SENTENZA TRIBUNALE DI TRIESTE N. 869 2025 – N. R.G. 00002924 2024 DEPOSITO MINUTA 22 10 2025 PUBBLICAZIONE 23 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
In composizione monocratica, nella persona della AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2024, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 22.10.2025 tenutasi nelle forme ex art. 127 ter c.p.c vertente:
TRA
(C.F.: ) nato a Montebelluna (TV), l’DATA_NASCITA e residente in San Fior (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F.: ), nello studio del quale in Trieste, in INDIRIZZO ha eletto domicilio per delega a margine del ricorso ricorrente- RAGIONE_SOCIALE
OGGETTO: risarcimento danni da compravendita immobiliare
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
‘- Accertare e dichiarare il diritto del sig. ad agire in regresso per il recupero e ripetizione dell’intera somma versata pari ad euro complessivi € 10.249,23 al relativa agli oneri condominiali dovuti prima dell’acquisto degli immobili, per i motivi in fatto e in diritto di cui in narrativa e, per l’effetto – condannare i sig.ri e al pagamento a favore della parte attrice: · dell’importo pari ad € 8.703,50 di cui agli oneri condominiali quantificati al 30/09/2022 e corrisposti al
dal sig. , nonché · delle spese relative alla procedura monitoria quantificata, come da atto di precetto d.d. 07/12/2022, in € 1.545,73 (comprensiva di esborsi, compensi ed oneri accessori). · delle spese relative al procedimento di mediazione obbligatoria quantificate, ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.i., in complessivi € 643,48 (ivi compresi compenso, spese generali, IVA e CPA), ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia; oltre alle spese corrisposte all’organismo di mediazione per complessivi euro € 297,92;’.
Si esponeva in ricorso che:
-con contratto di compravendita sottoscritto in data 30.09.2022 il sig. acquistava gli immobili siti in Trieste, al terzo piano dello stabile di cui al INDIRIZZO di INDIRIZZO, individuati tavolarmente alle PT 33004 e PT 53601, di proprietà dei sig.ri e . (doc. 1 e 2 all.ti al ricorso);
-All’art. 16 del contratto di compravendita, rubricato ‘effetti del trasferimento’, parte venditrice dichiarava di aver regolarmente corrisposto le spese condominiali e si impegnava a versare quanto dovuto al condominio fino all’avvenuto rogito. Inoltre, veniva precisato come non fossero state assunte delibere concernenti interventi di ordinaria o straordinaria amministrazione, ad eccezione della delibera di risoluzione di vizi inerenti il tetto dell’edificio, i cui oneri sarebbero comunque rimasti a carico esclusivo dei venditori;
-In data 21/10/22, decorsi appena tre giorni dall’iscrizione dell’atto di trasferimento, il ricorrente riceveva una nota del legale dell’RAGIONE_SOCIALE in cui lo si invitava a prendere contatti con la società di amministrazione dello stabile in cui ricadeva l’appartamento al fine di essere informato circa le pendenze relative agli immobili acquistati, onde evitare un’azione esecutiva per il recupero del dovuto per spese condominiali quale obbligato solidale ex art. 63 della disp.att. c.c.;
-Il ricorrente apprendeva così che i suoi danti causa non avevano pagato gli oneri condominiali per spese straordinarie ed ordinarie relativi alle unità immobiliari vendute di cui alla Ripartizione Spese Bilancio Consuntivo 2022, per complessivi € 14.094,06 (9.000,56 + € 5.093,51 (doc. 4 all. al ricorso);
-Seguiva poi la notifica del decreto ingiuntivo n. 760/2022 (doc. 5 all.), rivolto ai sig.ri e e in via solidale al ricorrente: i ricorrenti nel corso del giudizio di opposizione al decreto effettuavano a favore del bonifici, il cui ammontare complessivo corrispondeva all’importo ingiunto per la sola somma capitale di € 6.235,52. Nulla, però, veniva corrisposto dai medesimi in relazione alle spese legali di cui al precetto notificato ed ivi quantificate in € 1.545,73 cosi come traslate nel preavviso d.d. 13/12/2022 trasmesso dall’amministrazione condominiale;
-Stante il rifiuto dei sig.ri e di corrispondere gli oneri condominiali maturati sino al 30/09/2022 (data della compravendita) e non azionati dal Condominio (doc. 4 e 7 all.ti al ricorso), il provvedeva a pagare la somma residua complessiva di € 10.249,23 a mezzo bonifico d.d. 25/09/2023 (doc. 8 all. al ricorso);
-tale somma era così determinata: in relazione alle spese condominiali: tot. € 8.703,50 di cui – € 9.000,56 + € 5.093,51: spese condominiali di cui alla Ripartizione Spese Bilancio Consuntivo 2022 (doc. 4 e 7 all.ti); – a cui venivano sommati € 844,95 (di cui € 76,14; € 24,77; € 363,40 ed € 380,64) per ulteriori spese condominiali (doc. 9 all.) – a cui venivano detratti i già menzionati € 6.235,52 (€ 1.165,32 ed € 5.070,20): mera somma capitale pagata venditori ed azionata verso i sig.ri con D.i. n. 760/22 e – infine spese legali di cui al
e decreto ingiuntivo n. 760/22: totali € 1.545,73.
Esperita, invano, la procedura di mediazione, alla quale i due resistenti non hanno partecipato, il introduceva il presente giudizio per richiedere le suddette somme ai sensi dell’art. 63 disp. Att. C.c., alle quali aggiungeva quella ulteriore di € 297,92 somma spesa per il procedimento di mediazione e i compensi del difensore del difensore AVV_NOTAIO per l”assistenza legale fornita nel procedimento e quantificati ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.i. per complessivi € 643,48, omnicompensivi del compenso pari ad € 441,00, spese generali (15%) per € 66,15, CAP (4%) € 20,29 ed Iva (22%) pari ad € 116,04, come da fattura depositata.
Ebbene, effettivamente, ai sensi del”art. 63 disp att c.c., penultimo e ultimo comma, ‘Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto’.
Ha osservato la Corte di Cassazione che ‘ la responsabilità solidale dell’acquirente per il pagamento dei contribuiti dovuti al Condominio dal venditore è limitata al biennio precedente all’acquisto, trovando applicazione l’art. 63, comma 2, disp. att. c.c., secondo cui il principio dell’ambulatorietà, in base al quale l’acquirente di un’unità immobiliare condominiale può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa, solidamente con lui, ma non al suo posto, opera solo nei confronti dei rapporti esterni con il condominio, non anche nei rapporti interni tra acquirente e venditore: in quest’ultimo rapporto, infatti, salvo che non sia diversamente convenuto dalle parti, è operante il principio generale della personalità delle obbligazioni, con la conseguenza che l’acquirente dell’appartamento risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte in epoca successiva al momento in cui, acquistandolo, è divenuto condomino e qualora sia chiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore, in virtù del principio dell’ambulatorietà, ha comunque diritti a rivalersi nei
confronti del suo dante causa ‘ (ordinanza n. 14531 del 9 maggio 2022).
La domanda di parte ricorrente deve dunque trovare accoglimento, anche con riferimento alle spese sostenute dalla stessa per recuperare quanto era dovuto (spese per la mediazione, ivi comprese le spese legali).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nella misura minima, stante la semplicità dell’accertamento, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Accerta e dichiara il diritto di ad agire in regresso per il recupero e ripetizione dell’intera somma versata al relativa agli oneri condominiali dovuti prima dell’acquisto degli immobili, oltre spese accessorie;
Per l’effetto, condanna e al pagamento in favore di della somma di € 11.190,63;
condanna e al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € 1700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario e oneri di legge. Così deciso in Trieste, 22 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO
NOME COGNOME