Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31678 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31678 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2020 , proposto da
Comune di Gagliano del Capo , cf NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Sindaco in carica, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso e giusta delibera GC n° 30 del 7 aprile 2020, dall’AVV_NOTAIO, cf CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso i Sigg. COGNOME; tel. e fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione protempore, AVV_NOTAIO, con sede legale in Albano di Lucania (Potenza), INDIRIZZO (C.F./P. IVA P_IVA) ed elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) del Foro di Lecceiscritto all’RAGIONE_SOCIALE dei Cassazionisti dall’8 giugno 2000 -, il quale dichiara di volere
ricevere le notificazioni e le comunicazioni di rito all’indirizzo p.e.c. EMAIL.
Controricorrente
nonché contro
Comune di Campomaggiore .
Intimato
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n° 155 depositata il 13 febbraio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .-Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d’appello di Lecce, riformando la sentenza del tribunale della stessa città, condannava il Comune di Gagliano del Capo (convenuto in primo grado ed appellato) a pagare all’RAGIONE_SOCIALE (attrice in primo grado ed appellante), euro 45.330,00, liquidati in via equitativa ( ex art. 1226 cod. civ.), a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento di cinque minorenni extracomunitari non accompagnati, rintracciati nel predetto Comune il 15 luglio 2012, trasferiti provvisoriamente presso la comunità ‘ Capitan Uncino ‘ del Comune di Ugento, frazione Gemini (LE), e quindi presso la comunità RAGIONE_SOCIALEre ‘ Lo RAGIONE_SOCIALE ‘, gestita dalla RAGIONE_SOCIALE attrice in Comune di Campomaggiore (PT) in forza di provvedimenti del Tribunale per i minorenni.
Rimaneva contumace sia in primo grado che in appello il Comune di Campomaggiore, che venne chiamato in causa in primo grado dal Comune di Gagliano al Capo, onde essere tenuto indenne, in caso di accoglimento della domanda attorea.
2 .- Osservava la Corte che il Comune tenuto al pagamento della retta di mantenimento doveva essere individuato in base all’art. 6, quarto comma, della legge quadro sui servizi sociali n° 328/2000,
in combinato disposto con le disposizioni normative regionali (art. 3, quarto comma, della legge regionale della Puglia n° 19/2006).
Pertanto, gli ‘ interventi indifferibili ‘, tra i quali pacificamente rientrava l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, dovevano essere garantiti dal Comune in cui si era manifestata la necessità di intervento (art. 3, quarto comma, cit.), con la conseguenza che era il Comune di rintraccio dei minori a doversi fare carico del pagamento delle rette.
Il quantum richiesto dalla RAGIONE_SOCIALE, pari ad euro 70,00 al giorno per ogni minore, era tuttavia eccessivo ed appariva, dunque, necessaria una riduzione ad equità di tale somma, fissata definitivamente dalla Corte territoriale in euro 30,00 al giorno.
3 .- Chiede la cassazione di tale sentenza il Comune di Gagliano al Capo, affidando l’impugnazione a quattro mezzi.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE, che conclude per l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto dei motivi.
È rimasto meramente intimato il Comune di Campomaggiore.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Nessuna parte ha depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo , intitolato ‘ violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 6 della l. n. 328/2000. violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. reg. pugliese n. 19/2006, violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi, violazione dei principi regolatori la materia e di quelli di cui alla sentenza delle ss. uu. n. 2961/16, quanto alla titolarità passiva del rapporto obbligatorio deAVV_NOTAIOo in giudizio ‘, il ricorrente deduce, in estrema sintesi, che il comune nel quale ‘ si è manifestata la necessità dell’intervento ‘ (legge regione Puglia n° 19/2006) non è quello dove i minori sbarcano o vengono
rintracciati, ma va identificato nel Comune in cui ha sede la struttura di ricovero.
Col secondo mezzo , rubricato ‘ violazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 1173 c.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ‘, deduce che qualsiasi obbligo di pagamento delle rette per il sostentamento dei minori non poteva prescindere da una apposta convenzione tra Comune e struttura disciplinante la diaria, che nella fattispecie era, però, del tutto inesistente, tanto che l’attrice aveva proposto domanda di indennizzo per arricchimento senza causa, ex art. 2041 cod. civ.
Col terzo motivo il Comune si duole della ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 1226, in combinato disposto di cui all’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1. n. 3, c.p.c.’ .
La Corte aveva liquidato in via equitativa euro 30,00 al giorno per ogni ragazzo: somma quantificata senza dar conto dei criteri equitativi aAVV_NOTAIOati e, prima ancora, senza considerare che l’onere probatorio di dimostrare il costo del soggiorno era a carico della RAGIONE_SOCIALE, che non lo aveva assolto.
Col quarto mezzo , intestato ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., e dell’art. 2041 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ‘, il ricorrente deduce che la Corte aveva ritenuto sussistente un obbligo avente fonte nella legge: pertanto, era escluso in radice che l’RAGIONE_SOCIALE potesse far ricorso all’azione ex art. 2041 cod. civ., mentre la Corte d’appello aveva addirittura liquidato un indennizzo prescindendo totalmente dalla diminuzione patrimoniale subita e dall’utile conseguito.
5 .- Il primo mezzo è infondato.
Giova premettere che, secondo quanto riferisce la sentenza impugnata, i minori sono stati rintracciati il 15 luglio 2012, dunque in un periodo temporale anteriore all’entrata in vigore della legge reg. Puglia n° 7/2013 (11 febbraio 2013).
Pare, dunque, che la norma di riferimento sia costituita dall’art. 16, quarto comma, della legge della regione Puglia n° 19/2006, nel testo anteriore alle modifiche introAVV_NOTAIOe con la legge della medesima regione n° 7/2013 (entrata in vigore l’11 febbraio 2013).
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non sembra invece applicabile alla odierna fattispecie l’art. 6, quarto comma, della legge quadro sui servizi sociali, n° 328/2000, in quanto -nonostante tale corpo normativo sia una legge quadro generale sui servizi sociali (‘ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ‘) -la normativa regionale detta regole speciali, del tutto coerenti con i principi contenuti nella legge statale, sui minori non accompagnati.
Inoltre, la norma statale attribuisce l’obbligo di provvedere al pagamento, in caso di ‘ ricovero stabile presso strutture residenziali ‘, al Comune nel quale i soggetti interessati avevano la residenza ‘ prima del ricovero ‘ stesso: residenza che, qui, in tutta evidenza manca, anche ove essa sia intesa nel senso di ‘ residenza effettiva ‘ e non anagrafica (come statuito da Cass., sez. 3, 25 luglio 2024 n° 20820).
In altre parole, tale norma presuppone un trasferimento del soggetto debole da una struttura sita in un Comune ad una struttura che si trova in un Comune diverso.
Ricorrendo, dunque, quest’ultima ipotesi, è il Comune di originaria ‘ residenza effettiva ‘ che deve far fronte agli oneri di mantenimento presso la seconda struttura: ma tale trasferimento per i minori in discorso è, qui, assolutamente insussistente.
Tornando, ora, al predetto art. 16, quarto comma, della legge regionale, nel testo antevigente alle modifiche di cui alla legge reg. Puglia n° 7/2013, esso stabiliva che ‘[p] er i soggetti di cui al comma 3 e per tutti gli interventi indifferibili, il Comune tenuto a garantire i servizi socio-assistenziali è identificato nel Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità dell’intervento, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza del cittadino destinatario dell’intervento e per i cittadini stranieri in base agli accordi internazionali ‘.
Nonostante la scarsa chiarezza del testo ed un evidente difetto di coordinamento col precedente comma 3, il dettato normativo -per quello che oggi ci riguarda -può essere coerentemente interpretato.
Esso prevedeva, in sostanza, che per tutti gli ‘ interventi indifferibili ‘ ‘ il Comune tenuto a garantire i servizi socioassistenziali è identificato nel Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità dell’intervento’ , salva la rivalsa.
Va ora precisato cosa debba intendersi per ‘ interventi indifferibili ‘ e per territorio in cui ‘ si è manifestata la necessità dell’intervento ‘.
La prima espressione è sicuramente comprensiva del caso del ritrovamento del minore straniero nel territorio nazionale senza un accompagnamento: è evidente, infatti, che la necessità di trovare una sistemazione, anche solo provvisoria, al minorenne costituisca una attività non rimandabile, se non di qualche ora al massimo, e comunque entro il termine della giornata in cui è avvenuto il rinvenimento.
La seconda locuzione va interpretata considerando che la necessità di un intervento non può che manifestarsi -secondo le parole della legge (art. 12 preleggi) -nel luogo in cui gli adolescenti sono stati rintracciati per la prima volta, nonostante il luogo del ritrovamento del minore costituisse, sotto il vigore della legge reg. Puglia n° 19/2006 (nel testo anteriore alle modifiche introAVV_NOTAIOe con legge
reg. Puglia n° 7/2013), un collegamento del tutto labile ed occasionale, destinato probabilmente a mutare nel volgere di poco tempo.
Tale interpretazione della norma appare nondimeno coerente con le modifiche introAVV_NOTAIOe alla legge reg. Puglia n° 19/2006 con legge della medesima regione n° 7/2013, con la quale il legislatore regionale ha evidentemente voluto dissipare i dubbi insorti nel regime delle disposizioni precedenti.
Infatti, l’art. 3, quarto comma, della legge reg. n° 19/2006 è stato infatti modificato con la legge reg. n° 7/2013 come segue: ‘ Per le prestazioni e i servizi rivolti ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 ‘ -categoria che ricomprende i minori stranieri -‘ il Comune competente è quello nel cui territorio è stato rintracciato il minore, fatto salvo il diritto di rivalsa in base agli accordi interregionali e internazionali ‘.
È stato, inoltre, introAVV_NOTAIOo il comma 4bis del seguente testuale tenore: ‘ Per le prestazioni e i servizi, aventi valore di interventi indifferibili, rivolti ai minori, è competente il comune nel quale risiede il minore al momento in cui si è manifestata la necessità di intervento. Se il minore è privo di residenza, il comune competente è quello nel cui territorio è stato rintracciato il minore ‘.
La legge ha poi previsto una mitigazione delle conseguenze derivanti dall’elemento del tutto occasionale che determina l’obbligo di sostentamento per il Comune (ossia il luogo di ritrovamento del minore), introducendo un fondo nel bilancio regionale (art. 3, ottavo comma), distribuito con i criteri previsti dall’art. 20 del Reg. reg. 18 gennaio 2007, n° 4 (abrogato dal Reg. reg. 7 aprile 2015 n° 11, ma applicabile ratione temporis ).
Se, dunque, la norma anteriore (art. 3 della legge reg. Puglia n° 19/2006) non era del tutto chiara, quella successiva ha stabilito con estrema chiarezza che il Comune obbligato è quello di
rintraccio, salva la successiva rivalsa e salva la compartecipazione della Regione (art. 20 del Regolamento).
Tenuto conto di tale sviluppo normativo -che, in sostanza, ha reso palese quale fosse la ‘ mens legis ‘ della disposizione anteriore operazione ermeneutica resa possibile proprio dalla ambiguità del testo precedente alla legge n° 7/2013 (anche se in un caso diverso, si veda Cass. sez. III, 4 ottobre 2018, n° 24165) -deve dunque concludersi nel senso che, anche nel vigore delle disposizioni regionali qui applicabili ratione temporis , il Comune su cui deve gravare il pagamento della struttura che provvede al sostentamento del minore non accompagnato è quello di ritrovamento del minore stesso, salva la possibilità per tale Comune (almeno sotto il vigore dell’art. 20 del Reg. reg. n° 4/2007) di chiedere alla Regione la ‘ anticipazione ‘ o la ‘ compartecipazione alla spesa stessa ‘.
In conclusione, il motivo va respinto.
6 .- Anche il secondo motivo è infondato, sol che si consideri che l’obbligo di provvedere al mantenimento dei minori non accompagnati è disciplinato dalla legge, che, come si è visto, lo pone a carico del Comune nel quale o soggetti deboli sono rinvenuti, senza necessità della stipula di una convenzione (alla quale la legge non fa alcuna menzione).
7 .- Il terzo motivo è infondato.
Si è già detto che l’ an dell’obbligo di mantenimento dei minori non accompagnati deriva dalla legge regionale.
In relazione al quantum , non è vero che la Corte non abbia enunciato alcun parametro equitativo.
Sol che si legga il testo della decisione, infatti, si può notare che la Corte territoriale ha in primo luogo osservato che mancava la prova della congruità della somma chiesta dalla RAGIONE_SOCIALE appellante, pari ad euro settanta giornalieri, non essendo sufficienti i prospetti mensili delle presenze dei giovani stranieri.
La Corte, inoltre, ha fatto riferimento a suoi ‘ analoghi pronunciamenti ‘, nei quali era stato liquidato un importo giornaliero di euro trenta giornalieri, citando (ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.) il proprio precedente n° 35 del 2020.
Non è, dunque, fondato il rimprovero di mancata esplicitazione dei criteri equitativi, con la conseguenza che l’art. 1226 cod. civ. appare correttamente applicato, anche perché il giudizio equitativo presenta sempre un momento finale di discrezionalità, non sindacabile nella presente sede.
7 .- Il quarto motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale -come del resto enuncia lo stesso mezzo in esame -non ha accolto la domanda in base all’art. 2041 cod. civ., ma ha ritenuto (come ripetutamente detto) che l’obbligo derivasse direttamente dalla legge.
Sicché non è dato comprendere quale interesse abbia il Comune di Castrignano ( ex art. 100 cod. proc. civ.) a sentir dichiarare che l’associazione creditrice non poteva far ricorso all’azione di ingiustificato arricchimento.
Peraltro, sul punto il mezzo verte su questione non trattata nella sentenza impugnata: e, qualora una determinata questione giuridica -che implichi un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., sez. 6, 13 dicembre 2019, n° 32804).
8 .- In conclusione, il ricorso va respinto.
In considerazione della oggettiva controvertibilità delle questioni di diritto sottoposte all’attenzione di questa Corte, sulle quali non esistono specifici precedenti, sussistono ‘ gravi ed eccezionali ragioni ‘ (nel senso di Corte cost. n° 77/2018) per compensare integralmente le spese del presente giudizio.
Va nondimeno dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso. Spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2024, nella camera di consiglio