Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23198 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23198 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/08/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18761/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente
–
contro
PREFETTURA di ROMA
– intimato
–
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Roma in R.G. n. 10525/2023 depositata il 10/8/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/6/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, cittadino del Mali, proponeva ricorso avverso l’ordinanza emessa il 21 settembre 2021, con cui il Giudice di pace di Roma aveva dichiarato inammissibile l’opposizione da lui proposta contro il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal AVV_NOTAIO di Roma il 13 febbraio 2020; deduceva che il giudice di pace era incorso in un errore di fatto, avendo individuato l’oggetto
espulsione
–
revocazione
–
disciplina delle spese di lite
Ud.27/06/2024 CC
dell’opposizione in un precedente decreto di espulsione emesso il 30 gennaio 2020, avverso il quale era stata proposta una distinta opposizione, ancora pendente dinanzi al medesimo magistrato.
Con ordinanza del 15 novembre 2021 il Giudice di pace di Roma dichiarava inammissibile il ricorso, osservando che il provvedimento di espulsione aveva già costituito oggetto di un altro giudizio definito con ordinanza, avverso la quale avrebbe dovuto essere proposto ricorso per cassazione.
Questa Corte, con ordinanza n. 4133/2023, rilevava che dalla lettura del ricorso introduttivo si evinceva che l’impugnazione proposta dal ricorrente aveva avuto ad oggetto non il decreto di espulsione, ma l’ordinanza emessa all’esito dell’opposizione pr oposta avverso lo stesso, e non era volta a denunciare uno dei vizi di cui all’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., ma una svista occorsa nell’individuazione del decreto impugnato, identificato dal giudice di pace non già in quello indicato nel ricorso, emesso dal AVV_NOTAIO di Roma il 13 febbraio 2020, bensì in un precedente decreto, emesso il 30 gennaio 2020, avverso il quale era stata proposta un’altra opposizione, all’epoca ancora pendente.
L a Corte, ricondotta l’impugnazione all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e qualificata la stessa come un’istanza di revocazione, proponibile, ai sensi dell’art. 398, comma 1, cod. proc. civ., dinanzi al medesimo giudice che aveva pronunciato l’ordinanza impugnata, cassava l’ordinanza impugnata e rinviava la causa al Giudice di pace di Roma anche per regolare le spese del giudizio di legittimità.
Il Giudice di pace di Roma, a seguito della riassunzione del giudizio, revocava l’ordinanza del medesimo ufficio del 13 settembre 2021, pubblicata in data 21 settembre 2021, e annullava il decreto
di espulsione del AVV_NOTAIO di Roma in data 13 febbraio 2020.
Nulla disponeva, in particolare, sulle spese del procedimento.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione di questa ordinanza, depositata in data 10 agosto 2023, prospettando due motivi di doglianza.
L’intimata Prefettura di Roma non ha svolto difese.
Considerato che:
5.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 82, 126 e 142 d.P.R. 115/2002 e 18 d. lgs. 150/2011, in quanto il Giudice di Pace di Roma, con un’evidente omi ssione di pronuncia su una domanda espressamente formulata, nulla ha statuito in merito alla domanda di condanna alle spese processuali del precedente grado di revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. nonché della successiva fase di legittimità, pur in presenza di un’espressa richiesta contenuta nelle conclusioni rassegnate nel ricorso in riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ..
La regolamentazione delle spese processuali dei precedenti gradi di revocazione e di legittimità doveva essere effettuata secondo le norme codicistiche degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., dato che il ricorrente non si poteva giovare dell’ammissione automa tica ex lege al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, circoscritta dall’art. 18, comma 4, d. lgs. 150/2011 alla sola fase di merito innanzi il magistrato onorario, né aveva chiesto al competente consiglio dell’ o rdine l’ammissione al medesimo benefi cio in via anticipata e provvisoria.
5.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., perché il giudice di pace ha implicitamente ritenuto di compensare integralmente le spese di lite dei pregressi gradi di legittimità e di revocazione senza offrire alcuna motivazione al riguardo ed in violazione del principio della soccombenza.
6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, non sono fondati.
6.1. L’art. 142 d.P.R. 115/2002 prevede che ‘ n articolo 13, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286
la peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero (v. Corte Cost. 469/2004)
la parte ricorrente sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al
difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, Cass. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del med esimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’amministrazione statale (Cass. 18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass. 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
Nel caso di specie, in applicazione di questi principi, il giudice di pace doveva individuare soltanto quale parte fosse risultata vittoriosa all’esito del giudizio, mentre le spese processuali relative all’intero ‘ processo ‘ dovevano essere liquidate nella loro entità, tramite decreto separato contestuale al provvedimento di merito ex art. 83, comma 3bis , d. lgs. 115/2002, dal medesimo giudice che aveva pronunciato l’ordinanza passata in giudicato, anche rispetto al giudizio di legittimità.
6.3. Ne è possibile sostenere che il giudice di pace si sia sottratto al compito demandatogli da questa Corte di regolare, in tali limiti, anche le spese del giudizio di legittimità, in quanto il provvedimento impugnato in questa sede, là dove accoglie la richiesta di revocazione e annulla il decreto di espulsione, non lascia dubbi circa il risultato finale della lite e l’individuazione della soccombenza all’esito complessivo del giudizio.
In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, in data 27 giugno 2024.