Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1701 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1701 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
OGGETTO: distanze legali – spese di lite
R.G. 26574/2020
C.C. 28-11-2023
sul ricorso n. 26574/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO COGNOME, con indirizzo pec EMAIL e EMAIL ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, p.i. P_IVA, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, CARDIA RITA, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME NOME, c.f. CODICE_FISCALE, COGNOME, c.f. CODICE_FISCALE intimati avverso la sentenza n. 400/2020 della Corte d’appello di Cagliari pubblicata il 10-7-2020
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2811-2023 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME convenne avanti il Tribunale di Cagliari RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (gli ultimi tre a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio in corso di causa), lamentando che la costruzione realizzata da RAGIONE_SOCIALE sul terreno in Assemini, confinante al terreno di cui egli era proprietario, censito al fg. 20 mappale 59 sul quale aveva costruito la propria abitazione, non rispettava le distanze legali. Specificamente sosteneva che la costruzione, costituita da sei unità immobiliari e posta in aderenza al muro di cinta della sua proprietà per tutta la lunghezza di m.8,5 e per l’altezza di m.10, doveva essere demolita, con ripristino dello stato dei luoghi, o in via subordinata i convenuti dovevano essere condannati al risarcimento dei danni, perché era stato violato l’art. 26 co. 2 del Regolamento edilizio comunale di Assemini, secondo il quale l’edificazione su un lotto poteva essere realizzata isolata con il rispetto di m. 5,00 dai confini e m.10,00 dai fabbricati, oppure lungo il confine in aderenza con il vicino, salvo il caso di altezza massima di cui all’art.25.
Si costituì NOME COGNOME chiedendo il rigetto della domanda e l’autorizzazione a chiamare in causa la venditrice RAGIONE_SOCIALE in quanto l’abbattimento dell’appartamento avrebbe comportato evizione. Si costituì RAGIONE_SOCIALE in qualità di convenuta e chiamata in causa, chiedendo il rigetto delle domande. Si costituirono con separate comparse NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e venne disposta anche la riunione della causa proposta da NOME COGNOME nei confronti di COGNOME RAGIONE_SOCIALE Rimasero contumaci i convenuti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Con sentenza n. 1285 pubblicata il 20-4-2017 il Tribunale di Cagliari accolse parzialmente la domanda proposta da NOME COGNOME e condannò NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ad arretrare di m. 10 la porzione di fabbricato dell’altezza di m. 4,12, rigettò le altre domande e regolamentò le spese di lite.
2.Propose appello RAGIONE_SOCIALE, si costituì NOME COGNOME chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale e si costituirono altresì NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, chiedendo l’accoglimento dell’appello principale della società e proponendo appello incidentale di contenuto analogo. NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME rimasero contumaci.
Con sentenza n. 400 pubblicata il 10-72020 la Corte d’appello di Cagliari, escludendo che fosse stata commessa nell’edificazione in aderenza violazione delle distanze legali che consentisse la riduzione in pristino e considerato che la domanda di risarcimento del danno era stata rigettata in primo grado e non riproposta in appello, ha rigettato la domanda accolta dal giudice di primo grado di condanna alla demolizione dell’edificio . Dando atto che la riforma della sentenza impugnata imponeva un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, ha statuito in dispositivo : ‘condanna COGNOME NOME alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in Euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, per ciascuna delle parti citate, e per il presente grado di appello in complessivi Euro 3.777,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, per ciascuna delle parti citate’.
3.NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, proponendo tre motivi riferiti esclusivamente alle statuizioni sulle spese di lite.
Sono rimasti intimati RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 28-11-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo rubricato ‘ violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 92 co. 2 c.p.c. Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. dell’art. 92 co. 2 c.p.c.’ il ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto NOME COGNOME totalmente soccombente in entrambi i gradi di giudizio, mentre in realtà le controparti erano risultate soccombenti su due questioni controverse, la seconda di considerevole rilievo. Lamenta che la Corte d’appe llo non abbia considerato che in primo grado i convenuti COGNOME, COGNOME e COGNOME avevano eccepito il loro difetto di legittimazione passiva in quanto aventi causa del costruttore RAGIONE_SOCIALE e l’eccezione era stata rigettata; evidenzia altresì che la domanda relativa all’accertamento della violazione del limite d’altezza degli edifici era stata accolta dal giudice di primo grado e sul punto non era intervenuta riforma.
1.1.Il motivo è infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo il quale il sindacato di legittimità sul regolamento delle spese di lite trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della
parte risultata totalmente vittoriosa, essendo discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione , sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi e non essendo il giudice di merito tenuto a motivare l ‘ insussistenza dei presupposti per la compensazione (Cass. Sez. 6-3 26-11-2020 n. 26912 Rv. 659925-01, Cass. Sez. 6-3 17-10-2017 n. 24502 Rv. 646335-01).
E’ pacifico che nella fattispecie NOME COGNOME non sia stato totalmente vittorioso, ma non è neppure vero quanto lo stesso deduce in ordine all’esistenza di una soccombenza reciproca in quanto, i n materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riguardo all’esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale e anche di merito (cfr. Cass. Sez. 2 2-9-2014 n. 18503 Rv. 632108-01). Quindi, nella fattispecie non rileva la circostanza che fosse stata rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da alcuni convenuti e non rileva che sia rimasta accertata la violazione delle disposizioni sull’altezza degli edifi ci, perché NOME COGNOME aveva agito per ottenere la rimozione delle costruzioni o in subordine il risarcimento del danno, entrambe queste domande sono state rigettate e per questo le controparti sono risultate vittoriose nei suoi confronti.
2.Con il secondo motivo ‘ violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 91 c.p.c.; nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. dell’art. 91 c.p.c.’ il ricorrente lamenta di essere stato condannato alla rifusione delle spese di lite di primo grado a favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali erano rimasti contumaci in primo grado.
2.1.Il motivo è fondato, perché la rifusione delle spese di lite di primo grado non poteva avvenire a favore delle parti contumaci, che non le avevano sopportate.
Deve darsi continuità al principio secondo il quale la condanna alla rifusione delle spese processuali, a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale e quindi non può essere pronunciata a favore del contumace vittorioso in quanto questi, non avendo svolto alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. Sez. 3 14-32023 n. 7361 Rv. 667047-01, Cass. Sez. 6-3 19-6-2018 n. 16174 Rv. 649432-01, Cass, Sez. 2 19-8-2011 n. 17432 Rv. 619035-01).
Nella fattispecie la stessa sentenza impugnata ha dato atto che NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME erano contumaci in primo grado e perciò non avrebbe dovuto liquidare a loro favore le spese di quel grado. Quindi, sussiste la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., e la pronuncia, in relazione al motivo in esame, deve essere cassata senza rinvio, in applicazione dell’art. 382 co. 3 cod. proc. civ., in quanto la pronuncia che liquidi a favore della parte vittoriosa in appello le spese del primo grado nel quale la stessa era rimasta contumace è assimilabile a una pronuncia resa in mancanza del relativo potere (Cass. Sez. 3 26-6-2018 n. 16786 Rv. 649548-01).
3. Con il terzo motivo rubricato ‘ violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 4 comma 2 e 8 del D.M. 55/2014. Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c. n. 4 c.p.c., degli artt. 4 comma 2 e 8 del D.M. 55/20 14’ il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere liquidato le spese di lite di primo e secondo grado a favore di ciascuno degli appellati, senza considerare che gli appellati COGNOME, COGNOME, COGNOME, NOME e COGNOME erano tutti difesi dallo stesso AVV_NOTAIO
COGNOME presso il quale erano anche domiciliati. Evidenzia che in tale caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale da parte dello stesso avvocato è dovuto compenso unico ai sensi degli artt. 4 e 8 D.M. 55/2014, salva la possibilità di aumento.
3.1. Il motivo è parzialmente fondato.
E’ eseguita in violazione di legge la liquidazione di compenso per ciascuna parte in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, in quanto in tale caso è dovuto compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 D.M. 55/2014, senza che rilevi che l’unico difensore abbia presentato distinti atti difensivi, salva la possibilità di aumento ex art. 4 co. 2 (Cass. Sez. 1 19-1-2022 n. 1650 Rv. 663943-01, Cass. Sez. 3 27-8-2015 n. 17215 Rv. 636650-01; cfr. altresì Cass. Sez. 2 17-3-2023 n. 7773, Cass. Sez. 14-12-2022 n. 36509, per tutte).
Nella fattispecie dalla stessa intestazione della sentenza impugnata risulta che gli appellati COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME erano difesi in grado di appello da ll’ unico difensore AVV_NOTAIO , per procura a margine dell’unica comparsa di risposta ; quindi, essendo stata la difesa unitaria, il compenso per il secondo grado ai sensi dell’art. 4 co. 2 D.M. 55/2014 doveva essere unico .
Invece, il motivo è infondato con riguardo alle spese di primo grado, perché dalla sentenza impugnata e dalla sentenza di primo grado risulta che i convenuti RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE unici convenuti da considerare in quanto costituiti in primo grado- in primo grado si erano costituiti separatamente e con difensori diversi.
In conclusione deve essere cassato il capo della pronuncia che ha liquidato le spese di lite del giudizio di appello per ciascuno degli appellati COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME. Decidendo nel merito ex art. 384 co.2 cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere riconosciuto a favore di tali appellati
l’importo per compenso già liquidato dalla sentenza impugnata di Euro 3.777,00, con l’ aumento del 30% per ciascun appellato ulteriore al primo previsto dall’art. 4 co.2 D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018.
4.In applicazione del principio della soccombenza, gli intimati nei cui confronti è stato accolto il ricorso devono essere condannati in solido alla rifusione a favore del ricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e parzialmente il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al secondo motivo; in relazione al terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese di lite di secondo grado a favore dei COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME complessivamente in Euro 5.285,00, oltre spese generali e accessori di legge e condanna NOME COGNOME a pagare tali minori importi;
condanna gli intimati soccombenti in solido COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME alla rifusione a favore del ricorrente delle spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione