Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25605 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25605 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 16843 anno 2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, giusta procura a margine del ricorso domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO in forza di procura speciale in calce al contro ricorso, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
contro
ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20600/2019 pubblicata in data 26/10/2019, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dal
consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Giudice di Pace di Roma lamentando il pagamento di un assegno bancario non trasferibile per l’importo di € 2.400,00 tratto sul proprio conto corrente a soggetto diverso dal legittimo prenditore.
Si costituiva RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto delle domande.
Il Giudice di Pace di Roma con sentenza accoglieva integralmente la domanda ritenendo non rilevante il concorso di colpa dell’attrice per la spedizione del titolo per posta ordinaria.
RAGIONE_SOCIALE interponeva appello insistendo nelle domande formulate in primo grado cui si opponeva RAGIONE_SOCIALE chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Roma respingeva l’appello accertando la colpa di RAGIONE_SOCIALE nell’aver negoziato il titolo in favore del falso prenditore.
Inoltre, il giudice di secondo grado riteneva non sussistente il concorso colposo di RAGIONE_SOCIALESai per aver spedito il titolo per posta ordinaria.
La sentenza, non notificata, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE, con ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, cui la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONE_SOCIALESai ha, inoltre, depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 DPR 156/73 e del
DM 26/2/2004 in relazione all’art. 1227 comma 1 c.c. e 43 del RD 1736/33 , nonché l’omesso esame di un fatto decisivo . Orbene, le censure colgono nel segno.
Questa Corte (v. Cass. Sez. U n. 9769/2020) sul punto ha affermato il principio di corresponsabilità ai sensi dell’art. 1227 comma 1 c.c. tra il mittente e la banca. Infatti, l’uso della posta ordinaria, come modalità di trasmissione, comporta l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza.
Tale condotta, quindi, si configura come un antecedente causale dell’evento dannoso che concorre con il comportamento colposo tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore del titolo all’incasso.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso con conseguente cassazione della sentenza con rinvio al Tribunale di Roma, in