Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28610 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 28610 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25213/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
ROMA CAPITALE, RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE -intimate-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 15168/2019 depositata il 18/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il P.M., nella persona della Sostituta P.G., NOME COGNOME, che ha concluso per l’ inammissibilità del ricorso; udita l’AVV_NOTAIO per la controricorrente.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone dinanzi al Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE opposizione a cartella esattoriale riferita a sanzioni amministrative. Il giudice di primo grado accoglie l’opposizione per prescrizione dei crediti e condanna l’RAGIONE_SOCIALE a rimborsare all’opponente le spese di lite, compensandole nei confronti degli enti impositori. Su appello dell’opponente, il Tribunale conferma la decisione, per essere la prescrizione dei crediti imputabile esclusivamente all’inerzia dell’agent e della RAGIONE_SOCIALE , con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Ricorre in cassazione l’opponente con un motivo. Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso e memoria. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate. L’interlocutoria n. 14767/2021 ha rimesso il ricorso alla pubblica udienza poiché i precedenti di questa Corte concernevano casi in cui la situazione è inversa, in cui, cioè, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese è stata disposta tra opponente vittorioso e agente della RAGIONE_SOCIALE, ove le ragioni di accoglimento opposizione sono imputabili all’ente impositore (non all’agente della risc ossione come in questo caso) e tali ragioni sono valutate solo nel rapporto interno tra ente impositore ed agente della RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. n. 15314/2017, 8186/2017, 1070/2017). Il P.M. ha depositato conclusioni scritte per l’inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese nel rapporto tra l’opponente vittoriosa e gli enti impositori RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e così solleva la questione se l’annullamento per causa imputabile all’agente della RAGIONE_SOCIALE della cartella esattoriale emessa per la RAGIONE_SOCIALE di sanzioni amministrative, comporti la soccombenza anche dell’ente impositore e la conseguente condanna in solido alle spese di lite in favore della parte opponente vittoriosa.
Il ricorso è infondato.
Nell’ipotesi in cui la cartella di pagamento sia annullata per ragioni addebitabili esclusivamente all’agente della RAGIONE_SOCIALE (il caso attuale), l’obbligo di pagare le spese non si estende in via solidale all’ente impositore, poiché ciò equivarrebbe ad i nvertire la sequenza causale nell’imputazione RAGIONE_SOCIALE spese (cfr. Cass. n. 3817/2024; Cass. n. 7716/2022) . Viceversa, ove l’annullamento della cartella sia addebitabile esclusivamente all’ente impositore, l’obbligo di pagare le spese può essere esteso in via solidale all’agente della RAGIONE_SOCIALE, che ha regresso nei confronti dell’ente impositore (cfr. Cass. 15314/2017).
Deve, infatti, darsi continuità all’indirizzo giurisprudenziale espresso di recente che, in un caso analogo ha statuito che ‘Ai fini RAGIONE_SOCIALE spese di lite, nell’opposizione all’esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell’agenzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che dell’ente impositore, va distinta l’ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata , o sia accertata l’intervenuta prescrizione del credito, indipendenza dell’omessa notifica dell’atto presupposto, nel qual caso l’annullamento è addebitabile all’ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l’agente della RAGIONE_SOCIALE, dalla diversa ipotesi in cui l’accoglimento dell’opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all’inerzia dopo la notifica della cartella stessa, dell’agente
della RAGIONE_SOCIALE: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite , nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l’illegittimità dell’atto interamente addebitabile all’inerzia all’agente della RAGIONE_SOCIALE , la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità’ (Cass. n. 7716/2022 cit.).
– Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unif icato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 700 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Seconda Se-