Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23596 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23596 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25302 – 2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE ope legis ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, in proprio e quale erede di COGNOME NOME
– intimato – avverso il decreto n. cronol. 2387/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di SALERNO, pubblicato il 19/7/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del l’8 /2/2024 dal consigliere COGNOME;
rilevato che:
con decreto n. cronol. 2839/2921 del 21.6.2021, la Corte d’Appello di Salerno accolse la domanda di equo indennizzo per irragionevole durata di un giudizio civile articolatosi in due gradi, proposta da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, limitatamente al giudizio di secondo grado, reputando non indennizzabile tutto il periodo di durata del processo di primo grado poiché, nonostante la richiesta di integrazione atti, il ricorrente non aveva prodotto quanto richiesto dall’ufficio;
-con decreto n. cronol. 2387/2022 la Corte d’Appello di Salerno rigettò integralmente l’opposizione proposta da NOME COGNOME per ottenere l’accoglimento integrale RAGIONE_SOCIALE domanda e confermò, in conseguenza, che fosse dovuto dal RAGIONE_SOCIALE l’importo originariamente determinato in sede monocratica;
-pur rigettando l’opposizione di COGNOME, per non avere egli più provveduto alla produzione ritenuta necessaria dal Consigliere designato, la Corte condannò il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituitosi per resistere all’opposizione, al rimborso delle spese nella misura di 2/3, compensando il residuo; ritenne, infatti, che le spese di procedura dovessero essere comunque regolate «tenuto conto dell’esito complessivo del procedimento»;
avverso questo decreto, in punto di spese, ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE per un unico motivo; NOME COGNOME non ha svolto difese;
considerato che:
-con l’unico motivo il RAGIONE_SOCIALE ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello pronunciato nei suoi confronti condanna al pagamento delle spese di lite RAGIONE_SOCIALE fase di opposizione, nonostante il suo integrale rigetto;
il motivo è fondato, perché questa Corte ha già statuito che «l’opposizione di cui all’art. 5-ter RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall’esito RAGIONE_SOCIALE fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, a misura dell’intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l’ipotesi di opposizione incidentale da parte dell’amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale RAGIONE_SOCIALE parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il RAGIONE_SOCIALE opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (Cass. Sez. 6 – 2, n. 9728 del 26/05/2020 con richiami);
la statuizione sulle spese impugnata non è conforme a questo principio, sicché il decreto impugnato deve essere cassato sul punto;
non risultando necessario alcun ulteriore accertamento, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc., con una nuova regolamentazione delle spese del giudizio di opposizione, secondo la liquidazione operata in dispositivo, da porsi interamente a carico del richiedente COGNOME e in favore del RAGIONE_SOCIALE;
le spese di questo grado di legittimità sono pure poste a carico di COGNOME in favore del RAGIONE_SOCIALE, per soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di opposizione in Euro 500,00, oltre spese prenotate a debito, ponendole interamente a carico di NOME COGNOME e in favore del RAGIONE_SOCIALE;
condanna COGNOME NOME al pagamento, in favore del RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda