Spese di lite agente riscossione: Chi Paga se la Cartella è Annullata?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale sulla ripartizione delle spese di lite agente riscossione quando un contribuente vince un’opposizione contro una cartella di pagamento. La questione centrale è: se la cartella viene annullata per un errore commesso non dall’Agente della Riscossione, ma dall’ente che ha originariamente emesso la sanzione (ente impositore), il cittadino deve comunque pagare le spese legali all’agente? La risposta della Suprema Corte è stata un netto no.
Il Contesto della Controversia
Il caso nasce dall’opposizione di una società contro diverse cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative. La società sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica dei verbali di contestazione originari, un vizio procedurale che rendeva illegittima la successiva richiesta di pagamento.
Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, annullando le cartelle, ma compensava le spese legali senza una motivazione adeguata. In appello, il Tribunale riformava la decisione, condannando la società a rimborsare le spese legali all’Agente della Riscossione. La logica del Tribunale era che l’Agente non aveva alcuna responsabilità per la mancata notifica dei verbali, essendo tale adempimento a carico esclusivo dell’ente impositore (in questo caso, la Prefettura).
La Decisione della Cassazione sulle spese di lite agente riscossione
La società ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando la violazione delle norme sulla ripartizione delle spese di lite. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ribaltando la decisione del Tribunale e stabilendo un principio di diritto cruciale.
I giudici hanno affermato che, nell’ipotesi in cui una cartella di pagamento sia annullata per ragioni addebitabili esclusivamente all’ente impositore, l’obbligo di pagare le spese legali del contribuente vittorioso può essere esteso in via solidale anche all’Agente della Riscossione. Quest’ultimo, tuttavia, avrà il diritto di regresso nei confronti dell’ente impositore per recuperare quanto pagato.
Di conseguenza, il contribuente che vince la causa non solo non deve pagare le spese all’agente, ma ha diritto al rimborso delle proprie spese sia dall’ente impositore sia dall’agente, i quali sono responsabili in solido.
Le Motivazioni della Corte
La Cassazione ha spiegato che condannare il contribuente a pagare le spese all’Agente della Riscossione, quando l’errore non è suo, equivarrebbe a invertire la sequenza causale della responsabilità. Il contribuente è stato costretto ad avviare un’azione legale a causa di un’illegittimità originata dall’ente impositore. L’Agente della Riscossione, pur non essendo l’autore del vizio, è parte necessaria del giudizio di opposizione alla cartella.
Secondo la Corte, la soluzione corretta è applicare il principio di causalità: chi ha dato causa al giudizio con un atto illegittimo (l’ente impositore) deve sopportarne le conseguenze economiche. L’estensione della condanna in via solidale all’Agente della Riscossione serve a garantire una maggiore tutela al creditore (il contribuente), che potrà chiedere il pagamento a entrambi i debitori. Sarà poi l’Agente a doversi rivalere sull’ente impositore, vero responsabile del vizio che ha portato all’annullamento della cartella.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza la posizione del cittadino nei contenziosi contro le cartelle di pagamento. Le conclusioni pratiche sono significative:
1. Nessuna condanna per l’opponente vittorioso: Se si vince un’opposizione a una cartella per vizi imputabili all’ente impositore (es. mancata notifica dell’atto presupposto), non si può essere condannati a pagare le spese di lite agente riscossione.
2. Responsabilità solidale: L’ente impositore e l’Agente della Riscossione sono condannati in solido al pagamento delle spese legali a favore del contribuente. Questo significa che il contribuente può chiedere l’intero importo a uno qualsiasi dei due.
3. Diritto di regresso: L’Agente della Riscossione, una volta pagate le spese, ha il diritto di chiedere il rimborso totale all’ente impositore, che è il responsabile ultimo del contenzioso.
In sintesi, la Suprema Corte ha stabilito che il rischio processuale e i costi derivanti da errori della pubblica amministrazione non possono ricadere sul cittadino che ha legittimamente tutelato i propri diritti.
Se vinco una causa contro una cartella di pagamento per un errore dell’ente impositore, devo pagare le spese legali all’Agente della Riscossione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il contribuente che vince l’opposizione per ragioni addebitabili esclusivamente all’ente impositore non può essere condannato a rimborsare le spese di lite all’Agente della Riscossione.
Chi paga le mie spese legali se la cartella viene annullata?
L’ente impositore (es. la Prefettura) e l’Agente della Riscossione possono essere condannati in via solidale a rimborsarti le spese legali. Questo significa che puoi chiedere il pagamento dell’intero importo a entrambi, anche se la colpa è solo dell’ente impositore.
Cosa significa che l’Agente della Riscossione ha ‘diritto di regresso’?
Significa che, se l’Agente della Riscossione ti rimborsa le spese legali, può a sua volta chiedere la restituzione di quella somma all’ente impositore, poiché è quest’ultimo il vero responsabile dell’errore che ha causato l’annullamento della cartella e il conseguente contenzioso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20494 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20494 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
Ordinanza
sul ricorso n. 23485/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – Riscossione, Prefettura Di Napoli;
-intimati- avverso la sentenza del Tribunale di Mantova n. 273/2021 del 10/3/2021. Udita la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE propone al Giudice di pace di Mantova nei confronti della Prefettura di Napoli e dell’RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE opposizione avverso cartelle di pagamento di sanzioni amministrative per omessa notifica dei verbali di contestazione d a parte dell’ente impositore. Il Giudice di pace accoglie l’opposizione, compensando le spese di lite senza motivare adeguatamente. Il Tribunale riforma il capo sulle spese, condannando l’ente impositore a rimborsarle nei confronti della parte privata e qu est’ultima a
rimborsarle nei confronti dell’agente della riscossione, poiché «nessun coinvolgimento , con riguardo alla notifica del verbale, ha . L’appellante, che ha chiamato in giudizio in appello anche l’RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti è quindi soccombente, va condannato a corrispondere ».
Ricorre in cassazione la parte privata con due motivi. Rimangono intimate l’RAGIONE_SOCIALE e la Prefettura di Napoli.
Ragioni della decisione
1. – Il primo motivo (p. 8) fa valere che ex art. 39 d. lgs. 112/1999 la parte privata può rivolgere l’opposizione nei confronti dell’agente della riscossione, il quale (se l’opposizione non investe gli atti da lui compiuti) ha l’onere di chiamare in causa l’ente impositore, se non intende rispondere della soccombenza nella liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite. Oltre che della disposizione citata, si deduce la violazione dell’art. 92 c.p.c.
Il secondo motivo fa valere la sostanza del primo motivo sotto il profilo della motivazione apparente ex art.132 co. 2 n. 4 c.p.c.
Il primo motivo è fondato.
Nell’ipotesi in cui la cartella di pagamento sia annullata per ragioni addebitabili esclusivamente all’ente impositore (il caso attuale), l’obbligo di pagare le spese può essere esteso in via solidale all’agente della riscossione, che ha regresso nei confr onti dell’ente impositore (cfr. Cass. 15314/2017). Pertanto, nel caso attuale, l’opponente non può essere condannato alle spese per aver agito anche nei confronti dell’agente della riscossione. ( Viceversa, ove l’annullamento della cartella sia addebitabile esclusivamente all’agente della riscossione, l’obbligo di pagare le spese non si estende in via solidale all’ente impositore , poiché ciò equivarrebbe ad invertire la sequenza causale nell’imputazione RAGIONE_SOCIALE spese: cfr. Cass. 3817/2024, 7716/2022, con l’indicazione dei precedenti).
– È accolto il primo motivo di ricorso, è assorbito il secondo motivo; con decisione nel merito, è esclusa la condanna della RAGIONE_SOCIALE a rimborsare all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di secondo grado ed è condannata l’RAGIONE_SOCIALE in solido con la Prefettura di Napoli a rimborsare alla RAGIONE_SOCIALE le spese dei giudizi di primo e di secondo grado, nell’entità liquidata dalla sentenza di appello, confermata nel resto. Le spese del giudizio di legittimità si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo; decidendo nel merito, esclude la condanna della RAGIONE_SOCIALE a rimborsare all ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di secondo grado e condanna l’RAGIONE_SOCIALE in solido con la Prefettura di Napoli a rimborsare alla RAGIONE_SOCIALE le spese dei giudizi di primo e di secondo grado nell’entità liquidata dalla sentenza di appello, confermata nel resto; condanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in solido con la Prefettura di Napoli a rimborsare alla RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio, che liquida in € 370 , oltre a € 100 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Così deciso a Roma, il 10/7/2024.