Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1387 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 1387 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14016/2024 R.G. proposto da :
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto in ROMA INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOMECOGNOME NOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n. 121955/2023 pubblicato il 07/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con decreto ex art.445 bis comma sesto cod. proc. civ. n.121955/2023 pubblicato il 07/12/2023: a) non ha omologato l’accertamento del requisito sanitario previsto dall’art.1 legge n.18/1980 ; b) ha omologato l’accertamento del requisito sanitario previsto dall’art.12 legge n.118/1971; c) ha posto le spese di C.t.u. a carico del Valente.
Il Tribunale ha fatto applicazione del principio della soccombenza, «non ostandovi il disposto dell’art.152 disp. att. c.p.c.», sul presupposto che le spese di C.t.u. non siano qualificabili quali «spese, competenze ed onorari» esenti in forza della disposizione citata.
Per la cassazione del decreto ricorre il COGNOME con ricorso affidato ad un unico motivo. RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo Valente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.152 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art.360 comma primo n.1 cod. proc. civ. Deduce che il giudice di merito ha errato nel ritenere che tra le spese esenti ex art.152 cit. non rientrino anche le spese di C.t.u.
Il ricorso è fondato.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «l’ onere delle spese di consulenza tecnica d’ ufficio non si sottrae alla comune disciplina delle spese processuali e pertanto le stesse, a norma dell’art.152 disp. att. cod. proc. civ, non possono gravare sul soccombente nei confronti del
quale sussistano le condizioni per l’esonero previste dalla richiamata disposizione.(da ultimo Cass.n. 17644/2016; e prima ancora Cass. n. 4481 del 08/04/2000, n. 4589 del 06/05/1998, n. 2540 del 17/04/1980)» (Cass. Sez. VI-L 03/12/2019 n.31544).
In applicazione di questo principio di diritto deve ritenersi l’illegittimità in parte qua del decreto impugnato, siccome in violazione dell’art.152 disp. att. cod. proc. civ.
Per l’effetto accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato nella parte relativa alla statuizione sulle spese di C.t.u. e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto ex art.384 comma secondo cod. proc. civ., decide la causa nel merito ponendo le spese di C.t.u. a carico dell’I.N.P.S.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 340,00 per compensi oltre ad Iva, Cpa, rimborso spese generali, nonché euro 200,00 per esborsi. Da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato in relazione alla statuizione sulle spese e, decidendo nel merito, pone a carico dell’I.N.P.S. le spese di C.t.u. Condanna l’I.N.P.S. al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 340,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso in Roma, il 19/12/2024.