Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10306 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10306 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20730/2021 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME
-ricorrente- contro
COMUNE DI COGNOME, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CALTANISSETTA n. 113/2021 pubblicata il 07/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Caltanissetta, con la sentenza n.113/2021 pubblicata il 07/04/2021 ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME nella controversia con il Comune di Barrafranca.
La controversia ha per oggetto il pagamento delle differenze retributive maturate in conseguenza dell’inquadramento nella VIII^ qualifica a far tempo dal 01/07/1998 e nella posizione D3 a far tempo dal 04/05/1999, entrambi riconosciuti dal Tribunale di Enna n.467/2011, oltre al versamento dei maggiori contributi previdenziali e il risarcimento del danno esistenziale.
Il Tribunale di Enna dichiarava che la COGNOME aveva diritto di percepire la somma di euro 11.846,64 a titolo di differenze retributive in forza degli inquadramenti già riconosciuti e rigettava nel resto il ricorso.
La corte territoriale confermava la sentenza del giudice di prime cure, fatta eccezione per la condanna del Comune al pagamento della ulteriore somma di euro 500,00 a titolo di F.E.S.; e condannava l’appellante al pagamento delle spese dei due gradi di lite, ritenendola «largamente soccombente» e non ravvisando alcun elemento meritevole di considerazione al fine della compensazione anche solo parziale delle spese di lite.
Per la cassazione della sentenza ricorre la Siciliano, con ricorso affidato a cinque motivi. Il Comune resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.12 delle preleggi, dell’art.8 comma 5 del CCNL 14/09/2000, dell’art.2909 cod. civ., dell’art.52 d.lgs. n.165/2001, degli artt.1362 e segg. cod. civ., con riferimento all’art.360 comma primo nn.3 e 4 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art.1362 cod. civ. in ordine alla interpretazione dell’art.5 CCNL 31/03/1999, dell’art.52 comma 2 lettere a) e b) del CCNL 14/09/2000, dell’art.52 d.lgs. n.165/2001, dell’art.36 Cost., degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., con riferimento all’art.360 comma primo nn.3, 4 e 5 cod. proc. civ.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.23 legge n.218/1952 e dell’art.26 d.P.R. n.1032/1973 con riferimento all’art.360 comma primo nn.3 e 4 cod. proc. civ.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2087, 1218, 2727 e 2729 cod. civ., con riferimento all’art.360 comma primo nn.3 e 4 cod. proc. civ.
Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.91, 92 e 420 cod. proc. civ., con riferimento all’art.360 comma primo nn.3 e 4 cod. proc. civ.
Il primo motivo è inammissibile ex art.366 comma primo n.6 cod. proc. civ. La ricorrente deduce che la sua pretesa trova fondamento nella sentenza n.476/2011 del Tribunale di Enna e sostiene che la corte territoriale avrebbe errato nell’interpretarne il giudicato. Tuttavia, nel motivo di ricorso la ricorrente non trascrive il capo della sentenza passata in giudicato relativa alla qualificazione della fattispecie dedotta in giudizio come svolgimento di mansioni superiori. In difetto di ciò deve ritenersi che la corte territoriale abbia proceduto alla qualificazione giuridica della domanda giudiziale introdotta con il ricorso depositato il
20/12/2014 restando nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, in questa sede non sindacabili.
Peraltro, con precipuo riferimento all’art.8 comma 5 CCNL 14/09/2000 il motivo è inammissibile anche per difetto di interesse ad agire. La corte territoriale, così come il giudice di prime cure, ha proceduto a determinare le differenze retributive spettanti alla ricorrente in forza dell’inquadramento statuito con la sentenza n.476/2001 del Tribunale di Enna. Sotto questo profilo deve rilevarsi che la parte ricorrente non ha nemmeno dedotto quale sarebbe l’effetto utile a sé derivante dall’applicazione della citata disposizione della contrattazione collettiva, così come dell’art,52 d.lgs. n.165/2001. Del resto, è la stessa parte ricorrente ad ammettere che «l’applicazione o meno dell’art.8 co.5 CCNL 14.09.2000 non era neppure rilevante ai fini del decidere» (pag.3 ricorso).
8. Il secondo motivo è infondato. Con riferimento alle differenze retributive a far tempo dallo 01/01/2005 la corte territoriale riteneva che lo stipendio tabellare per la posizione D3 a seguito di inquadramento giuridico e lo stipendio tabellare per la posizione D3 a seguito di progressione economica orizzontale fossero identici, anche a seguito del conglobamento della indennità integrativa speciale a far tempo dal 01/01/2003 e che pertanto nulla fosse dovuto a quel titolo. La ricorrente censura le conclusioni raggiunte dalla corte territoriale, prospettando una interpretazione sistematica delle disposizioni dettate dalla contrattazione collettiva dalla quale però non emerge alcuna differenza retributiva, a suo favore, derivante dall’avere conseguito la posizione D3 a seguito di progressione economica orizzontale e non di inquadramento c.d. giuridico. Sul punto la corte territoriale ha già accertato che a far tempo dal 01/01/2003, a seguito della inglobazione della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, «lo stipendio tabellare D3 giuridico ed il D3 PEO sono esattamente identici» (pag.11) e la
ricorrente non ha mosso alcuna specifica censura a tale accertamento, fatte salve le considerazioni generali di cui sopra.
E’ infine inammissibile la censura ex art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ., sia in considerazione dell’art.348 ter ultimo comma cod. proc. civ., sia in considerazione del fatto che non viene denunciato in modo specifico alcun omesso esame di un fatto naturale e decisivo, ma solo una pretesa «anomalia motivazionale», insussistente perché la sentenza impugnata ben rispetta il parametro del minimo costituzionale di motivazione.
Il terzo motivo è inammissibile. La ricorrente si duole del fatto che la corte territoriale non ha condannato il datore di lavoro (anche) al pagamento dei contributi previdenziali.
10. La corte territoriale ha dato atto che il primo giudice sul punto aveva dichiarato cessata la materia del contendere, perché il Comune aveva provveduto alla regolarizzazione contributiva a partire dalla propria costituzione in giudizio. La mancata pronuncia sul punto da parte della corte territoriale deriva dal fatto che non risulta vi sia stata una interruzione al riguardo nel pagamento dei contributi, né tale interruzione è stata dedotta con il grado di specificità prescritto dall’art.366 comma primo cod. proc. civ.
11. Il quarto motivo è inammissibile. La corte territoriale ha ritenuto che il danno alla salute psico-fisica non fosse né specificato né documentato; e che anche l’allegazione del danno esistenziale fosse «deficitaria», non essendo stato specificato come si concretizzasse il pregiudizio alle relazioni familiari e professionali della ricorrente. Il motivo di ricorso non si confronta con la ratio decidendi, perché si limita ad una serie di considerazioni generali, ed astratte dal caso concreto, con riferimento alle norme giuridiche di contorno, senza però censurare il giudizio di mancata (quanto al danno alla salute) o deficitaria (quanto al danno esistenziale) allegazione del danno.
Il quinto motivo è invece fondato. La ricorrente si duole del fatto che la corte territoriale l ‘ abbia condannata al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio di merito nonostante il parziale accoglimento delle domande introduttive e la parziale riforma della sentenza appellata.
13 . Secondo l’orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all’art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa (v. Cass. n. 1572 del 23/01/2018; n. 26918 del 24/10/2018; v. anche Cass. n. 14457 del 26/05/2021)» (Cass. 15/05/2023 n.13212, cui si rinvia anche con riferimento alla compatibilità con i principi di diritto statuiti da Cass. S.U. 31/10/2022 n.32061).
14. Nel caso in esame la domanda originariamente proposta dalla odierna ricorrente era articolata in due capi tra loro autonomi perché non aveva ad oggetto solo l’esecuzione della sentenza n.467/2011 del Tribunale di Enna ma anche la domanda di risarcimento del danno alla sua salute psico-fisica ed esistenziale.
15. La odierna parte ricorrente, all’esito dei gradi di merito, è risultata parzialmente soccombente sul primo capo (differenze retributive) e integralmente soccombente sul secondo capo (risarcimento dei danni). Rectius , sul primo capo della domanda è stata in parte vittoriosa sia in primo che in secondo grado, dove il Comune si è anche visto rigettare l’appello incidentale.
16. Nonostante la parziale vittoria sul primo capo della domanda la corte territoriale ha ritenuto di liquidare le spese di lite secondo il criterio della «soccombenza prevalente». Criterio che, nel caso in esame, si pone in contrasto con i principi di diritto sopra richiamati. 17. Per questi motivi deve essere accolto il quinto motivo di ricorso, inammissibili i primi quattro e per l’effetto la sentenza impugnata deve essere cassata con riferimento al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta che, in diversa composizione, provvederà a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibili i primi quattro motivi di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione