Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35073 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35073 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3127/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO, domiciliato per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione
-controricorrente –
avverso la sentenza del la Corte d’appello di S alerno n. 1345/2022, pubblicata in data 13 ottobre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30
novembre 2023 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui NOME COGNOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE, chiedeva il pagamento della somma di euro 19.141,66, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, a titolo di corrispettivo per ricette di specialità medicinali; deduceva che non erano dovuti gli interessi moratori, ma unicamente quelli legali.
Il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava l’opposizione, compensando le spese.
Avverso la decisione l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, insistendo per la non debenza degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 e la Corte d’appello ha accolto il gravame, condannando l’appellante al pagamento, in favore di NOME COGNOME, della somma di euro 19.141,66, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, e ponendo a carico del l’appellato le spese relative ai due gradi di giudizio, liquidate in euro 2.738,00 per il giudizio di primo grado e in euro 1889,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.
NOME COGNOME ricorre, con un unico motivo, per la cassazione della suddetta decisione.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
Considerato che:
Con l’unico motivo il ricorrente denunzia ‹‹Violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 10 e 91 c.p.c., dell’art. 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 1 d.m. 8 marzo 2018, n. 37, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ››.
Premesso che l’RAGIONE_SOCIALE, sia in primo che in secondo grado, si era limitata a contestare la sola debenza degli interessi richiesti con il ricorso monitorio, sul rilievo che fossero dovuti soltanto nella misura legale, ma non aveva mosso contestazioni in merito alla sorte, il ricorrente censura la statuizione concernente la regolamentazione delle spese di lite per avere i giudici di appello assunto, quale base di calcolo per la quantificazione dei compensi, la sorte di euro 19.141,66, anziché l’importo degli interessi moratori scaduti sino alla proposizione della domanda.
Sostiene che, dovendosi quantificare il valore della domanda alla stregua degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 maturati sul capitale dalla scadenza del credito alla proposizione della domanda, il valore della causa doveva ritenersi pari ad euro 174,60; con la conseguenza che, calcolando il compenso in base ai valori minimi previsti dal d.m. n. 55/2014, l’importo dovuto a titolo di spese di lite, per il giudizio di primo grado, è pari ad euro 354,00, oltre accessori, e per il giudizio di secondo grado è pari ad euro 355,00, oltre accessori.
2. La censura è fondata.
Effettivamente la sentenza d’appello per la liquidazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, come emerge dall’importo liquidato, ha fatto riferimento al valore di euro 19.141,66, ossia all’importo richiesto con il ricorso monitorio, applicando i minimi tariffari previsti dal d.m. n. 55 del 2014, senza tenere conto del fatto che l’impugnazione era stata accolta limitatamente ai soli interessi e, quindi, ad un importo esiguo rispetto a quello complessivamente azionato e che l’odierno ricorrente era risultato vittorioso con riguardo alla sorte capitale.
La Corte d’appello non ha, quindi, fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato -in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all’opera effettivamente prestata -sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione della sentenza), contemperato però dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell’impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione (come previsto dall’art. 5 del d.m. n. 127 del 2004). Soltanto nel caso in cui la riduzione della somma o del bene attribuito consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, il giudice, richiestone dalla parte interessata, può tener conto esclusivamente del disputatum , ove riconosca la fondatezza dell’intera pretesa (Cass., sez. U, 11/09/2007, n. 19014; Cass., sez. 3, 12/01/2011, n. 536; Cass., sez. 3, 12/06/2015, n. 12227; Cass., sez. 3, 23/11/2017, n. 27871; Cass., sez. 6-3, 12/06/2019, n. 15857; Cass., sez. 6- 3, 30/11/2022, n. 35195).
La sentenza impugnata va, pertanto, in parte qua , cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.
Dovendosi, dunque, quantificare il valore della domanda alla stregua degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 maturati sul capitale (euro 19.141,66) dalla scadenza del credito alla proposizione della domanda, il valore della causa, tenuto conto che tra la data di scadenza del credito e quella di deposito del ricorso monitorio sono intercorsi trenta giorni, risulta pari ad euro 174,63.
Ne segue che, non avendo la causa valore superiore ad euro 1.100,00, il compenso dovuto dall’odierno ricorrente , in base ai valori minimi previsti dal d.m. n. 55/2004, è pari, per il giudizio di primo grado, ad euro 354,00 (di cui euro 63,00 per studio controversia, euro 63,00 per fase introduttiva, euro 133,00 per fase istruttoria, ed euro 95,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge; mentre per il giudizio di secondo grado è pari ad euro 355,00 (di cui euro 68,00 per studio controversia, euro 68,00 per fase introduttiva, euro 119,00 per fase istruttoria ed euro 100,00 per fase decisionale), oltre accessori di legge.
Le spese del giudizio di legittimità, avuto riguardo all’ esito alterno del giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla censura accolta e, decidendo la causa nel merito, condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, delle spese dei due gradi del giudizio di merito che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 354,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e, per il giudizio di secondo grado, in euro 355,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione