da liquidare tra i minimi e i massimi fissati dai parametri è discrezionale e non deve essere sostenuta da alcuna motivazione, perché i parametri sono indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa soltanto se il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, perché in tal caso è necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198 del 5 maggio 2022; Cass. n. 19989 del 13 luglio 2021; Cass. n. 89 del 7 gennaio 2021, Cass. n. 2386 del 31 gennaio 2017; Cass. n. 11601 del 14 maggio 2018).
Eguale ragionamento va fatto con riguardo all’aumento fino ad un terzo di cui all’art. 4, comma 8, del DM n. 55/2014 dovendosi, al riguardo, anche evidenziare che la previsione di aumento del compenso per l’avvocato per manifesta fondatezza RAGIONE_SOCIALEe difese RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa di cui all’art. 4, comma 8, DM 55/2014 è applicabile quando il difensore riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti e, specularmente, l’infondatezza degli assunti di controparte,
senza dover ricorrere a prove costituende e perciò soltanto grazie al suo un apporto argomentativo. Ed è quello che nella specie si è verificato avendo la Corte territoriale sottolineato la manifesta fondatezza RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa, ricavabile dalla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale che aveva respinto interamente le domande di cui al ricorso introduttivo.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
La regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese segue la soccombenza.
Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione