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Spese condominiali: la solidarietà tra comproprietari

Un condomino si opponeva a un decreto ingiuntivo per spese condominiali straordinarie, sostenendo la nullità della delibera e l’illegittimo frazionamento del credito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il principio fondamentale per cui i comproprietari di un’unità immobiliare sono tenuti in solido al pagamento delle spese condominiali. L’ordinanza chiarisce anche che il giudice dell’opposizione può sindacare la nullità della delibera, ma non l’annullabilità se non eccepita con domanda riconvenzionale.

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Spese condominiali: chi paga se la casa ha più proprietari?

La gestione delle spese condominiali è spesso fonte di dubbi, specialmente quando un’unità immobiliare appartiene a più persone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: i comproprietari sono responsabili in solido per i debiti verso il condominio. Ciò significa che l’amministratore può richiedere l’intero importo a uno solo di essi, senza che ciò costituisca un abuso. Analizziamo questa importante decisione.

I fatti di causa

Il caso ha origine dall’opposizione di un avvocato, comproprietario di un immobile, a un decreto ingiuntivo di oltre 15.000 euro per il pagamento di oneri condominiali. Tali spese derivavano da lavori straordinari approvati dall’assemblea. Il condomino sosteneva che la delibera fosse nulla, in quanto approvava anche interventi su parti di proprietà esclusiva (balconi e terrazza), e che il condominio avesse agito scorrettamente frazionando il credito, avendo già avviato altre azioni monitorie. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano respinto le sue ragioni, confermando la validità del decreto ingiuntivo.

La responsabilità solidale per le spese condominiali tra comproprietari

Il cuore della controversia, e l’elemento di maggiore interesse, risiede nel principio della responsabilità solidale. Il ricorrente lamentava una violazione dei principi di correttezza e buona fede, sostenendo che il condominio avrebbe dovuto agire con un unico decreto ingiuntivo contro entrambi i comproprietari per l’intera somma.

La Cassazione ha chiarito in modo definitivo che i comproprietari di un’unità immobiliare sono obbligati in solido verso il condominio. Questo si basa sia sul fatto che l’obbligo di contribuzione grava sull’immobile come ‘cosa unica’, sia sul principio generale della solidarietà tra debitori previsto dall’art. 1294 c.c. Di conseguenza, il condominio ha il diritto di agire per l’intero importo o per una quota contro uno solo o entrambi i debitori, senza che ciò possa essere considerato un indebito frazionamento della pretesa creditoria.

I limiti alla contestazione della delibera assembleare

Un altro punto cruciale affrontato dalla Corte riguarda i poteri del giudice nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Il ricorrente sosteneva che la delibera su cui si fondava il credito fosse nulla e che il giudice avrebbe dovuto rilevarlo.

La Corte ha precisato che, nel giudizio di opposizione, il giudice può e deve esaminare la nullità di una delibera, anche d’ufficio, se questa emerge dagli atti. Tuttavia, una cosa è la nullità (vizio grave che rende l’atto inesistente), altra è l’annullabilità (vizio meno grave). L’eventuale annullabilità della delibera deve essere fatta valere dal condomino interessato attraverso una specifica domanda riconvenzionale, nel rispetto dei termini di legge. Nel caso specifico, inoltre, era già passata in giudicato una sentenza che aveva confermato la ‘non nullità’ della delibera in questione, chiudendo definitivamente la questione.

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte Suprema ha rigettato tutti i motivi di ricorso con una motivazione chiara e lineare.

1. Sulla prova del credito: È stato ribadito che, per ottenere un decreto ingiuntivo e resistere all’opposizione, al condominio basta produrre la delibera assembleare di approvazione della spesa e il relativo piano di riparto. Questo documento è titolo sufficiente del credito.

2. Sulla solidarietà: La Corte ha confermato il proprio orientamento consolidato, secondo cui i comproprietari sono tenuti in solido al pagamento degli oneri condominiali. Questa solidarietà permette al condominio di agire con la massima flessibilità per il recupero dei crediti, senza essere costretto a perseguire ogni comproprietario pro-quota.

3. Sulla liquidazione delle spese legali: Anche il motivo relativo all’errata quantificazione delle spese del primo grado è stato respinto, in quanto l’importo liquidato è risultato congruo e inferiore ai valori medi previsti dai parametri normativi.

Le conclusioni

Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. Per i comproprietari, sottolinea l’importanza di essere consapevoli che ciascuno può essere chiamato a rispondere per l’intero debito condominiale, salvo poi il diritto di regresso verso gli altri contitolari. Per gli amministratori di condominio, conferma la legittimità di agire contro il comproprietario che appare più solvibile per recuperare l’intero credito, semplificando le procedure di recupero. Infine, ribadisce la distinzione fondamentale tra nullità e annullabilità delle delibere, ricordando ai condomini che i vizi che comportano l’annullabilità devono essere impugnati tempestivamente.

I comproprietari di un appartamento in condominio sono responsabili in solido per le spese condominiali?
Sì, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, i comproprietari sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominiali. L’obbligo grava sui contitolari come ‘cosa unica’ e in virtù del principio generale dettato dall’art. 1294 c.c.

È possibile contestare la validità di una delibera condominiale durante un’opposizione a decreto ingiuntivo?
Sì, il giudice dell’opposizione può sindacare la nullità della delibera posta a fondamento dell’ingiunzione, anche se rilevata d’ufficio. Tuttavia, per far valere l’annullabilità, è necessario che il condomino proponga un’apposita domanda riconvenzionale di annullamento nel rispetto dei termini previsti dall’art. 1137 c.c.

Il condominio può richiedere il pagamento delle spese a un solo comproprietario senza che ciò costituisca un indebito frazionamento del credito?
Sì, proprio in virtù del vincolo di solidarietà, il condominio può agire per l’intero importo o pro quota nei confronti di uno solo o di entrambi i comproprietari debitori. Questa azione non configura un indebito frazionamento della pretesa creditoria.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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