Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31774 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 31774 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/11/2023
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 20225/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore, E RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, ambedue rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME , in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO. ti NOME COGNOME ed NOME COGNOME
-controricorrente – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – nonché sul ricorso iscritto al n. 20587/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dalla quale è rappresentato e difeso
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO. ti NOME COGNOME ed NOME COGNOME
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimati –
Avverso la sentenza n. 1028/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO DI MILANO, depositata il giorno 31 marzo 2021.
Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 13 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ambedue i ricorsi, con assorbimento dei restanti;
udito l’AVV_NOTAIO per il controricorrente NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propose opposizione avverso una cartella esattoriale notificatagli ad istanza di RAGIONE_SOCIALE
SRAGIONE_SOCIALE (cui, nelle more del giudizio, è succeduta ope legis RAGIONE_SOCIALE) su ruolo formato da RAGIONE_SOCIALE (affidataria del RAGIONE_SOCIALEo di RAGIONE_SOCIALE dei crediti di RAGIONE_SOCIALE) in forza di sentenza pronunciata all’esito di processo penale celebrato (anche) nei confronti del COGNOME, cartella recante intimazione di pagamento del complessivo importo di euro 551.302.01.
In parziale accoglimento dell’opposizione, l’adito Tribunale di Como, all’esito del giudizio di prime cure, rideterminò la somma dovuta da NOME COGNOME nel minor importo di euro 71.903.
Sui contrapposti gravami interposti da parte opponente – in via principale e dal RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE – in via incidentale – la decisione in epigrafe indicata, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza appellata: ha rideterminato in euro 1.112,50 il credito per spese di RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, dichiarato l’inefficacia RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento per gli importi eccedenti tale cifra; ha rigettato l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALE parti pubbliche.
Avverso detta sentenza, hanno uno actu proposto ricorso per cassazione (notificato il 26 luglio 2021) il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, articolato in tre motivi ed iscritto al R.G. n. 20225 dell ‘anno 2021 ; con controricorso notificato il 31 agosto 2021, ha resistito NOME COGNOME, mentre non ha svolto difese su questo ricorso RAGIONE_SOCIALE
Avverso la medesima sentenza ha altresì proposto ricorso per cassazione (notificato il 23 luglio 2021) RAGIONE_SOCIALE, articolato in due motivi ed iscritto separatamente a R.G., al n. 20587 dell’anno 202 1; ha resistito, con controricorso notificato il 31 agosto 2021, NOME COGNOME; non hanno svolto difese in ordine a questo ricorso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno depositato memorie illustrative.
Pronunciate ordinanze interlocutorie (n. 11411/2023 e n. 16914/2023) per consentire la trattazione contestuale dei ricorsi, all’udienza del 13 settembre 2023 è stata disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. e, di seguito, discussa la controversia.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il primo motivo di RAGIONE_SOCIALE denuncia, per « violazione e falsa applicazione degli artt. 615-617 cod. proc. civ. e degli artt. 227-bis e ss. del d.P.R. 30 maggio 2022, n. 115 » in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per aver ritenuto competente sulla controversia il giudice dell’esecuzione civile in luogo del giudice dell’esecuzione penale.
Si sostiene, breviter, che le ragioni di opposizione – attinenti alla presunta indeterminatezza del credito, alla nullità RAGIONE_SOCIALE cartella per difetto di requisiti formali ed alla erroneità RAGIONE_SOCIALE quantificazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute – sono devolute alle attribuzioni funzionali del giudice dell’esecuzione penale, in quanto, attesa la condanna solidale degli imputati al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, le questioni sollevate attengono al perimetro RAGIONE_SOCIALE condanna penale.
Analogo è il contenuto del primo motivo del ricorso dispiegato dal RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE, rubricato « incompetenza funzionale del giudice civile nei confronti del giudice penale in relazione alle censure formulate da NOME COGNOME » e riferito all’art. 360, primo comma, num. 2, del codice di rito.
Le doglianze -da scrutinare unitariamente, per la (pressoché totale) identità RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate -sono infondate.
In tema di esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenze penali di condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, il Collegio intende confermare il principio di diritto enunciato da Cass., Sezioni Unite Penali, sentenza n. 491 del 29/09/2011 (depositata il 12/01/2012), secondo cui « la
domanda del condannato che, senza contestazione RAGIONE_SOCIALE condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento penale, deduca (sia quanto al calcolo del concreto ammontare RAGIONE_SOCIALE voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna ) l’errata quantificazione, va proposta al giudice civile nelle forme dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. » (conf. Cass. pen., sentenza n. 2955 del 27/11/2013, depositata il 22/01/2014; Cass. pen., sentenza n. 50974 del 29/10/2019, depositata il 17/12/2019).
In questo ordine di idee, con specifico riferimento all’impugnazione di cartelle di pagamento per spese di RAGIONE_SOCIALE, ferma la devoluzione agli organi RAGIONE_SOCIALE giurisdizione ordinaria e non tributaria (Cass., Sez. U, 31/07/2017, n. 18979), il riparto di attribuzioni tra giudice civile e giudice penale è stato così precisamente delimitato: « sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità RAGIONE_SOCIALE condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione; qualora, viceversa, si discuta RAGIONE_SOCIALE reale definizione del perimetro e, pertanto, RAGIONE_SOCIALE portata RAGIONE_SOCIALE stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell’esecuzione penale » (così Cass. 09/07/2020, n. 14598; analogamente, Cass. 27/07/2022, n. 23504).
Ancora, più di recente, è stato affermato che « in tema di recupero di spese di RAGIONE_SOCIALE penali, nel caso in cui il debitore, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento notificata, contesti i presupposti legali RAGIONE_SOCIALE decisione del giudice penale relativa alle spese processuali al cui rimborso sia stato condannato, il giudice civile adito ex art. 615 cod. proc. civ. non deve dichiarare la propria incompetenza in favore del giudice dell’esecuzione penale, ma deve semplicemente respingere l’opposizione rilevandone l’inammissibilità, potendo eg li
conoscere solo dei motivi riguardanti la quantificazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali operata dagli organi amministrativi competenti successivamente alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, costituito dalla pronuncia di condanna emessa dal giudice penale » (Cass. 19/12/2022, n. 37138).
Con valenza definitivamente chiarificatrice, proprio la pronuncia da ultimo citato ha operato la distinzione, condivisa e qui riaffermata, tra: « a) le contestazioni attinenti al ‘perimetro’ RAGIONE_SOCIALE condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del processo penale oggetto RAGIONE_SOCIALE condanna pronunziata dallo stesso giudice penale -ovvero quelle attinenti alla sussistenza, all’estensione e ai caratteri di detta conda nna, che mettono quindi in discussione la sua effettiva portata -le quali vanno fatte esclusivamente valere in sede penale (e, quindi, eventualmente, davanti al giudice RAGIONE_SOCIALE relativa esecuzione, laddove ne sussistano i presupposti), avendo ad oggetto direttamente il contenuto del ‘titolo giudiziale’; b) le contestazioni relative alla concreta determinazione dell’ importo dovuto sulla base RAGIONE_SOCIALE decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti (ivi incluse quelle relative alla riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna dell’i mputato in sede penale), le quali possono essere oggetto di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., non trovando direttamente fonte in quel titolo, ma trattandosi di una attività di auto-liquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale (in questo caso in via amministrativa), che può quindi essere contestata dal debitore anche in sede di opposizione esecutiva ».
Nella fattispecie in esame, la Corte di appello ha scrutinato la domanda dell’opponente ricostruita e sub specie iuris qualificata con giudizio suo proprio, neppure sindacato sull’unico piano motivazionale possibile in questa sede (Cass. 03/12/2019, n. 31546) -intesa come
critica alla corretta quantificazione degli importi ascritti (per l’addebito di spese non sostenute) ed all’inerenza degli stessi ai reati ascritti ed accertati con la pronuncia di condanna.
Il tema controverso rientra nei limiti del perimetro di applicabilità RAGIONE_SOCIALE condanna penale, discutendosi soltanto RAGIONE_SOCIALE concreta osservanza RAGIONE_SOCIALE stesso in sede di RAGIONE_SOCIALE: corretta dunque si profila l’affermata devoluzione al giudice civile RAGIONE_SOCIALE opposizione in discorso.
Il secondo motivo dell’impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 227bis e ss. del d.P.R. n. 115 del 2002 nonché degli artt. 4-5 del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, num . 3, cod. proc. civ., per aver la gravata sentenza dichiarato la illegittimità RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento e RAGIONE_SOCIALE iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE somme a titolo di spese di RAGIONE_SOCIALE così come quantificate nei c.d. fogli-notizie.
Si contesta, in particolare, l’affermata non debenza RAGIONE_SOCIALE spese di indagine (in dettaglio: per perizie tecniche, intercettazioni telefoniche, traduzione e trascrizione) quantificate dai funzionari giudiziari nei c.d. foglinotizie trasmessi all’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, assumendo che, in ragione RAGIONE_SOCIALE condanna solidale di vari imputati in sede penale, « le spese anticipate dallo RAGIONE_SOCIALE vanno poste a carico dell’imputato che riporta condanna definitiva anche se le indagini hanno riguardato un sodalizio di persone » poiché « ogni atto di indagine è strumentale all’intero processo » e si riferisce « anche all’accertamento del reato per il quale l’indagato è stato condannato ».
Il secondo motivo del ricorso del RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione dell’art. 2697 cod. civ. e del l’art. 280 del d.P.R. n. 115 del 2002, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..
Gli impugnanti deducono, in sintesi, l’inosservanza dei criteri in tema di riparto dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova: assumono che gravi sulla P.A.
unicamente la produzione in giudizio del foglio-notizie, documento idoneo ad asseverare la debenza RAGIONE_SOCIALE spese, fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALE pretesa, senza necessità di ulteriori elementi di quantificazione.
I motivi -meritevoli di congiunta disamina, in ragione RAGIONE_SOCIALE stretta connessione che li avvince -sono in parte infondati ed in parte inammissibili.
6 .1. Destituita di pregio giuridico è l’asserita violazione dei criteri di distribuzione dell’ onus probandi .
Sul punto, vale la pena rammentare -onde convintamente dare continuità all’indirizzo quanto enunciato nel richiamato precedente di questa Corte (Cass. n. 37138 del 2022): « nel giudizio di opposizione, sarà onere dell’ente creditore (ovvero dell’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), in quanto titolare RAGIONE_SOCIALE pretesa sostanziale, non discutibile nell’an, ma pienamente contestabile nel quantum, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell’ente creditore stesso, non solo specificare in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità RAGIONE_SOCIALE autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentare l’attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere in condizione il giudice di verificare in concreto se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza RAGIONE_SOCIALE spese addebitate all’intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna ».
A questo principio si è conformato il giudice territoriale, ponendo a carico RAGIONE_SOCIALE parti opposte « l’onere di spiegare la riferibilità RAGIONE_SOCIALE spese iscritte ai reati per cui il COGNOME ha subito condanna » e poi sindacando l’assolvimento di detto onere sulla scorta dei documenti acquisiti al fascicolo, giustificativi RAGIONE_SOCIALE voci riportate nel foglio notizie.
6 .2. Del pari infondato è l’argomentare dell’impugnante RAGIONE_SOCIALE laddove pretende di porre a carico dell’opponente in maniera integrale le spese del procedimento penale « senza necessità
di distinguere tra le varie imputazioni » sul presupposto che « ogni atto d’indagine si riferisce complessivamente alla posizione dell’indagato ».
Secondo i princìpi di diritto enunciati in modo oramai consolidato dalla giurisprudenza in materia penale di questa Corte, all’imputato devono, di regola, ritenersi addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale (ed eventualmente quelle relative a reati che con i primi presentano una connessione qualificata, in base alla formulazione ormai abrogata dell’art. 535 cod. proc. pen. ma tuttora valida per le sentenze anteriori alla riforma), dal momento che l’ obbligo di pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali penali deriva solo dalla condanna per concorso nel medesimo reato o -nel regime antecedente alle modifiche dell’art. 535 cod. proc. pen. intervenute nel 2009 -per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata, mai invece da una unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o altra opportunità processuale, onde siffatto obbligo va comunque rapportato alle sole spese affrontate per il reato od i reati per cui è stata inflitta la pena (cfr. Cass. pen., sentenza n. 32979 del 03/06/2010, depositata il 08/09/2010; Cass. pen., sentenza n. 2955 del 2014 del 27/11/2013, depositata il 22/01/2014; Cass. pen., sentenza n. 17410 del 28/03/2019, depositata il 23/04/2019; per ulteriori richiami si veda la più volte citata Cass. n. 37138 del 2022).
Nel caso de quo , il motivo di opposizione investe proprio la pertinenza RAGIONE_SOCIALE spese di RAGIONE_SOCIALE intimate con la cartella opposta ai reati per i quali l’opponente ha subito la condanna penale.
6.3. Inammissibile è invece la censura relativa all’apprezzamento del giudice territoriale circa la teleologica ascrivibilità RAGIONE_SOCIALE spese intimate all’accertamento RAGIONE_SOCIALE condotta delittuosa dell’opponente.
Sul punto, la sentenza impugnata, ricostruita la genesi e lo sviluppo del procedimento penale concluso con la condanna di NOME COGNOME
(esito di plurimi procedimenti, separatamente in origine intrapresi, a carico di un numero consistente di soggetti e per plurime fattispecie criminose), ha ritenuto non assolto dagli enti convenuti l’onere RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE riferibilità all’opponente RAGIONE_SOCIALE spese richieste.
In base alle indicazioni, ritenute confuse o non chiare ed anzi contraddittorie, desumibili dagli atti del processo penale e dai c.d. fogli notizie stilati dai funzionari dell’ufficio giudiziario (con riferimento, soprattutto, alle varie perizie espletate nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini), il giudice territoriale ha concluso nel senso che « in assenza di alcuna illustrazione RAGIONE_SOCIALE voci riportate nel foglio notizie, risulta impossibile comprendere quali siano state le spese sostenute dallo RAGIONE_SOCIALE, non solo con riferimento a quelle comuni agli altri reati, ma anche a quelle sborsate per l’accertamento dei reati riferibili al COGNOME ».
La doglianza di parte ricorrente, articolata peraltro in maniera priva di specificità, si risolve, al fondo, nel sollecitare questa Corte ad una nuova valutazione ed una differente lettura RAGIONE_SOCIALE emergenze istruttorie, attività tipicamente riservate al giudice di merito e del tutto estranee alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità.
Il terzo motivo del ricorso del RAGIONE_SOCIALE e dellRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE , per violazione dell’art. 81 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, sul rilievo che i motivi di opposizione attenevano (anche) alla regolarità formale RAGIONE_SOCIALE cartella ed al quomodo del recupero del credito.
Si adduce, di contro, che i crediti erariali originati da provvedimento giurisdizionali di condanna sono gestiti, a mente dell’art. 1, comma 367, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2007, n. 244, da RAGIONE_SOCIALE e che l’RAGIONE_SOCIALE svolge mera attività di RAGIONE_SOCIALE, « le cui modalità non sono contestate ».
8. Il motivo è inammissibile.
Esso si compendia – e, al contempo, si esaurisce nell’assunto secondo cui la Corte d’appello ha errato « nel ritenere che siano state formulate contestazioni sulle modalità di recupero quanto invece le censure avversarie afferiscono al solo an debeatur»: affermazione generica ed anapodittica, che non prospetta un error iuris propriamente detto, ma si limita a negare il presupposto dell’affermata legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, ovvero la qualificazione sub specie iuris dei motivi di opposizione operata dal giudice di merito.
Siffatta contestazione non è ulteriormente e più specificamente articolata: manca, in specie, una compiuta (o, quantomeno, adeguata) illustrazione del contenuto di tutte le doglianze poste dall’opponente a suffragio dell’azione de qua ; difetta, anche e soprattutto, l’esplicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali sarebbe erronea la sussunzione in diritto dei motivi di opposizione compiuta nella sentenza impugnata.
Priva di significatività a tal fine risulta, infine, l’allegazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni normative che assegnano alla società RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALEo di RAGIONE_SOCIALE dei crediti di RAGIONE_SOCIALE: vuoi perché la deduzione è eccentrica rispetto alla ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE pronuncia (centrata sulla qualificazione dei motivi di opposizione), vuoi perché la circostanza non esclude, in linea di principio, la legittimazione passiva (quantomeno in via concorrente) di RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di ente da cui promana l’atto di RAGIONE_SOCIALE opposto.
In definitiva, risulta non assolto l’onere di specificità del motivo, prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il quale impone al ricorrente, a pena di inammissibilità, di esprimere le ragioni del dissenso rispetto alla decisione gravata, da formulare in termini tali da soddisfare i caratteri di specificità, completezza e riferibilità a quanto pronunciato propri RAGIONE_SOCIALE natura di rimedio a critica vincolata del ricorso per cassazione e da costituire una censura precisa, puntuale e
pertinente RAGIONE_SOCIALE ratio decidendi del l’impugnata sentenza (Cass., Sez. U, 28/10/2020, n. 23745; Cass. 24/02/2020, n. 4905).
Resta impregiudicata, quindi, la questione dell’identificazione del passivo legittimato nelle opposizioni esattoriali per il recupero di crediti di RAGIONE_SOCIALE penale.
In conclusione: ambedue i ricorsi sono rigettati.
Il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità segue il principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, con distinte condanne RAGIONE_SOCIALE varie parti ricorrenti alla refusione in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente.
Atteso l’esito del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte di detto ricorrente – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello prev isto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13.
In ordine al ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE non trova invece applicazione il disposto del citato art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002: ed infatti, il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può essere pronunciato nei confronti di quelle parti RAGIONE_SOCIALE fase o del giudizio di impugnazione, come le amministrazioni pubbliche difese dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALE loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito ( ex plurimis, Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315; Cass. 29/01/2016, n. 1778; Cass. 14/03/2014, n. 5955).
p. q. m.
Rigetta il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE.
Rigetta il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE.
Condanna le parti ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, alla refusione in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Condanna parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE alla refusione in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente RAGIONE_SOCIALE dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione