Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26537 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26537 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8172/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende.
– Ricorrente –
Contro
PREFETTURA DI GENOVA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO, presso l ‘Avvocatura Generale dello Stato (P_IVA) che la rappresenta e difende.
– Resistente –
Nonché contro
COMUNE RONCO SCRIVIA.
– Intimato –
Avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1657/2020, pubblicata il 23/10/2020.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 26 settembre 2024.
Rilevato che:
NOME COGNOME appellava la sentenza n. 1868/2018 del Giudice di Pace di Genova che rigettava l ‘opposizione dal medesimo proposta avverso l’ordinanza -ingiunzione n. 3242M/17, del 05/06/2017, del AVV_NOTAIO di Genova che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso dello stesso COGNOME contro il verbale di contestazione NUMERO_DOCUMENTO del 05/01/2017, elevato dalla polizia municipale del Comune di Ronco Scrivia, con riferimento alla violazione prevista d all’ art. 146 comma 3 c.d.s., per avere il conducente, in data 10/12/2016, superato l’intersezione semaforizzata, posta in Ronco Scrivia, tra INDIRIZZO e INDIRIZZO (direzione sud), nonostante che la lanterna proiettasse la luce rossa nella sua direzione.
Il Giudice di Pace aveva respinto l’opposizione e compensato le spese, ritenendo provata la responsabilità del conducente.
Con il ricorso al Giudice di Pace il COGNOME aveva chiesto anche l’annullamento del verbale di contestazione NUMERO_DOCUMENTO della polizia municipale di Ronco Scriva per violazione dell’art. 1 26-bis, comma 2, c.d.s., per avere omesso di fornire alla PA i dati del conducente al momento della commessa infrazione;
il Tribunale di Genova, nel contraddittorio della Prefettura del capoluogo ligure e del Comune di Ronco Scrivia, respingeva -con la sentenza n. 1657/2020 l’appello principale d el COGNOME, accoglieva l’appello incidentale della Prefettura sul rilievo che, come eccepito dall’ Amministrazione, il ricorso al AVV_NOTAIO era stato proposto tardivamente, ovvero oltre il termine previsto dall’art. 203 c.d.s. di sessanta giorni dalla notificazione a mezzo posta del verbale di contestazione.
Il giudice d’appello , inoltre, condannava lo stesso COGNOME a rifondere alla Prefettura e al Comune di Ronco Scrivia le spese dei due gradi di merito, liquidandole, a favore di ciascuna parte vittoriosa, in € 671,00, oltre alle spese generali e agli accessori, per il primo grado, e in € 811 ,00, oltre alle spese generali e agli accessori, per il giudizio di appello;
NOME COGNOME COGNOME proposto ricorso, con cinque motivi, per la cassazione della citata sentenza d’a ppello.
Disposta dal Presidente di questa sezione, in data 19/03/2024, la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione alla Prefettura di Genova presso l’Avvocatura Generale dello Stato, a causa della nullità della prima notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, il ricorrente ha provveduto al relativo incombente e la Prefettura, a sua volta, ha depositato un ‘ atto di costituzione’ al solo fine dell’eventuale partecipazione all ‘udienza pubblica.
Il Comune di Ronco Scrivia è rimasto intimato.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
I. preliminarmente, il Collegio osserva che il ricorso (par. 6, pag. 14, rubricato ‘Sentenze Giudice di Pace di Alessandria relative al Photored ‘ ) mette l’accento sul fatto che il Giudice di Pace di Alessandria ha chiarito, in tre diverse sentenze, che il verbale elevato per il passaggio con il rosso rilevato tramite apparecchiatura Photo Red deve essere annullato se il Comune non produce in giudizio la delibera della giunta comunale che ha autorizzato l’installazione dell’impianto.
La questione -‘ nuova ‘ perché non dedotta in appello – non può essere esaminata in questa sede dato che non è stata sussunta entro uno specifico motivo di ricorso per cassazione, ricorso che, come è
noto, è a critica vincolata (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11603 del 14/05/2018; Sez. U., Ordinanza n. 32415 del 08/11/2021);
il primo motivo -‘Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia -violazione ed errata applicazione dell’art. 112 c.p.c. (principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato) -mancata pronuncia sul merito del ricorso ‘ -denuncia che il Tribunale non ha esaminato gli argomenti svolti dal ricorrente a dimostrazione delle irregolarità e del malfunzionamento della postazione semaforica;
1.1. il motivo è inammissibile;
a prescindere da altre concorrenti ragioni di inammissibilità della censura, a cominciare dal difetto di specificità (vedi punto I e il successivo punto 2.1.), è sufficiente constatare che essa non coglie la ratio decidendi della sentenza d’appello , che, in sintesi, ha respinto il gravame in accoglimento dell’eccezione della PA di tardività del ricorso al AVV_NOTAIO per inosservanza del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 203 c.d.s.;
il secondo motivo ‘Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia -violazione ed errata applicazione dell’art. 112 c.p.c. (principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato)’ censura la sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile l’opposizione del ricorrente avverso l’ordinanza -ingiunzione del AVV_NOTAIO di Genova, in accoglimento dell”appello incidentale’ della stessa Prefettura , nonostante che quest’ultima, negli scritti difensivi e nelle conclusioni formulate dinanzi al Tribunale di Genova, non avesse mai proposto (appunto) alcun ‘appello incidentale’ ;
2.1. il motivo, articolato in due censure, è in parte inammissibile e in parte infondato;
-dal primo punto di vista (inammissibilità del motivo), la premessa in fatto è che la pronuncia del Tribunale di Genova è stata pubblicata il 23/10/2020, sicché trova applicazione l ‘ art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione novellata dal comma 1, lett. b), dell ‘ art. 54, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, che si applica in relazione alle sentenze d’appello pubblicate dall’11/09/2012;
in base alla norma novellata ed attualmente vigente, nella specie applicabile ratione temporis , non è più configurabile il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all ‘ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio dello sviluppo argomentativo sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4, del medesimo art. 360 c.p.c. (Cass. 6/07/2015, n. 13928; 16/07/2014, n. 16300); va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 7/04/2014, n. 8053), secondo cui la richiamata riformulazione dell ‘ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall ‘ art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l ‘ anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all ‘ esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia – nella specie non sussistente, come si evince dal lineare sviluppo argomentativo della decisione, riassunto in precedenza (punto 2. dei
‘Fatti di causa’) – si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione. Le sezioni unite (nella stessa pronuncia) hanno pure precisato che l ‘ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., così come da ultimo riformulato, introduce nell ‘ ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all ‘ omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l ‘ omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;
-dal secondo punto di vista (infondatezza del motivo), la sentenza non è viziata da ultrapetizione: in disparte la qualificazione come ‘appello incidentale’ che il Tribunale di Genova attribuisce al l’eccezione, lo stesso giudice reputa dirimente la questione della tardività del ricorso al AVV_NOTAIO, sollevata dalla parte pubblica dinanzi al Giudice di pace.
Infatti, la Prefettura di Genova, in appello, si è limitata a riproporre l ‘eccezione di tardività del ricorso al prefetto, che già aveva svolto nel primo giudizio.
Ciò si desume con chiarezza (oltre che dal tenore del quinto motivo di ricorso, infra esaminato, anche) dal contenuto delle note difensive del 21/05/2020, depositate dal COGNOME dinanzi al Tribunale ligure, nelle quali (pagg. 4 e 5), con riferimento alla ‘contestazione di tardività dell’opposizione proposta dinanzi al AVV_NOTAIO‘, l’appellante (per quanto qui rileva) afferma che «tale contestazione è superata dal fatto che il Giudice di Pace , con la sentenza appellata, si è pronunciato direttamente sul merito della questione, andando quindi oltre siffatta eccezione preliminare»;
il terzo motivo -‘ Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia -violazione ed errata applicazione dell’art. 91 c.p.c. e violazione ed errata applicazione del d.m. nr. 55 del 2014’ censura la sentenza impugnata che, da un lato, ha condannato l’appellante a corrispondere al Comune di Ronco Scrivia le spese dei due gradi di merito, senza considerare che quest’ultimo non si era costituito nel giudizio di primo grado di giudizio e né aveva partecipato alla prima parte del giudizio di gravame, relativa all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado; dall’altro , ha liquidato alla Prefettura di Genova una somma sproporzionata rispetto all’attività difensiva da questa svolta dinanzi al Giudice di Pace, risultando sufficiente rilevare che, a fronte della richiesta di € 50,00, il Tribunale di Genova ha liquidato alla Prefettura un compenso di € 671,00.
Il ricorrente lamenta, infine, di essere stato condannato a pagare le spese nella misura di € 2.940,00, oltre spese generali e accessori,
condanna, questa, manifestamente eccessiva rispetto al valore della controversia, pari a € 467,00;
3.1. il motivo, inammissibile nella parte attinente alla carenza dello sviluppo motivazione della decisione (vedi punto 2.1.), per il resto è fondato nei termini e nei limiti di seguito indicati;
per un verso, il Tribunale di Genova ha errato nel liquidare le spese di primo grado a favore del Comune di Ronco Scrivia dato che lo stesso, quale convenuto, non si era costituito nel relativo giudizio;
per altro verso, non è corretta la decisione del Tribunale che, per ciascuno dei due gradi di merito, ha riconosciuto alla Prefettura di Genova, le spese generali e gli accessori (IVA e CPA) in luogo del rimborso delle spese prenotate a debito, essendo la stessa parte assistita dall’Avvocatura dello Stato.
Per il resto, la censura va disattesa: considerato il valore della controversia da € 1. 100,0 1 a € 5.200 ,00 come si evince anche da quanto dichiarato a pag. 2 del ricorso per cassazione (e per come accertato dalla stessa sentenza qui impugnata), i compensi liquidati dal giudice d’appello -€ 671 (primo grado) e € 811 (secondo grado) -corrispondono ai valori minimi;
il quarto motivo -‘ Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia -violazione ed errata applicazione dell’art. 112 c.p.c. (principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato)’ censura la sentenza impugnata che ha omesso di decidere sulla domanda del ricorrente relativa all’annullamento del verbale NUMERO_DOCUMENTO con cui la polizia municipale aveva contestato al proprietario del veicolo la violazione dell’art. 126 bis comma 2 c.d.s.;
il motivo, articolato in due censure, è in parte inammissibile (per le ragioni indicate al punto 2.1.) e in parte infondato;
in particolare, con riferimento al vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., il Collegio rileva che il Giudice di Pace di Genova ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza -ingiunzione n. 3242M/17 senza statuire alcunché con riferimento all’impugnazione del verbale di contestazione NUMERO_DOCUMENTO.
Tale omissione di pronuncia non è stata devoluta al Tribunale di Genova, come si evince dai motivi di appello (trascritti a pag. 4 della decisione di secondo grado), sicché sulla stessa questione -ormai coperta da giudicato -il giudice d’appello non poteva né doveva pronunciarsi;
il quinto motivo -‘ Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia -violazione ed errata applicazione dell’art. 112 c.p.c. (principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato) -mancato esame delle difese del ricorrente in appello in ordine all’eccezione di tardività dell’opposizione al verbale proposta dal AVV_NOTAIO‘ censura la sentenza impugnata per non aver preso posizione sulle difese svolte dall’appellante circa la tempestività del ricorso al AVV_NOTAIO avverso il verbale di contestazione emesso dalla polizia municipale del Comune di Ronco Scrivia;
5.1. il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato;
è inammissibile per le ragioni esposte in precedenza (vedi punto 2.1.), quanto alla dedotta carenza di motivazione.
Del pari, è inammissibile, per difetto di specificità (vedi punto I), quanto all’asserito omesso esame delle difese dell’appe llante rispetto all’eccezione di tardività del ricorso al AVV_NOTAIO sollevate dalla PA .
È, infine, i nfondato, quanto alla prospettata violazione dell’art. 112 c.p.c., in ragione del fatto che il Tribunale ha pronunciato sull’eccezione di tardività del ricorso al AVV_NOTAIO, in data 14/04/2017, e l’ha dichiarata fondata per superamento del termine di sessanta
giorni di cui all’art. 203 c.d.s. , sul presupposto che la notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione , avvenuta a mezzo del servizio postale, si era perfezionata per il destinatario il 04/02/2017, a seguito del deposito del plico presso l’ufficio postale , in data 25/01/2017, e della contestuale ‘emissione’ della CAD .
In conclusione, accolto il terzo motivo, nei termini e nei limiti sopra indicati (vedi punto 3.1.), rigettati il secondo, il quarto e il quinto motivo, dichiarato inammissibile il primo motivo, la sentenza va cassata in relazione al solo motivo ritenuto fondato (nei precisati termini).
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con l’ esclusione della condanna del COGNOME al pagamento delle spese del giudizio di primo grado a favore del Comune di Ronco Scrivia e con la sostituzione del rimborso delle spese prenotate a debito al pagamento delle spese generali e degli accessori liquidati, per i gradi di merito, a favore della Prefettura di Genova;
le spese del giudizio di cassazione del ricorrente, per la sua prevalente soccombenza, vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo nei termini e nei limiti di cui in motivazione, rigetta il secondo, il quarto e il quinto motivo, dichiara inammissibile il primo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado a favore del Comune di Ronco Scrivia e sostituisce alla condanna del ricorrente alle spese generali e agli accessori, a favore della Prefettura di Genova, la condanna della stessa parte, per ciascun grado, al
rimborso delle spese prenotate a debito, ferme le altre statuizioni sulle spese; dichiara non ripetibili le spese del giudizio di cassazione del ricorrente.
Così deciso in Roma, in data 26 settembre 2024, nella camera di