Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8908 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8908 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 10462/2023
promosso da
NOME.NOME. elettivamente domiciliata in Torino, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione;
-ricorrente – contro
NOME COGNOME padre
L zii
NOMECOGNOME
-intimati – avverso il decreto di rigetto n. 140/2023, pubblicato il 28/03/2023, della Corte di appello di Torino;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Numero registro generale 10462,2023
Numero sezionale 4989,2023
.di raccoltagrale 8908f2024
La Corte di appello di Torino, con il provvedime nto i COGNOME n qu,e, uata puboiicazione 04,1114 ,2024 sede impugnato, ha respinto il reclamo proposto da A.F.
Nurnero ier con il decreto del Tribunale per i minorenni di Torino che, provvedendo in via provvisoria e urgente, ai sensi degli a 333 e 336 c.c., nel confermare il provvedimento di convalida art. 403 c.c., ha anche confermato la prosecuzione del collocazione dei minori presso gli zii paterni, disponendo ch genitori potessero incontrare i minori secondo tempi e modi d indicarsi dai servizi sociali e adottando ulteriori provvedim anche istruttori, in vista della successiva udienza fissata per s gli zii paterni dei minori.
A tale statuizione è seguita la condanna della reclamante pagamento delle spese di lite del curatore speciale dei minor degli zii paterni di questi ultimi, liquidate in C 2.336,00 % 2 in C 1.168,00 attese le difese azionate e la natura del giudizio ciascuna delle parti convenute, oltre al 15% rimborso per spe forfetarie, IVA e CPA, spese da versarsi a favore dell’erario qua al curatore speciale, essendo i minori ammessi al beneficio d Patrocinio a spese dello Stato. per la successiva udienza.
Avverso tale pronuncia I COGNOME NOME.F. COGNOME proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo.
Nessuno degli intimati si è difeso con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo e unico motivo di ricorso è formulata l seguente censura: « Violazione eio falsa applicazione degli artt. 91 e 739 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Cort d’Appello disposto la condanna alle spese di lite all’esito di un procedimento camerate provvisorio ed interinale destinato ad essere assorbito dat provvedimento definitivo.»
Secondo la ricorrente, i provvedimenti cautelari ed urgenti c intervengono nel corso del giudizio di merito in via provvisori tutelare aspetti della vita della prole troveranno il loro
COGNOME
Nidero sezionale 4989f2023 definitivo con il provvedimento finale e pertanto non evono Numero di raccolta generale 8908,2024 contenere un’immediata e distinta pronuncia sulle spe$eoh cAkon e 04,1W2024 supporto di tale tesi, ha richiamato la giurisprudenza formatasi relativamente all’art. 708 c.p.c., la cui natura provvisoria esclude necessità di una distinta pronuncia sulle spese di lite in sede reclamo, dovendo la regolamentazione delle spese avvenire all’esito complessivo della lite.
La natura cautelare e provvisoria del decreto in questa sede impugnato è ritenuta evincibile dall’urgente necessità ed emergenza di provvedere all’allontanamento ed alla collocazione dei quattro piccoli che, esposti ad un grave pregiudizio, sono stat provvisoriamente inseriti nel nucleo degli zii paterni, anche se, ne contempo, sono stati disposti ed attivati gli accertamenti sull capacità genitoriali del padre e madre, nonché sulle risorse complessive della famiglia di origine in vista di quella che sarà rebus sic stantibus, la definitiva collocazione dei piccoli.
Ad opinione della ricorrente, dunque, non vi era quindi motivo né dovere di pronunciare sulle spese di lite nel provvedimento di secondo grado di conferma dell’allontanamento ex art. 403 c.c. in quanto esso comunque si innesta nel più ampio procedimento a tutela dei bambini e ne condivide la sorte, ed è destinato ad essere assorbito dalla decisione finale.
Il ricorso è ammissibile ed anche fondato.
2.1. Occorre precisare che, nella specie, si tratta di reclamo proposto avverso un provvedimento adottato dal Tribunale per i minorenni in data 14/01/2023, a seguito di ricorso presentato dal Pubblico Ministero il 29/12/2022, quando erano già entrate in vigore le modifiche apportate dall’art. 1, comma 27, I. n. 206 del 2021 all’art. 403 c.c., ma non anche quelle introdotte dal d.lgs. 149 del 2022, che ha riformato il processo civile.
Il nuovo testo dell’art. 403 c.c. prevede espressamente la reclamabilità del provvedimento del Tribunale per i minorenni che,
COGNOME
Nropascionale NUMERO_DOCUMENTO all’esito dell’udienza, conferma la convalida della rril ib i r-ri9r0 di raPcolla g 9derale 8908,2024 ma nulla statuisce sulla possibilità di proporre riCallISQubLpelrone 04104,2024 cassa zion e.
Ai fini della verifica dell’ammissibilità di tale mezzo d impugnazione, occorre pertanto tenere conto delle disposizioni normative e dell’interpretazione giurisprudenziale precedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 (le cui disposizi come sopra evidenziato, non sono applicabili ratione temporis), tenendo conto che la materia del contendere attiene soltanto alla statuizione sulle spese adottate dal giudice del reclamo.
2.2. Com’è noto, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., il ricorso straordinario, in materia civile, è ammesso contro le «sentenze» degli organi giurisdizionali.
La RAGIONE_SOCIALE si è, tuttavia, da subito orientata nel senso d consentire l’esperibilità di tale rimedio impugnatorio non solo nei confronti dei provvedimenti che hanno la forma della sentenza e non sono assoggettati ai normali mezzi d’impugnazione (v. ad esempio le ipotesi disciplinate dall’art. 618 c.p.c.), ma anche n confronti di ogni altro provvedimento, anche se adottato in forma diversa, che abbia comunque carattere decisorio, incidendo su diritti soggettivi, e definitivo, in quanto non altrimenti impugnabile.
Tale principio, non posto successivamente in discussione, è stato sancito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 2593 del 30/07/1953, ove si è affermato che il ricorso straordinario per cassazione è esperibile con riguardo a tutti i provvedimenti che, a prescindere dalla forma che assumono, decidono in modo definitivo il merito di una controversia, la cui eventuale ingiustizia resterebbe irreparabilmente e definitivamente priva di controllo.
L’interpretazione estensiva, operata dalla giurisprudenza di legittimità, ha ricevuto l’avallo del legislatore che, co evidenziato, nel novellare il disposto dell’art. 360 c.p.c. con l’ar del d.lgs. n. 40 del 2006, ha espressamente fatto richiamo ai
COGNOME
Nurnero sezirale NUMERO_DOCUMENTO «provvedimenti diversi dalla sentenza contro quali .è ammesso Numero di raccolta generale 8908,2024 ricorso per cassazione per violazione di legge». COGNOME Data pubblicazione 04,1114f2024
È, dunque, ammesso il ricorso straordinario per cassazione contro tutti i provvedimenti, comprese le ordinanze ed i decreti, connotati dal duplice requisito della decisorietà (nel senso ch incidano su diritti o status) e della definitività (nel senso che possano essere rimessi in discussione in nessun modo e a nessuna condizione).
Nel corso degli anni, la giurisprudenza di legittimità ha svolto i compito di verificare, con riferimento alle diverse tipologie d provvedimenti, la presenza dei requisiti della decisorietà e della definitività, in alcuni casi manifestando un orientamento sempre più consolidato e in altri casi mostrando opinioni discordanti ed anche mutevoli.
2.3. Come più volte affermato da questa Corte, il ricorso straordinario è ammissibile quando riguarda la statuizione sulle spese processuali, anche nei casi in cui non è ammesso tale rimedio in riferimento alla controversia oggetto di giudizio, perché la statuizione sulle spese riguarda posizioni giuridiche soggettivo d debito e credito discendenti da un rapporto autonomo rispetto a quello oggetto di giudizio, senza che ne sia possibile la modifica revoca attraverso l’esperimento di alcun altro rimedio giurisdizionale, proprio in ragione della mancata previsione di altri mezzi di impugnazione nei confronti della statuizione che ha riguardato la materia del contendere (cfr. Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 1799 del 20/01/2022, riferita alla erronea statuizione sulle spese in un procedimento per la nomina giudiziale di un amministratore di condominio; v, anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4610 del 22/02/2017, relativa a un caso di statuizione sulle spes in un procedimento di correzione di errore materiale della decisione).
COGNOME
Numero 4989f2023
Con specifico riferimento alla statuizione sulle spn i èrridrc è i giu o 2zio cc t generale 8908,2024 cautelare in corso di causa, questa Corte ha ritenuto relheybblielone 04104,2024 regime successivo alla novella introdotta con la I. n. 80 del 2005 l’ordinanza di rigetto del reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve contenere un’autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazione dell’esito complessivo della lite, precisando che, ove ta liquidazione sia comunque effettuata, deve essere riconsiderata insieme la decisione del merito della causa e, ove non lo sia, e s dedotto uno specifico motivo di appello sul punto, il giudice di appello è tenuto ad una riconsiderazione complessiva delle spese di lite, comprensive delle spese del procedimento endoprocessuale, sulla base dell’esito del giudizio (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1289 del 13/05/2021).
Le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno, infatti, liquidate contestualmente alla decisione del merito, attes che l’esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un’autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma v riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che ril che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9785 del 25/03/2022).
In tale ottica, questa Corte ha ritenuto ricorribili per cassazion anche le statuizioni sulle spese adottate all’esito del procediment di reclamo sui provvedimenti provvisori e urgenti adottati all’esito dell’udienza presidenziale nei giudizi di separazione (Cass., Sez. 1 Sentenza n. 8432 del 30/04/2020 e Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 13162 del 27/04/2022) e di divorzio (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9344 del 05/04/2023), in quanto riguardante posizioni giuridiche di
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Numero registro generale 10462,2023
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Numero diraccoltuenerale NUMERO_DOCUMENTO debito e credito discendenti da rapporto obbligatorio autono w o uata pubbiicalione 04,134,2024 idonee ad acquistare autorità di cosa giudicata.
Infatti, quando viene adottata in sede di reclamo avverso ordinanza presidenziale un’illegittima pronuncia sulla liquidazione delle relative spese, ci si viene a trovare in presenza di provvedimento non previsto dalla legge di natura sicuramente decisoria, in quanto destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto, e dotat di carattere di definitività, nei confronti del quale non è previs alcun mezzo d’impugnazione.
L’illegittimità COGNOME della COGNOME statuizione sulle spese è affermata guardando alla disciplina propria dei provvedimenti cautelari adottati in corso di causa, pur riconoscendo significative differenze riscontrabili tra i due istituti. In particolare, la natura provviso dei provvedimenti in questione, destinati anch’essi a rimanere assorbiti dalla decisione di merito, ed il carattere necessariamente incidentale del procedimento preordinato alla loro adozione, hanno condotto questa Corte, con orientamento condiviso da questo Collegio, ad estendere agli stessi le considerazioni svolte riferimento ai procedimenti cautelari emessi in corso di causa e ad escludere quindi la necessità di una distinta pronuncia sulle spese, anche in sede di reclamo, dovendo la regolamentazione delle stesse trovare spazio nella sentenza emessa a conclusione del giudizio, la quale dovrà tenere conto, a tal fine, dell’es complessivo della lite e delle modalità di svolgimento delle singol fasi in cui il processo si è articolato.
2.4. Nella specie, il decreto reclamato ha statuito come segue: gli artt. 333, 336, 3 0 e u.c., 403 c.c.
Provvedendo in via provvisoria ed urgente
CONFERMA il provvedimento di convalida del 29.12.2022 CONFERMA fa prosecuzione della collocazione dei minori presso gli zii
COGNOME
Numero sezionale 4989,2023
Numero di raccoltaoen9rale 8908f2024 DISPONE che i genitori possano incontrare i minori secongfg r t u e ho icazione 04,1114,2024 e modi da indicarsi dai servizi
INCARICA il servizio sociale e di RAGIONE_SOCIALEPsicologia di prendere in carico il nucleo al fine di verificare la capacità genitoriali di entramb genitori e dare sostegno psicologico alla madre nonché
INCARICA il servizio sociale di attivare un massiccio sostegno al nucleo degli zii, provvedendo ad inviare relazione di aggiornamento entro il 17.4.2023
PRESCRIVE ai genitori di collaborare con tutti i servizi.
DISPONE la riunione del presente procedimento al NUMERO_DOCUMENTO22 rg vg ANNULLA l’udienza già fissata per il 31.1.2023 per l’audizione dei genitori nell’ambito del proc. 1249-22 rg vg
CONVOCA gli zii collocatari per l’udienza del 31.1.2023 h 9.00 avanti al INDIRIZZO».
Avverso tale decreto la madre dei minori, attuale ricorrente, proposto reclamo, chiedendo la revoca del provvedimento ex art. 403 c.c. e, quindi, della collocazione dei bambini agli zii contestuale affidamento a lei stessa dei bambini.
Il reclamo è stato rigettato e il relativo provvedimento d Corte d’appello è stato in questa sede impugnato solo nella part cui ha statuito sulle spese di lite.
Il decreto reclamato è stato chiaramente assunto in v provvisoria e urgente, nel corso di un procedimento non ancor concluso davanti al Tribunale per i minorenni, che, anzi, disposto la prosecuzione dell’istruttoria e adottato provvedime organizzatori per la prosecuzione del giudizio.
Il carattere provvisorio e urgente dei provvedimento questione e il suo carattere endoprocedimentale, destinato rimanere assorbito dalla decisione finale, inducono ad estende allo stesso le considerazioni appena svolte in riferiment procedimenti cautelari emessi in corso di causa e ad escluder quindi, la necessità di una distinta pronuncia sulle spese, anc
COGNOME
ero COGNOME 2 sede di reclamo, dovendo la regolamentazione delle stesse V sezionale 4989f203 rovare Numero di raccolta generale 8908,2024 spazio nella decisione emessa a conclusione del giudizio,Diarqualeon e 04,1:W2024 dovrà tenere conto, a tal fine, dell’esito complessivo del giudizio delle modalità di svolgimento delle singole fasi in cui il processo è articolato.
Anche in questo caso, dunque, il rigetto del reclamo non giustifica l’adozione di una statuizione sulle spese, la qual essendo connotata da I carattere delle decisorietà e della definitività, per i motivi già evidenziati, è stata fondatament oggetto di ricorso per cassazione.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e il decret impugnato deve essere cassato, limitatamente alla statuizione sulle spese. La causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 comma 2, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, deve essere disposta la revoca della statuizione di condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non essendosi gli intimati difesi con controricorso.
Trattandosi di procedimento che riguarda minori, non si dà applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese di lite e, decidendo nel merito, ai se dell’art. 384, comma 2, c.p.c. revoca la statuizione di condanna della reclamante al pagamento delle spese processuali.
dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
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Numero registro generale 10462,2023
Numero sezionale 4989,2023
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