Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34751 Anno 2019
REPUBBLICA ITALIANA Data pubblicazione: 26/05/2021
Civile Sent. Sez. 3 Num. 34751 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
dott. NOME COGNOME
Presidente
PROCESSO ESECUTIVO ESTINZIONE LIQUIDAZIONE SPESE DI CUSTODIA
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ud. 20/04/2021 P.U.
dott. NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 21511/2018
ha pronunciato la seguente
Rep.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 21511 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE (P.I.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE
-ricorrente-
nei confronti di
COMUNE DI COGNOME (C.F.: P_IVA), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore
COGNOME NOME (C.F.: non indicato)
-intimati- per la cassazione dell’ordinanza del Trib unale di Barcellona Pozzo di Gotto, emessa nella causa iscritta al n. 459 dell’anno 2018 del R.G., in data 25 maggio 2018;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 20 aprile 2021 dal consigliere NOME COGNOME;
Numero registro generale 21511/2018
Numero sezionale 1088/2021
Numero di raccolta generale 34751/2019
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso. Data pubblicazione 26/05/2021
Fatti di causa
Nell’ambito di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti del Comune di Milazzo, nella quale è intervenuto il Raggruppamento Temporaneo di Imprese RAGIONE_SOCIALE Salvatore Arturo e Formica NOME (surrogandosi al creditore procedente), il giudice dell’esecuzione ha liquidato il compenso spettante al custode dei beni pignorati NOME COGNOME ponendolo a carico del creditore procedente.
Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (A.RAGIONE_SOCIALE) ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione, ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (T.U.S.G.
-Testo Unico delle Spese di Giustizia), sostenendo che il pagamento avrebbe dovuto essere posto a carico del debitore.
L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Ricorre il Raggruppamento Temporaneo di Imprese RAGIONE_SOCIALE Arturo e RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.
È stata inizialmente disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha proposto di dichiarare il ricorso manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte ed il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
L’A.T.I. ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis , comma 2, c.p.c..
La Corte, con ordinanza n. 9268 in data 20 maggio 2020, ha peraltro disposto la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo con le modalità della pubblica udienza cd. cameralizzata, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis , del decreto-legge
Numero registro generale 21511/2018
28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176. Numero sezionale 1088/2021 Numero di raccolta generale 34751/2019 Data pubblicazione 26/05/2021
L’A.T.I. ricorrente ha depositato ulteriore memoria ai sensi del l’art. 378 c.p.c..
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « errata interpretazione del D.P.R. 20 maggio 2002 n. 115; violazione e falsa applicazione dell’ art. 170 di detto D.P.R. 20 maggio 2002 n. 115 , in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Difetto di motivazione, comunque insufficiente ».
Il motivo è manifestamente infondato.
La decisione impugnata è pienamente conforme ai principi di diritto affermati in materia da questa Corte, che il ricorso non offre motivi sufficienti a rivedere, principi di recente ulteriormente puntualizzati (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12434 del 11/05/2021, che non risulta ancora massimata) nel senso che l’ambito applicativo del rimedio di cui all’art. 170 del T.U.S.G. è limitato alle questioni attinenti al quantum della liquidazione, con esclusione di quelle relative all’individuazione della parte tenuta al pagamento in favore dell’ausiliario (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20971 del 08/09/2017, Rv. 645247 -01: « in tema di spese di giustizia, il decreto del magistrato che procede, ai sensi dell’art. 168 del D.P.R. n. 115 del 2002, ha l’unica funzione di determinare le spettanze all’ausiliario e l’indennità di custodia, non anche quella di stabilire il soggetto tenuto al relativo pagamento », per cui «è inammissibile il ricorso per cassazione contro l’ordinanza sull’opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 cit., qualora i motivi d’impugnazione attengano all’individuazione della parte tenuta al pagamento della somma liquidata dal giudice »; conf.: Sez. 2, Sentenza n. 6766 del 04/05/2012, Rv. 622156 -01).
In applicazione (e adattamento) dei suddetti principi (enunciati in tema di processo di cognizione) al processo di esecuzio-
ne, deve affermarsi che, laddove non si intenda contestare il decreto di liquidazione dei compensi in favore del custode dei beni pignorati emesso dal giudice dell’esecuzione nella parte in cui viene determinato il quantum dei suddetti compensi, ma nella parte in cui sia eventualmente indicata la parte tenuta al pagamento o, comunque, in relazione ad aspetti diversi dalla determinazione del compenso stesso (e quindi anche laddove si intenda contestare la stessa sussistenza del potere del giudice di procedere alla liquidazione dei suddetti compensi per questioni attinenti allo svolgimento e/o all’esito del processo e/o alle relative conseguenze), devono essere utilizzati gli indicati strumenti oppositivi/impugnatori tipici del processo esecutivo. Numero sezionale 1088/2021 Numero di raccolta generale 34751/2019 Data pubblicazione 26/05/2021
Più precisamente:
a) va proposto il reclamo di cui all’art. 630 c.p.c. per contestare i provvedimenti in tema di estinzione (per causa tipica) e quelli consequenziali (emessi contestualmente o successivamente) aventi ad oggetto la regolamentazione e la liquidazione delle spese del processo estinto nei rapporti tra le parti dello stesso (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16711 del 17/07/2009, Rv. 609145 -01; Sez. 3, Sentenza n. 22509 del 28/10/2011, Rv. 619576 -01; Sez. 3, Sentenza n. 19540 del 26/08/2013, Rv. 627753 -01; Sez. 3, Sentenza n. 10836 del 16/05/2014, Rv. 631002 -01; Sez. 3, Sentenza n. 19638 del 18/09/2014, Rv. 633073 – 01);
b) va proposta l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. per contestare i provvedimenti di improcedibilità e/o di chiusura anticipata del processo esecutivo, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti del giudice dell’esecuzione, consequenziali sia all’estinzione per causa tipica che alla dichiarazione di improcedibilità o chiusura anticipata della procedura, emessi (conte-
Numero registro generale 21511/2018
stualmente o successivamente) ai sensi dell’art. 632 c.p.c., diversi dalla regolamentazione e liquidazione delle spese processuali tra le parti del processo definito con provvedimento di estinzione cd. tipica (cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27031 del 19/12/2014, Rv. 633878 -01, in cui è espressamente precisato, in motivazione, che i provvedimenti consequen ziali all’estinzione, anche per causa tipica, pronunciati ai sensi dell’art. 632 c.p.c., tra i quali rientrano certamente quelli di liquidazione dei compensi agli ausiliari, sono soggetti ad impugnazione con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutiv i di cui all’art. 617 c.p.c. e non con quello del reclamo di cui all’art. 630 c.p.c. ; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9837 del 13/05/2015, Rv. 635267 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27614 del 03/12/2020, Rv. 660055 – 01). Numero sezionale 1088/2021 Numero di raccolta generale 34751/2019 Data pubblicazione 26/05/2021
Nel provvedimento impugnato risultano applicati correttamente tali principi, avendo il Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto affermato che, in caso di decreto di liquidazione dei compensi in favore del custode dei beni pignorati emesso dal giudice dell’esecuzione, laddove si intenda contestare il provvedimento nella parte in cui sia eventualmente indicata la parte tenuta al pagamento, e non nella sola parte in cui viene liquidato il quantum dei suddetti compensi, devono essere utilizzati gli strumenti oppositivi tipici del processo esecutivo (in particolare, l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., laddove si intenda, come nel la specie, mettere in discussione l’indicazione del soggetto tenuto al pagamento espressamente contenuta nel provvedimento del giudice dell’esecuzione).
È opportuno aggiungere (benché non vi sia alcuna specifica censura in proposito) che, nella specie, emerge dagli atti che l’opposizione dell’A.T.I. Formica, avanzata formalmente ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 –
Numero registro generale 21511/2018
T.U.S.G. (e che risulta notificata anche al custode, titolare del
Numero sezionale 1088/2021
Numero di raccolta generale 34751/2019
Data pubblicazione 26/05/2021
diritto al pagamento degli importi liquidati) non avrebbe potuto essere convertita ed esaminata quale opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in quanto essa non risultava proposta nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione (oltre a non essere stata proposta nella forma del ricorso al giudice dell’esecuzione ai fini dello svolgimento della insopprimibile fase sommaria; cfr., in proposito, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505 – 01).
È infine appena il caso di osservare, essenzialmente a fini di completezza espositiva, che, ai sensi d ell’art. 95 c.p.c., le spese del processo esecutivo vanno sempre anticipate dal creditore procedente, il quale potrà recuperarle all’esito dell’espropriazione dei beni del debitore, sia pure soltanto in sede di distribuzione del ricavato (se e nei limiti in cui partecipi utilmente alla suddetta distribuzione: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24571 del 05/10/2018, Rv. 651157 – 01).
Non può quindi dubitarsi che anche le spese liquidate dal giudice dell’esecuzione in favore dei suoi ausiliari debbano essere poste (provvisoriamente) a carico del creditore procedente (come avvenuto nel caso di specie) e/o dei creditori intervenuti che possono dare impulso alla procedura, così come deve, d’altra parte, ritenersi che, laddove il provvedimento di liquidazione non specifichi espressamente il soggetto tenuto ad anticipare gli importi liquidati in favore dell’ausiliario, ovvero non assegni tali importi direttamente a quest’ultimo in sede di distribuzione, esso costituisca titolo esecutivo in favore dell’ausiliario stesso nei confronti degli indicati creditori. Questi ultimi potranno peraltro (ovviamente) recuperare le somme anticipate, in sede di distribuzione e, anzi, il relativo credito godrà di preferenza assoluta rispetto ad ogni altro credito,
Numero registro generale 21511/2018
Numero sezionale 1088/2021
Numero di raccolta generale 34751/2019
Data pubblicazione 26/05/2021
ai sensi degli artt. 2755 e 2770 c.c., in tale sede. Il creditore che abbia anticipato gli importi liquidati all’ausiliario potrà dunque porre ogni questione in relazione alla definitiva collocazione del relativo credito proprio in sede distributiva.
2. Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione degli artt. 632 e 310 del Codice di procedura civile; violazione del principio enunciato dall’ art. 95 stesso Codice; in relazione all’ art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. ».
Il motivo riguarda il merito dell’opposizione d ichiarata inammissibile dal tribunale e, quindi, resta assorbito in conseguenza del rigetto del motivo precedente, avente direttamente ad oggetto la dichiarazione di inammissibilità.
3. Il ricorso è rigettato.
Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
per questi motivi
La Corte:
rigetta il ricorso
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Numero registro generale 21511/2018
Numero sezionale 1088/2021
Numero di raccolta generale 34751/2019
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 20 aprile 2021. Data pubblicazione 26/05/2021
L’estensore
Il presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME