Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19838 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19838 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30664/2019 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro CONDOMINIO INDIRIZZO
-intimato- avverso la sentenza del TRIBUNALE di TERNI n. 724/2019 depositata il 21/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’assemble a del condominio di INDIRIZZO, in Terni, deliberò di sostituire la centrale termica condominiale e chiese
pertanto alla odierna ricorrente di versare il relativo contributo dovuto.
La condomina NOME COGNOME rifiutò il pagamento, essendo stata autorizzata al distacco dalla caldaia condominiale ed essendo tale distacco, a suo dire, irreversibile.
L’odierna ricorrente agì, quindi, in giudizio davanti al Giudice di Pace per far accertare l’inesistenza del credito vantato dal condominio e la domanda venne accolta.
La decisione, successivamente, venne impugnata dal condominio e l’appello accolto dal Tribunale.
Il giudice del gravame, dopo aver evidenziato che la richiesta di pagamento era stata preceduta da due delibere di approvazione del bilancio e conferimento lavori mai impugnate, osservò altresì, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che certamente il legittimo distacco del singolo condomino dall’impianto centralizzato di riscaldamento non potesse, di per sé, costituire motivo di esonero dalla partecipazione alle spese occorrenti per la sostituzione della caldaia condominiale poiché l’impianto centralizzato costituiva un accessorio di proprietà comune al quale egli avrebbe potuto in futuro riallacciare la propria unità immobiliare. Pertanto, ad avviso del tribunale, era necessario verificare se, nel caso concreto, il distacco fosse irreversibile. Ed in proposito, il Tribunale considerò l’esito della ctu dalla quale emerse che il riallaccio all’impianto era tecnicamente possibile senza che fosse necessario alcun intervento di modifica strutturale.
Venne inoltre escluso che i rilievi del CTP di parte potessero confutare la ricostruzione operata dal CTU e, pertanto, fu ritenuta non provata dalla COGNOME la definitività del distacco.
Avverso la predetta decisione ricorre la COGNOME con 3 motivi illustrati da memoria.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per mancanza di motivazione e violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1123 c.c.
Il giudice di merito non avrebbe ‘valorizzato’ una circostanza documentale e cioè che la sostituzione dell’impianto termico era avvenuta solo dopo che tutti i condomini erano stati invitati a manifestare la propria volontà di acquistare una caldaia la cui potenza
potesse coprire solo le loro esigenze ma non anche quelle della RAGIONE_SOCIALE.
Infatti, il generatore acquistato aveva una potenza inferiore e tale da rendere impossibile il suo futuro allaccio.
Al riguardo si richiama il contenuto delle missive, che non sarebbero state contestate dal condominio, nelle quali la ricorrente aveva manifestato la volontà di distaccarsi ed aveva, fin da subito, accettato la impossibilità futura di allacciarsi di nuovo all’impianto.
Questa corrispondenza avrebbe, nella prospettazione della ricorrente, un contenuto negoziale, e nella specie costituirebbe una deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle spese condominiali.
Sotto altro profilo la ricorrente lamenta che il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla relativa eccezione da essa formulata e da ciò fa discendere la nullità della sentenza perché non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali non avrebbe ritenuto condivisibile il suo ragionamento circa l’applicabilità dell’art. 1223 c.c.
Con il secondo mezzo viene denunciata nullità della sentenza e del procedimento nonchè la violazione degli artt. 198 c.p.c. e 2697 c.c. Il giudice di merito avrebbe violato il principio di disposizione delle prove ed avrebbe effettuato una confusione di ruoli attribuendo al condominio le conclusioni del CTP della odierna ricorrente. La CTU sarebbe, quindi, stata elaborata sulla base della documentazione acquisita in violazione dei principi di cui all’art. 2697 c.c. e comunque mai posta nella disponibilità del ricorrente.
Questi due motivi possono essere trattati congiuntamente, stante l’oggettiva connessione, e sono inammissibili.
Con una prima ed autonoma ratio decidendi il Tribunale a pagina 4 della sentenza ha affermato che la richiesta di contributo al pagamento delle spese condominiali è stata preceduta da due delibere, una del 14 maggio 2013 con la quale si è deliberato di affidare i lavori di sostituzione della centrale termica alla società RAGIONE_SOCIALE e l’altra, del 25.6.2014, con la quale è stato approvato il bilancio ed i lavori straordinari relativi alla sostituzione della caldaia, previa presentazione di due bilanci relativi ai condomini che avrebbero chiesto un finanziamento e avrebbero pagato in un’unica soluzione, ‘compresi i condomini asseritamente distaccati’. Le delibere non sono mai state impugnate e quindi sono vincolanti per tutti i condomini.
Il ricorso non aggredisce questa seconda ed autonoma ratio .
Trova quindi applicazione il consueto indirizzo di legittimità (Sez. 1, n. 18641/2017; da ultimo Sez. 2, n. 2360/2025; Sez. 2, n. 3239/2025) secondo cui ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della decisione.
3.Con il terzo motivo, infine, si denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il motivo è infondato poiché la Corte d’appello ha correttamente condannato NOME COGNOME in quanto soccombente e quindi la decisione è conforme a diritto.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese non essendosi costituito il condominio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10/04/2025.