Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7393 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso n.18111/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME
– intimate –
nonchè contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME;
-controricorrente –
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7393 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; -resistente con procura – avverso la sentenza n. 514/2022 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 24/3/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 4 aprile 2011 il sig. NOME COGNOME conveniva davanti al Tribunale di Trani, sezione distaccata di Barletta, i coniugi sig. NOME COGNOME e NOME COGNOME nonché la società RAGIONE_SOCIALE per ivi sentir nei loro confronti dichiarare la simulazione e in subordine l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di compravendita tra i medesimi stipulata asseritamente dopo la notifica al COGNOME di decreto ingiuntivo dal COGNOME intimato per il pagamento di spettanze professionali, nella sua qualità di ingegnere.
Si costituivano i convenuti, resistendo e chiedendo in via riconvenzionale la condanna del COGNOME al risarcimento di lamentati danni.
Nelle more del giudizio decedeva il COGNOME e si costituivano i figli NOME, NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, che davano seguito alle originarie difese.
Con sentenza del 1° dicembre 2016 il Tribunale di Trani accoglieva la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c.
Interponeva gravame solo la società RAGIONE_SOCIALE convenendo il COGNOME; disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti , quali litisconsorti pretermessi, la Corte d’ Appello di Bari, con sentenza del 24 marzo 2022, rigettava il gravame condannando in solido l’appellante e ‘gli appellati contumaci COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME
NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME‘ a rifondere al NOME le spese di lite.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il NOME COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il COGNOME.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza ai sensi degli articoli 102 e 160 c.p.c.
Si duole che la corte di merito abbia qualificato come inesistente la notifica nei confronti di NOME COGNOME, all’epoca (13 febbraio 2020) già deceduta ( il decesso essendo avvenuto al 13 ottobre 2019 ).
Con il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 2901 c.c. e 100 c.p.c., sostenendo che, anteriormente alla proposizione dell’appello effettuata dalla sola RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale di Trani con cui era stata accolta la domanda ex arti colo 2901 c.c., ‘gli eredi COGNOME avevano ottemperato’ a tale sentenza, in quanto, essendo stata nelle more quantificata la spettanza del COGNOME con sentenza ulteriore del medesimo Tribunale confermata poi da altra sentenza della corte territoriale passata in giudicato , avrebbero ‘già estinto l’intero credito … come definitivamente quantificato’; di qui la violazione degli articoli invocati in rubrica.
Con il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 97 c.p.c., dal momento che ‘in ogni caso, gli eredi COGNOME, rimasti contumaci, non avrebbero potuto essere condannati solidalmente alle spese di lite’ in quanto ‘per un verso non hanno dato causa al protrarsi del giudizio di revocatoria ed anzi, al contrario, hanno inteso di evitarne la prosecuzione, non impugnando la sentenza di primo grado ed estinguendo il debito… per l’altro, sono stati evocati in giudizio allorché era già cessata la materia del co ntendere’.
4.1 Per quanto ancora d’interesse, va anzitutto esaminato il terzo motivo, la causa dovendo essere decisa in applicazione del principio della ragione più liquida, atteso che il giudice del gravame, dopo avere disposto l ‘ integrazione del contraddittorio, ha condannato anche le parti rimaste contumaci nel grado al pagamento, ‘in solido’ con l’appellante, delle spese di lite.
Orbene, tale condanna è erronea.
Va al riguardo osservato come questa Corte abbia già avuto più volte modo di affermare che anche le parti contumaci sono tenute a pagare le spese di lite, peraltro allorquando hanno scelto di mantenere tale condotta processuale nel corso del giudizio di primo grado (v. Cass.13498/2018. E già Cass.6722/1988. Nonché, da ultimo, Cass.5813/2023).
Il che logicamente si spiega in quanto il mancato riconoscimento del diritto obbliga il suo titolare a far valere in giudizio la propria pretesa, sicché ancor prima della soccombenza trova al riguardo applicazione il principio di relativa causazione.
4.2 Pur essendo stato di solito invocato nella fattispecie della chiamata del terzo ( ex multis , v. Cass. ord. 10364/2023, Cass. ord. 18710/2021, Cass. ord. 31889/2019, Cass. ord. 23123/2019, Cass. 23948/2019 e Cass. 7431/2012), detto principio attiene a un più ampio perimetro, in quanto si correla con l’interesse che in concreto dovrebbe sussistere nel giudizio rispetto alla partecipazione di un determinato soggetto e quindi, in ultima analisi, con il suo diritto a difendersi. Non a caso, proprio in fattispecie del litisconsorzio necessario la tematica dell’esigenza della partecipazione, sotto la forma appunto del diritto alla difesa, si è negli ultimi decenni sviluppata e chiarificata, attingendo non solo dalla effettività del rispetto del fondamentale diritto di difesa ma altresì dal principio costituzionale della ragionevole durata del processo (cfr., p. es. S.U. 26373/2008, S.U. 6826/2010, Cass. 18375/2010 e S.U. 11523/2013).
Su questa linea, proprio in un caso di azione pauliana questa Corte ha espressamente escluso l’interesse al contraddittorio con il debitore -alienante in grado di appello, enunziando il principio in base al quale ‘ Il creditore vittorioso
in primo grado nel giudizio per revocatoria ordinaria di una compravendita immobiliare non ha un interesse concreto ed attuale a dolersi del vizio di integrità del contraddittorio per la pretermissione del solo debitore-alienante in sede di appello, in quanto l’immediata utilità dell’azione ex art. 2901 c.c. è comunque assicurata dalla presenza del terzo acquirente, nei cui confronti, in caso di conferma della sentenza favorevole, resterebbe intatta la statuizione di inefficacia dell’acquisto immobiliare, sicché, non ricorrendo un effettivo “vulnus” al diritto di difesa, risulta solo astratta la doglianza sì da rappresentare l’integrazione del contraddittorio una diseconomia processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo ‘ ( così Cass. n. 895/2016 ).
Emerge pertanto evidente, a tale stregua, come nella specie non fosse necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli eredi del debitorealienante NOME COGNOME, i quali, assumendo posizione di acquiescenza rispetto alla sentenza del giudice di prime cure, erano del tutto usciti dal perimetro della causazione del giudizio, in nulla avendo contribuito o concorso a gravare il COGNOME in sede di giudizio di appello, proposto esclusivamente dalla società RAGIONE_SOCIALE
Il motivo, imperniato sul principio di causazione là dove viene affermato che ‘gli eredi COGNOME … non hanno dato causa al protrarsi del giudizi o ‘ , è pertanto fondato ( cfr. Cass., 19/4/1975, n. 1507; Cass., 15/11/1973, n. 3030; Cass., 11/3/1972, n. 697 ).
Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti del terzo motivo di ricorso consegue, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo nonché gli altri motivi, l’accoglimento e la cassazione in relazione della sentenza impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può ex art. 384, 2° co., c.p.c. essere decisa nel merito con la revoca della condanna degli eredi del NOME COGNOME al solidale pagamento delle spese del giudizio di gravame in favore del COGNOME, inalterato il resto.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dell’odierno ricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e , decidendo la causa nel merito, revoca la condanna degli eredi del NOME COGNOME al solidale pagamento delle spese del secondo grado di giudizio nei confronti dell’odierno ricorrente , inalterato il resto. Condanna il COGNOME al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dell’odierno ricorrente.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2023