Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27964 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27964 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24740/2024 R.G. proposto da : COGNOME NOME, difeso da ll’avvocato COGNOME NOME -ricorrente- contro
COGNOME NOME, difeso da ll’avvocato COGNOME NOME -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1222/2024 depositata il 26/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, titolare d’impresa artigiana, appaltatrice, otteneva dal Tribunale di Como un decreto ingiuntivo nei confronti di NOME COGNOME, committente, per € 6.344 ,00 di corrispettivo. Il committente proponeva opposizione al medesimo Tribunale, eccependone l’incompetenza territoriale , in favore di quella del Tribunale di Monza, inderogabile ex art. 33 d.lgs. n. 206/2005. A tal
fine, faceva valere la sua qualità di consumatore residente a Monza. L’appaltatrice aderiva all’eccezione. Il Tribunale di Como dichiarava la propria incompetenza, revocava il decreto ingiuntivo e fissava un termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Monza, compensando le spese di lite tra le parti.
La statuizione sulle spese è stata censurata in appello dal committente. L’appaltat ore ha aderito alla censura. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello ha accolto il gravame, annullato la statuizione sulle spese da parte del Tribunale, rinviandone la liquidazione al definitivo, ma ha compensato le spese del secondo grado, in ragione dell’accordo delle parti circa la riforma della sentenza.
Ricorre in cassazione il committente con un motivo. Resiste l’appaltatore con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 38, 91 e 92 c.p.c.
Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha errato nel compensare le spese del secondo grado, poiché ciò non può trovare giustificazione nell’accordo delle parti circa la riforma della sentenza. Egli espone di essere stato costretto a promuovere l’appello per rimediare all’illegittima statuizione sulle spese del giudice di primo grado e che l’intera vicenda processuale è originata dall’errore iniziale della controparte nell’individuare il foro competente.
Si argomenta, inoltre, che l’adesione della controparte all’eccezione di incompetenza inderogabile è giuridicamente irrilevante ai fini della regolamentazione delle spese, non potendosi applicare l’art. 38 co. 2 c.p.c.
Di conseguenza, la controparte doveva essere considerata soccombente e condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello ai sensi dell’art. 91 c.p.c.
Il ricorso è accolto.
In presenza di un’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile (nella specie, il foro del consumatore), la parte che ha adito il giudice incompetente è l’unica responsabile della fase processuale volta a rilevare tale vizio ed è soccombente su tale punto, a nulla rilevando la sua successiva adesione all’eccezione, stante l’inapplicabilità dell’art. 38 co. 2 c.p.c., che esclude testualmente la propria applicazione nei casi di competenza inderogabile previsti dall’art. 28 c.p.c., tra i quali rientra il foro del consumatore (cfr., tra le altre, Cass. 17187/2019).
Non si rinviene, in definitiva, alcuna delle ipotesi che, a mente dell’art. 92 c.p.c. (siccome integrato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018), consente al giudice di disporre la compensazione al di fuori della sococmbenza reciproca.
– La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME