SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 921 2025 – N. R.G. 00000057 2025 DEPOSITO MINUTA 05 01 2026 PUBBLICAZIONE 05 01 2026
Appello sentenza Tribunale di Taranto n. 1805/2024 del 11/09/2024
oggetto: rideterminazione spese di lite
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. NOME COGNOME Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Dott.ssa NOME COGNOME COGNOME relatore
ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
nella causa civile in materia lavoro, in grado di appello,
tra
,
,
rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
Appellante
e
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato il 3.2.2025, e hanno proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Taranto -adito per l’accertamento del diritto a percepire la cd carta docent i in quanto destinatarie di incarichi di supplenza, come docenti di sostegno, sino al termine delle attività didattiche, rispettivamente per cinque anni scolastici (dall’a.s. 2018/2019 al 2023/2024 escluso l’a.s. 2021/2022, quanto a ) e pe r sei anni scolastici (dall’a.s. 2018/2019 al 2023/2024 quanto a e
), accoglieva integralmente il ricorso liquidando tuttavia le spese di lite al di sotto dei minimi edittali (€ 1200,00), anche tenuto conto della successiva riunione dei giudizi, in origine separati.
Lamentavano l’illegittimità della statuizione sulle spese di lite resa in violazione dell’art 4 DM 55/14, dovendosi invece liquidare l’importo di € 2566,30 o in subordine l’importo di € 2342,50. Ha nno concluso, in parziale riforma della sentenza impugnata, per la rideterminazione delle spese di lite del primo grado con condanna dell’amministrazione resistente al pagamento dell’importo differenziale oltre che al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, con distrazione.
Il ur ritualmente citato non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
All’udienza del 3.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’odierno appello, avente ad oggetto esclusivamente la corretta individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali, è fondato nei limiti e per i motivi che seguono.
Invero la quantificazione delle spese operata dal giudice di prime cure non appare conforme ai criteri di legge, laddove, in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (cfr. art 4, comma 1, D.M. cit. per come interpretato da Cass. n. 9815/2023).
Orbene nel caso di specie si è in presenza di tre giudizi promossi separatamente davanti al tribunale, ognuno rientrante nel valore da € 1100 ad € 5200, riuniti e decisi nella prima ed unica udienza del 11.9.2024.
Pertanto applicando i minimi tariffari, in considerazione dell’estrema serialità della controversia trattata dal medesimo procuratore, i compensi spettanti per il giudizio di primo grado risultano essere, per lo studio e la fase introduttiva dei tre giudiz i, pari a € 657 x 3 = € 1971,00 cui deve aggiungersi l’importo di € 373 per l’unica discussione (dei giudizi ormai riuniti), così pervenendo all’importo complessivo di € 2344,00 (invece che quello di €1200 liquidato dal Tribunale).
Da tale somma deve essere detratto quanto già eventualmente corrisposto dal in esecuzione della sentenza appellata.
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata limitatamente al capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali, che devono essere liquidate -avuto riguardo al valore della causa – nella misura minima indicata in dispositivo, in considerazione dei criteri previsti dal D.M. n.55/2014 e quindi anche delle fasi processuali interessate e della ridotta attività processuale svolta, costituita da una udienza priva di adempimenti istruttori.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall’impugnante (differenziale, nel caso di specie, pari ad € 1144) costituisce il ” disputatum ” della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del ” decisum “, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n. 6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M. La Corte d’Appello di Lecce- Sezione lavoro
visto l’art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull’appello proposto con ricorso del 02/02/2025
da
,
,
nei confronti di
avverso la sentenza del 11/09/2024 n.
1805/2024 del Tribunale di Taranto, così provvede:
Accoglie l’appello e, per l’effetto, ridetermina l’importo delle spese del giudizio di primo grado in € 2.344,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l’AVV_NOTAIO , detratto quanto eventualmente percepito.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l’AVV_NOTAIO.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 03/12/2025
Il consigliere relatore il Presidente
Dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME