Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4998 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4998 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
SPESE GIUDIZIALI CIVILI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22959/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente – contro
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME
-intimati –
Avverso la sentenza n. 5320/2023 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il giorno 3 aprile 2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
in un sinistro stradale occorso il 15 aprile 2009, NOME COGNOME subì pregiudizi patrimoniali (per danni materiali a veicolo di sua proprietà e
per costi sopportati per il noleggio di auto sostitutiva) per esclusiva responsabilità di NOME COGNOME, proprietario della vettura danneggiante, assicurata per la r.c. con la RAGIONE_SOCIALE (in seguito divenuta RAGIONE_SOCIALE);
del credito risarcitorio nascente dal sinistro, NOME COGNOME cedette alla RAGIONE_SOCIALE una porzione (sino a concorrenza di euro 816) in luogo, ai sensi dell’art. 1198 cod. civ., del pagamento del corrispettivo dovuto, di entità corrispondente al credito ceduto, per il noleggio di un’auto vettura;
vane le istanze formulate in via stragiudiziale, la RAGIONE_SOCIALE chiese giudizialmente la condanna di NOME COGNOME e della compagnia assicuratrice al pagamento di euro 816, oltre interessi;
con il medesimo atto di citazione (e, quindi, nel medesimo giudizio) l’RAGIONE_SOCIALE, « in via alternativa, condizionata alla reiezione della domanda principale » rivolta verso gli altri convenuti, dispiegò domanda di condanna di NOME COGNOME al pagamento della somma di euro 816, quale corrispettivo per il noleggio di un’autovettura;
all’esito della controversia di prime cure, celebrata nell’attiva resistenza della RAGIONE_SOCIALE e della compagnia assicuratrice, l’adito Giudice di pace di Roma condannò la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in via solidale, al pagamento in favore dell’attrice della somm a di euro 816, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché alla refusione delle spese di lite, senza adottare alcuna statuizione relativa alla COGNOME;
sulle (in origine separate e poi riunite) impugnazioni proposte dalla RAGIONE_SOCIALE (circa la decorrenza degli interessi sulla sorte capitale riconosciuta) e da NOME COGNOME (circa l’omessa condanna alle spese di lite in suo favore), la decisione in epigrafe indicata, per quanto ancora d’interesse, ha, in rif orma della prima pronuncia, condannato la RAGIONE_SOCIALE alla refusione delle spese del primo grado di giudizio in favore di NOME COGNOME, liquidate in euro 400 per compensi
(oltre accessori) e distratte in favore dell’AVV_NOTAIO, anticipataria, compensando invece le spese del grado d’appello; non svolgono difese nel giudizio di legittimità NOME COGNOME, la ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, per un motivo; RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME;
Considerato che
preliminarmente, non rileva ai fini della decisione la mancata notifica del ricorso per cassazione a NOME COGNOME, litisconsorte nei gradi di merito e non costituito nel presente giudizio di legittimità, atteso che il ricorso dev’essere rigettato per le ragioni in appresso esplicate: il fondamentale principio della ragionevole durata del processo rende superfluo un provvedimento di integrazione del contraddittorio, che determinerebbe un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza arrecare alcun beneficio all’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr., sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante, Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980);
l’unico motivo di ricorso, per violazione degli artt. 91 , 92 e 93 cod. proc. civ., reca in realtà due censure;
con la prima, parte ricorrente si duole della condanna alla refusione delle spese in favore della COGNOME: adduce di aver chiamato in giudizio quest’ultima « quale cedente il credito e, per ciò, litisconsorte per connessione oggettiva impropria, tenuta a garantire la cessione pro solvendo ed al pagamento contrattualmente dovuto », ma soccombenti erano risultati unicamente i debitori ceduti, sui quali (e non già sulla originaria attrice) doveva pertanto cedere il carico delle spese;
con la seconda, assume l’erroneità della disposta distrazione delle spese, poiché la relativa statuizione può essere emessa soltanto nella sentenza che definisce il grado di giudizio in cui è richiesta;
la prima doglianza è infondata;
la regola generale della soccombenza sancita dall’art. 91 cod. proc. civ. come criterio di riparto dei costi di lite si basa sul principio di causalità che fonda la responsabilità del processo: la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese sostenute per la difesa in giudizio è quella che con il darvi inizio o il resistervi in forme e con argomenti non rispondenti a diritto ha dato causa al processo o al suo protarsi;
ciò posto, nella vicenda de qua , la RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in lite NOME COGNOME di propria iniziativa e non per necessità di integrità del contraddittorio (non ravvisandosi litisconsorzio necessario) ed ha rivolto nei confronti di essa una domanda di condanna condizionata al rigetto della domanda principale diretta agli altri convenuti;
in particolare, la domanda contro la COGNOMECOGNOME avente ad oggetto l’adempimento dell’obbligazione per la cui estinzione era stato ceduto il credito risarcitorio, postulava, quale implicito ma imprescindibile presupposto, l’accertamento dell’inefficacia del n egozio di cessione oppure della insussistenza o incapienza del credito trasferito;
presupposto che, tuttavia, l’esito della lite ha rivelato essere fallace ed inesatto: sicché la evocazione in causa della COGNOME operata dalla parte oggi ricorrente non aveva ragion d’essere e a quest’ultima va ascritto il carico delle spese sopportate da tale convenuta;
conforme a diritto è, pertanto, la decisione gravata;
la seconda doglianza è invece inammissibile;
per radicato convincimento di nomofilachia, la parte condannata alla refusione delle spese processuali difetta di interesse ad impugnare il provvedimento sulla distrazione, poiché questo incide unicamente sui rapporti tra la parte vittoriosa e il suo difensore e poichè la posizione giuridica del soccombente non può ritenersi in alcun modo aggravata dal fatto che il pagamento sia stato disposto direttamente in favore del difensore, anziché della parte personalmente ( ex plurimis , Cass. 29/11/2018, n. 30945; Cass. 30/03/2005, n. 6740);
il ricorso è, in definitiva, rigettato;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo ivi svolto difese le parti intimate;
atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, ex art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115;
p. q. m.
rigetta il ricorso;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dell ‘ art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 15 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME