Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1296 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1296 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7793/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in LuccaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , che la rappresenta e difende -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Brescia, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso il decreto del Tribunale Brescia n. 204/2024 depositato il 19/2/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Brescia, con l’impugnato decreto, dichiarava inammissibili le domande svolte ‘ in via gradata ‘ e ‘ in via ulteriormente gradata ‘ e rigettava per il resto l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE (di seguito indicata per brevità semplicemente ‘RAGIONE_SOCIALE‘) al decreto di esecutività dello stato passivo di RAGIONE_SOCIALE , che, per quanto di interesse in questa sede, aveva ammesso in via privilegiata il credito sub d) della domanda di insinuazione e in via chirografaria i crediti sub e), f) e g), escludendo il credito sub h).
1.1 Il Tribunale, con riferimento al credito sub d) della domanda, relativo alle spese sostenute dal ricorrente per l’esecuzione mobiliare n. 1002/2019 promossa nei confronti della società poi fallita, confermava la decurtazione operata dal Giudice Delagato, in quanto RAGIONE_SOCIALE non aveva provato né l’inerenza degli importi esclusi né, tantomeno, la necessità degli stessi ai fini espropriativi.
1.2 Riteneva che i crediti di cui alle lettere e), f) e g) dell’insinuazione, per spese anticipate e liquidate dal decidente in favore della ricorrente nei tre procedimenti di opposizione all’esecuzione promossi dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in bonis, non fossero assistiti dal privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., in quanto non riconducibili alla categoria delle ‘ spese di giustizia ‘ ; infine, non andava riconosciuto il credito per la redazione e il deposito alla domanda di ammissione allo stato passivo, in quanto per l’insinuazione non è obbligatoria l’assistenza di un legale.
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto. affidato a tre motivi, il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese mediante controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art . 2755 c.c., in relazione all’ art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c.: si sostiene, con riferimento al credito, pari ad € 35.943,24, di cui alla lettera d) della domanda di ammissione, che il Tribunale, escluse le spese del CTP per un importo pari ad € 1.000, avrebbe dovuto ammettere nella categoria privilegiati, ante primo grado, per spese di giustizia per atti conservativi o di espropriazione di beni mobili il residuo per spese sostenute nell’esecuzione mobiliare n. r.g. 1002/2019 con l’atto pignoramento promosso dalla ricorrente, in quanto era stato posto un vincolo su beni mobili che la società avrebbe potuto cedere prima della dichiarazione di fallimento, con conseguente beneficio prodotto per l’intero ceto creditorio.
1.1 La ricorrente lamenta, altresì, che l’impugnato decreto , nel confermare la parziale ammissione del credito, con il rango richiesto, riferito ai compensi maturati e alle spese sostenute per l’ esecuzione mobiliare, sarebbe incorso in un errore di calcolo; in particolare, pur sottraendo dal totale richiesto (€ 35.943,24) gli importi di € 6.544,65 ed € 1.040 per spese di CTP e per le visure delle targhe, non inerenti, il Tribunale avrebbe dovuto ammettere il credito in privilegio per un ulteriore importo di € 10.350,74.
2 Il motivo è inammissibile.
2.1 Quanto alla esclusione delle spese perché non rispondenti all’interesse dei creditori, la censura prospettata, lungi dal dedurre un error in iudicando , si risolve, nella sostanza, in una critica investente l’accertamento e l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla quaestio facti della funzionalità delle spese di esecuzione all’interesse dei creditori.
2.2 Il tema legato al non corretto conteggio della somma da ammettere, decurtati gli esborsi per le consulenze di parte e le altre spese non inerenti, è nuovo, in quanto nel giudizio di opposizione si è discusso solo della riconducibilità di parte delle
spese all’esecuzione mobiliare n. 1002/2019 all’interesse comune dei creditori, e dunque inammissibile in questa sede di legittimità, dato che implica anche un accertamento in fatto.
Il secondo motivo deduce ancora la violazione e/o falsa applicazione dell’art . 2755 c.c., in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte riconosciuto il privilegio per le attività profuse nelle cause di opposizione all’esecuzione promosse dalla debitrice indicate alle lett. e), f) g) della domanda di insinuazione.
3.1 Il motivo è inammissibile.
3.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte «l’ammissione in privilegio delle spese di giustizia fatte, per atti conservativi o per l’espropriazione di beni immobili, ‘nell’interesse comune dei creditori ‘ , implica il compimento di una valutazione da parte del giudice circa l’utilità o meno della spesa per la massa dei creditori, da riferirsi all’attitudine, anche solo potenziale e non effettiva, dell’atto a riuscire vantaggioso alla massa dei creditori partecipanti all’esecuzione, individuale o collettiva; il giudice, pertanto, non può arrestarsi alla constatazione dell’effettiva sussistenza di una voce di spesa rientrante nelle ipotesi previste dalla norma, ma deve valutare i riflessi che l’iniziativa processuale ha avuto rispetto al tornaconto della generalità dei potenziali creditori» (cfr. Cass. 3020/2020).
3.3 Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell’esecuzione sull’impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva; tuttavia, occorre distinguere: a) se l’azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l’intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il
processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell’azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l’azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l’estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità (Cass., Sez. U., 61/2014).
Dunque, i l giudizio di opposizione all’esecuzione costituisce un incidente di cognizione nell’ambito del procedimento esecutivo che può riguardare vicende che, seppur relative al titolo esecutivo del creditore procedente, sono capaci di influenzare la prosecuzione dell’azione esecutiva da parte degli interventori titolati, con la conseguenza che in questo caso le spese sostenute dal creditore procedente hanno riflessi rispetto al tornaconto della generalità dei potenziali creditori.
3.4 Nel caso di specie il Tribunale ha ammesso i crediti al chirografo poiché gli stessi non sono riconducibili alla categoria delle ‘ spese di giustizia ‘ di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., procedendo, quindi, a un accertamento in fatto sulla non vantaggiosità per i creditori dell ‘attività del ricorrente profusa nelle tre controversie di opposizione all’esecuzione promosse dal debitore insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui al vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel caso in esame non invocato.
Il terzo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 93, comma 3 n. 2, l.fall, in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c. per avere il Tribunale errato nel non riconoscere il credito per le spese e i compensi sostenuti per l’assistenza alla domanda di ammissione allo stato passivo del legale che si presentava come indispensabile in relazione alla complessità della domanda.
4.1 Il motivo è infondato, in quanto i giudici di merito hanno correttamente dato seguito all’indirizzo giurisprudenziale di questa
Corte secondo il quale in tema di ammissione allo stato passivo fallimentare, il creditore ha diritto di insinuarsi anche per le spese vive sostenute per la presentazione della relativa domanda che risultino in concreto indispensabili, restando invece escluse quelle relative ai compensi spettanti al difensore, giacché l’insinuazione può sempre essere richiesta dalla parte personalmente (cfr. Cass. 28962/2019).
5. Il ricorso è, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 6.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio tenutasi in data 10 dicembre 2025.
Il Presidente