Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 216 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 216 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2024
NOME COGNOME
-intimato –
Avverso la sentenza n. 339/2018 del Tribunale di Trieste, depositata il 26/5/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
Come si legge nella sentenza impugnata, con atto di citazione notificato il 16 novembre 2015, NOME COGNOME propose appello avverso la sentenza n. 270/2015 del 18 Aprile 2015, depositata il 22 Aprile 2015, con cui il giudice di pace di Trieste,
Oggetto: Accertamento ex art. 696 bis c.p.c. Liquidazione spese.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 773/2019 R.G. proposto da
LANZA ARREDAMENTI RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
accertata l’assenza di responsabilità, in capo a RAGIONE_SOCIALE in ordine alla rottura di un pezzo del piano di lavoro della cucina Scavolini da lui acquistata il 20 luglio 2011, l’aveva condannato a corrispondere alla società venditrice l’importo di € 1.760,36 a titolo di rifusione degli esborsi sostenuti per resistere nel giudizio di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696bis , cod. proc. civ..
Il Tribunale di Trieste, con sentenza n. 339/2018 del 26 maggio 2018, accolse l’appello di NOME COGNOME e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettò la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE diretta ad ottenere la condanna dell’appellante al pagamento dell’importo di € 1.760,36 a titolo di rifusione delle spese sostenute nell’ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696bis , cod. proc. civ. e rigettò l’appello relativamente alle altre parti della sentenza impugnata, salve le spese che furono compensate per entrambi i gradi del giudizio.
Contro la predetta sentenza, la società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. NOME COGNOME è rimasto intimato.
Considerato che :
Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento all’art. 8 d.P.R. 2002, n. 115, all’art. 91 cod. proc. civ. e all’art. 696 -bis cod. proc. civ., per avere il Tribunale ritenuto erronea l’affermazione del giudice di primo grado che aveva definito le spese sostenute dalla società come un danno sostanziale risarcibile, trattandosi, invece, di spese giudiziali suscettibili di essere compensate in
tutto o in parte nel giudizio di merito. Il ricorrente, invece, dopo avere affermato che il giudizio ex art. 696bis , cod. proc. civ., avviato su iniziativa dell’intimato, si era concluso con una perizia che aveva dato ragione alle proprie prospettazioni, escludendo la sua responsabilità per vizi della cosa venduta, ha evidenziato come gli spettasse anche la rifusione delle spese di quel giudizio, essendosi trovato nella condizione di agire proprio per affermare l’assenza di qualsivoglia sua responsabilità e il diritto ad ottenere il ristoro delle spese sostenute in quell’occasione. Pertanto, era scorretto il giudizio espresso dal Tribunale allorché aveva detto che i procedimenti in via preventiva erano naturalmente destinati a concludersi con un accordo, ma non con una pronuncia che individuasse chi fosse soccombente, atteso che il mancato accordo induce comunque ad introdurre il giudizio di merito e ad ottenere la rifusione anche di quelle spese, come misura indennitaria a favore di chi abbia dovuto difendersi in giudizio, risultando vincitore, e sostanziale danno (da atto lecito) derivante dagli esborsi effettuati.
2. Il motivo è inammissibile.
Come si legge nella sentenza impugnata, i giudici di merito, dopo avere affermato che le spese relative al procedimento ex art. 696bis , cod. proc. civ., hanno natura giudiziale e non risarcitoria, sì da poter essere compensate in tutto o in parte, hanno ulteriormente evidenziato come NOME COGNOME avesse dovuto attivare il procedimento di consulenza tecnica preventiva di composizione della lite in quanto ‘ la RAGIONE_SOCIALE senza alcun ragionevole motivo, aveva declinato l’invito a partecipare al procedimento di mediazione avanti al Servizio di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato, nonostante l’art. 16 delle condizioni generali di vendita
predisposte dalla stessa società venditrice prevedesse espressamente un simile onere come condizione per poter adire l’autorità giudiziaria ‘, e come tale rilievo non fosse di poco momento, in quanto l’eventuale esito positivo del tentativo di conciliazione avrebbe evitato ad entrambe le parti i costi del procedimento di consulenza tecnica preventiva, che, per lo stesso NOME COGNOME, erano stati maggiori, avendo egli dovuto pagare anche il compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio.
Il ricorso non attinge, dunque, la predetta ratio decidendi , non avendo centrato la doglianza sugli aspetti testé enunciati, e questa circostanza rende lo strumento inidoneo a scalfire la pronuncia d’appello, oramai divenuta cosa giudicata (giurisprudenza granitica, da ultimo Cass., Sez. 3, 14/2/2022, n. 4678).
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
Non avendo l’intimato spiegato difesa, nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso .
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 9/11/2023
Il Presidente NOME COGNOME