Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8920 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8920 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/04/2025
Oggetto:
s.p.a. spese di lite
AC – 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27856/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ;
– intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5112/2022, pubblicata in data 25 luglio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, nel respingere l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto la domanda da costei proposta avente a oggetto la declaratoria di responsabilità dell’ odierno ricorrente quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE, con conseguente condanna al risarcimento dei relativi danni, avrebbe erroneamente liquidato le spese di lite del grado di appello.
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha posto le spese di lite del grado di appello a carico della soccombente NOME COGNOME liquidandole in favore dell’odierno ricorrente in euro 13.635,00, oltre accessori, alla luce dei parametri indicati dal d.m. n. 55 del 2014 per le controversie di valore indeterminato di complessità alta.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso lamenta:
«Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 14 e 91 c.p.c., nonché dell’art. 5, d.m. 55/2014, in relazione all’ar t. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto la Corte di Appello non ha tenuto conto, nella liquidazione delle spese di lite, del valore della causa e delle tariffe professionali forensi», deducendo che la Corte territoriale, ben consapevole che il valore della controversia era pari alla
somma dei danni chiesti dalla COGNOME tanto in primo grado che in appello, per complessivi euro 10.675.241,00, avrebbe liquidato erroneamente le spese di lite sulla base del valore ‘ indeterminato alto’, anziché di quello corr isponden te all’effettivo valore della controversia che, stante l’integrale rigetto della domanda, doveva stimarsi sulla base della sommatoria delle singole voci oggetto della domanda giudiziale.
Il motivo è fondato e va accolto.
In ipotesi di rigetto totale della domanda di risarcimento del danno, il valore della causa , ai sensi dell’art. 5 del d.m. n. 55 del 2014, va parametrato al valore della domanda complessivamente proposta (da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 30999 del 07/11/2023), salvo che dal tenore della domanda stessa possa ritenersi che la somma indicata sia solo ‘tendenziale’ ( secondo l’insegnamento di questa stessa Sezione, Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021).
Infatti, il comma 2 del citato articolo, prevede che ‘ nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all’entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.’
E il comma 3 aggiunge che: ‘ nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione .’.
La sentenza impugnata, avendo omesso qualsiasi concreto accertamento idoneo a corroborare la valutazione di
indeterminatezza del valore della controversia, ha falsamente applicato la normativa applicabile al caso di specie.
Spetterà al giudice del merito in fase di rinvio il compito di stabilire, tenuto conto dell’effettivo tenore delle conclusioni della Pirone rassegnate in grado di appello, nonché dell’attività difensiva del legale della parte vittoriosa in quel grado e delle peculiarità del caso specifico, l’effetto valore della domanda e procedere, quindi, alla corretta liquidazione delle spese di lite del grado, valutando, altresì, l’attività difensiva concretamente svolta in relazione alla complessità del giudizio, al fine di collocarla tra i limiti minimi e massimi dello scaglione di tabella ratione temporis applicabile.
La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a