Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32496 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32496 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
Dott.
NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16614/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro pro tempore , UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentati e difeso ope legis
Oggetto: Spese di lite
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA INDIRIZZO
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4/2023 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/01/2023 R.G.N. 903/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME adiva il Tribunale di Torino, anche in via cautelare, per l’accertamento del proprio diritto all’iscrizione nelle graduatorie provinciali e di Istituto per le supplenze personale docente ed educativo per la provincia di Torino, fascia II, biennio 2020/2022 per la classe di concorso a066 con punteggio pari a 42,5, nonché per la classe di concorso b019 con punteggio pari a 42,5.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale, nel costituirsi in giudizio, eccepivano il difetto di legittimazione passiva di quest’ultimo e chiedevano il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ..
Il giudizio cautelare veniva dichiarato estinto per rinuncia della Riitano.
Decidendo in sede di merito, il Tribunale rigettava la domanda e condannava NOME COGNOME a rifondere le spese del grado nella misura di euro 7.493,00.
L’odierna ricorrente impugnava la sentenza limitatamente alla statuizione riguardante le spese del giudizio.
Si costituiva il Ministero chiedendo la reiezione del gravame.
La Corte d’appello di Torino respingeva l’impugnazione.
Riteneva che non sussistessero le gravi ragioni per una compensazione delle spese.
Assumeva la correttezza della quantificazione delle spese operata dal primo Giudice rilevando che la stessa ricorrente in sede di giudizio di primo grado aveva ritenuto la causa di valore indeterminabile.
Rilevava che l’art. 152 bis disp. att. cod. proc civ. introdotto dall’art. 42 della l. n. 183/2001 prevede, in caso di difesa delle pubbliche amministrazioni assistite da propri avvocati la tariffa vigente per gli avvocati con la riduzione del 20% per gli onorari senza che sia esclusa l’applicazione di alcuna specifica disposizione della tariffa medesima.
Riteneva corretto l’aumento del 30% per la manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Le Amministrazioni hanno resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’illegittimità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) -nullità per omessa motivazione -motivazione apparente (art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. in relazione alla soccombenza dell’amministrazione resistente in punto di domanda ex art. 96 cod. proc. civ. -nullità per omessa motivazione (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.).
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia l’illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 dm 55/2014 in relazione all’art. 10 cod. proc. civ. -nullità per omessa motivazione -motivazione apparente (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.).
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l’illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 8, dm 55/2014 nullità per omessa motivazione (art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.).
5. I motivi sono tutti infondati.
Il Tribunale di Torino ha esaminato il merito delle domande della ricorrente e le ha ritenute non meritevoli di accoglimento. In particolare, ha ritenuto infondata l’asserita violazione delle previsioni della l. n. 241/1990 e del d.P.R. n. 445/2005.
Quanto alla regolazione delle spese il Tribunale ha applicato la regola della soccombenza ed ai fini della liquidazione ha applicato i parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause dal valore indeterminato, l’aumento del 30% per la manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa e la riduzione del 20% prevista dall’art. 152 bis disp. att. cod. proc. civ.
Ha così liquidato le spese in euro 7.493,00.
La Corte territoriale con una motivazione congrua e logica ha considerato corretta tale regolamentazione.
Ha ritenuto che non vi fossero le gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese escludendo un legittimo affidamento dell’appellante sul punteggio ed altresì escludendo la rilevanza della avanzata proposta di conciliazione e così dell’accettazione della rinuncia nella fase cautelare. Ha così fatto corretta applicazione della regola della soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ. ritenendo che non potesse essere integrata alcuna delle ipotesi derogatorie previste dal comma 2 dell’art. 92 cod . proc. civ.: « Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero » con l’intervento additivo della Corte costituzionale che, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma « nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n.
162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni ».
In questa sede la ricorrente insiste nel ritenere che sussistessero le gravi ragioni per una compensazione ma nell’argomentare della Corte territoriale non si rinviene alcuna violazione di norme di diritto.
Quanto all’individuazione del valore della controversia il Giudici d’appello hanno evidenziato che era stata la stessa ricorrente, nel ricorso introduttivo, ad affermare che si trattava di causa di valore indeterminabile ed hanno in conseguenza escluso una errata applicazione delle norme e delle tabelle professionali di cui al DM n. 55/2014.
Anche riguardo a detta determinazione la ricorrente si limita a dedurre che la causa non aveva valore indeterminabile là dove, come evidenziato dalla Corte territoriale, era stata la stessa Riitano a qualificarla come tale.
D’altra parte, non risulta che fossero stati indicati altri criteri di determinazione ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 55/2014.
La Corte territoriale ha, poi, ritenuto corretta la determinazione delle spese processuali effettuata dal Tribunale in applicazione della disposizione di cui all’art. 152 bis disp. att. cod. proc. civ., introdotto dall’art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del 20%.
La suddetta norma, parzialmente modificata dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 31, stabilisce che: « Nelle liquidazioni delle spese di cui all’art. 91 cod. proc. civ., a favore delle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2 e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell’art. 417-bis cod. proc. civ., si applica il decreto adottato ai sensi del D.L. 24 gennaio
2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto ». Per successiva espressa previsione, poi, « la disposizione di cui al presente comma si applica alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge » e dunque alle controversie instaurate, come nel caso in esame, successivamente al 1° gennaio 2012.
Tale disposizione ha innovato rispetto al precedente sistema in cui non potevano essere riconosciuti in favore dell’Amministrazione i diritti e gli onorari di avvocato, difettando tale qualità in capo ai dipendenti costituiti ma solo eventualmente le ‘spese vive’, da documentare.
11. Quanto, poi, alla scelta del compenso su valore medio (anziché sul minimo) questa Corte ha più volte ribadito che, nella vigenza delle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014, la scelta degli importi da liquidare tra i minimi e i massimi fissati dai parametri è discrezionale e non deve essere sostenuta da alcuna motivazione, perché i parametri sono indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa soltanto se il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, perché in tal caso è necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198 del 5 maggio 2022; Cass. n. 19989 del 13 luglio 2021; Cass. n. 89 del 7 gennaio 2021, Cass. n. 2386 del 31 gennaio 2017; Cass. n. 11601 del 14 maggio 2018).
Eguale ragionamento va fatto con riguardo all’aumento fino ad un terzo di cui all’art. 4, comma 8, del DM n. 55/2014 dovendosi, al riguardo, anche evidenziare che la previsione di aumento del compenso per l’avvocato per manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa di cui all’art. 4, comma 8, DM 55/2014 è applicabile quando il difensore riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti e, specularmente, l’infondatezza degli assunti di controparte,
senza dover ricorrere a prove costituende e perciò soltanto grazie al suo un apporto argomentativo. Ed è quello che nella specie si è verificato avendo la Corte territoriale sottolineato la manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa, ricavabile dalla motivazione della sentenza del Tribunale che aveva respinto interamente le domande di cui al ricorso introduttivo.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione