Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31619 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31619 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 8137-2019 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato – avverso la sentenza n. 2217/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/09/2018 R.G.N. 2287/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 8137/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 17/10/2024
CC
RILEVATO CHE
NOME COGNOME impugna sulla base di un solo motivo la sentenza n. 2217/2018 con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame dalla stessa proposto avverso l’ordinanza del Tribunale della medesima sede che aveva declinato la propria competenza in favore del Giudice di Pace di Roma senza statuire in ordine alle spese di lite, demandate al giudice eventualmente adito con il ricorso in riassunzione.
INPS è rimasto intimato.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 17 ottobre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
La ricorrente propone un unico motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 42, 44, 91, 92, 100, 306 e 310 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: premesso che INPS aveva fatto opposizione a precetto dinanzi al Tribunale di Roma e che detto Tribunale, ritenuto che il credito azionato non potesse considerarsi alla stregua di un credito di lavoro, aveva dichiarato con ordinanza la propria incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace, competente quanto al valore di causa, disponendo il non luogo a provvedere sulle spese del giudizio (‘dovendo sulle stesse provvedere il giudice eventualmente adito con il ricorso in riassunzione’), la Corte d’appello, adita solo in relazione alla omessa statuizione sulle spese di lite,
aveva confermato il primo giudice, così violando il consolidato principio per cui con l’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito vanno liquidate le spese di lite, anche dopo la riforma di cui alla legge n. 69/2009, che ha modificato l’art. 44 cod. proc. civ.
Il motivo è fondato, per le ragioni esposte da questa Corte con orientamento consolidato: «allorché sia sollevata un’eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l’ordinanza che la accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d’ufficio) ha natura decisoria indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, con la conseguenza che il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento» ( ex multis , Cass. n.11764/2016).
Infatti, «nel regime di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, il giudice di merito, quando declina la competenza con l’ordinanza di cui al primo comma dell’art. 279 cod. proc. civ. nel processo di cognizione ordinaria, o con un provvedimento reso in altro rito, deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui e considerato che il riferimento alla sentenza, rimasto nel primo comma dell’art. 91 cod. proc. civ., è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia» (così Cass. n. 7010/2017; n. 32003/2021, 17187/2019, n. 3122/2017, n. 21565/2011, n. 23359/2011 ex multis ).
Poiché non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione,