Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26654 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26654 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26785/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME(CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 2293/2021 depositata il 19/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.RAGIONE_SOCIALE ha convenuto avanti al Tribunale di Milano RAGIONE_SOCIALE per chiederne la condanna al risarcimento del danno pari a 19.404,61 euro derivante dall’illegittima negoziazione di sette assegni di traenza, non trasferibili, tratti su propri conti aperti presso Banco Popolare Soc. Coop., Banca Popolare di Novara s.p.a e UGF Banca s.p.a., emessi a favore dei diversi legittimi beneficiari, spediti a mezzo posta ordinaria ed incassati da soggetti non legittimati. In particolare mentre l’assegno intestato alla sig.ra COGNOME NOME e tratto sul conto aperto presso Banca Popolare di Novara, veniva incassato da persona diversa dalla legittima beneficiaria ma a questa apparentemente corrispondente (quindi con firma apocrifa), gli altri titoli venivano contraffatti nel nominativo del prenditore, sostituito di volta in volta con il nominativo della persona che li aveva presentati all’incasso.
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), contestato il fondamento della domanda e invocata la responsabilità dell’attrice per aver spedito i titoli mediante posta ordinaria, ha, altresì, ottenuto l’autorizzazione a chiamare in causa le banche trattarie, (Banco BPM s.p.a e Unipol Banca s.p.a., già UGF Banca s.p.a.) affinché la tenessero manlevata di quanto fosse condannata a corrispondere all’attrice; queste ultime si sono costituite chiedendo il rigetto della domanda di manleva stante la specificità della negoziazione avvenuta tramite procedura di check truncation .
2.- Il Tribunale -con sentenza resa all’esito dell’istruttoria che ha contemplato l’esecuzione di una CTU sui titoli ha affermato la responsabilità della convenuta: quanto all’assegno intestato alla sig.ra COGNOME, ritenendo che l’identificazione del prenditore fosse
avvenuta in modo negligente; quanto agli altri assegni, ritenendo che l’esame dei titoli ictu oculi contraffatti -fosse avvenuto in modo negligente e superficiale. Ha inoltre escluso la responsabilità delle banche trattarie in ragione della specifica procedura di negoziazione utilizzata, nonché quella concorrente di RAGIONE_SOCIALE per aver spedito i titoli con posta ordinaria.
3.La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del luglio 2020, su ricorso di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado: (a) escludendo la responsabilità della banca per la negoziazione del titolo intestato alla sig. COGNOME poiché la prenditrice dell’assegno era stata identificata con la diligenza esigibile nel caso di specie, non emergendo dalle circostanze dell’incasso indici di allarme che inducessero ad effettuare ulteriori controlli rispetto a quelli compiuti ed imposti dalla diligenza professionale specifica nel caso concreto; (b) ha ritenuto sussistente il concorso di colpa della società assicuratrice nella determinazione del danno prodottosi per effetto della negligente negoziazione degli altri titoli (che ha confermato presentavano evidenti segni di contraffazione analiticamente indicati) in ragione della scelta incauta di spedirli tramite posta ordinaria. Per il resto ha confermato la decisione del Tribunale.
4.- Avverso detta sentenza, RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, affidandosi a quattro motivi. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che ha proposto ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.-Il primo motivo di ricorso invoca la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 del R.D. n. 1736/33, 1218 e 1176, comma 2, c.c. in relazione all’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c. censurando la decisione della Corte di Appello di Milano perché ha ritenuto l’insussistenza di elementi onde affermare la responsabilità in capo a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con riferimento alla negoziazione
dell’assegno intestato a NOME COGNOME. In particolare la ricorrente osserva che, nel caso di specie la banca negoziatrice aveva agito con scarsa diligenza, poiché non aveva provveduto a specifici controlli sulla autenticità dei documenti identificati presentati in ragione degli elementi di sospetto emergenti dalla specifica negoziazione soprattutto alla luce del fatto che l’RAGIONE_SOCIALE aveva messo in guardia le filiali sin dal 2001, attraverso l’emanazione di un’apposita circolare circa la necessità dell’impiego di maggiore attenzione nell’operazione d’incasso di assegni non trasferibili mediante l’individuazione di circostanze anomale, tutte asseritamente riscontrate nella specie; e ciò a prescindere dal fatto -valorizzato nella sentenza impugnata -che tale circolare fosse stata predispost a allorquando era vigente la responsabilità oggettiva delle banch e, considerato che le linee operative offerte dall’ABI facevano riferimento all’ipotesi di clienti non noti ed al perpetrarsi di truffe e non all’orientamento giurisprudenziale vigente.
2. Il secondo motivo di ricorso censura la violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, poiché la Corte territoriale non aveva considerato -onde porli a fondamento del proprio giudizio sulla responsabilità della resistente ex art. 1176, comma 2, c.c., giudizio conclusosi nel senso della scusabilità dell’errore identificativo elementi di fatto che risultavano pacifici e non contestati tra le parti, ovvero che la prenditrice non era il soggetto legittimato e non era cliente della banca come da questa affermato. La mancata considerazione di dette circostanze aveva prodotto un giudizio erroneo sulla prova della diligenza nella specie impiegata dalla banca negoziatrice, che si era limitata a richiedere un solo documento d’identità senza verificarne l’autenticità tramite un semplice controllo dei dati presso il Comune.
3.- I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto evidentemente connessi, attenendo entrambi alla questione della sufficienza o meno della diligenza impiegata nell’identificazione del prenditore in presenza di asseriti specifici segnali di rischio che avrebbero imposto verifiche più approfondite. Entrambi i motivi sono inammissibili poiché la ricorrente con essi pretende -in effetti -di sindacare la valutazione di merito compiuta dalla Corte d’appello, ovvero un nuovo giudizio sui fatti e sulla condotta della banca inammissibile in questa sede.
3.1 -E questo, in ogni caso, senza considerare, quanto al primo motivo, con cui la ricorrente invoca la falsa applicazione dell’art. 43 L.A. e degli artt. 1218 e 1176 comma 2 c.c. in relazione al fatto che nel l’escludere la responsabilità della banca la Corte di merito non abbia tenuto conto delle prescrizioni della circolare dell’ABI circa l’opportunità in presenza di specifici elementi di rischio -di richiedere in sede di negoziazione dell’assegno di traenza due documenti d’identità muniti di fotografia , il principio più volte ribadito da questa Corte, secondo cui, siccome in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell’identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., che è norma “elastica”, da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell’ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli “standards” valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente, « non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l’opportunità per la banca negoziatrice dell’assegno di traenza di richiedere due documenti d’identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale
prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall’ordinamento positivo, posto che l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d’identità personale » (Cass., sez. 1, 19/12/2019 n. 34107).
3.2- Parimenti inammissibile è il secondo motivo, poiché, pur invocando la violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, la ricorrente si duole, in effetti, del convincimento cui è giunta la Corte territoriale in punto imputazione soggettiva della responsabilità in capo alla resistente ex art. 1176, comma 2, c.c. all’esito dell’esame delle risultanze probatorie e, segnatamente, delle circostanze di fatto decisive e discusse tra le parti cui la parte ricorrente si riferisce. Pretende, quindi, in funzione del giudizio di merito sulla diligenza della condotta nel caso concreto, una rilettura delle stesse risultanze probatorie preclusa in sede di legittimità a mente del consolidato principio secondo il quale tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento delle risultanze istruttorie, è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass., n. 16499/2009; Cass., n. 11511/2014 ; Cass., n. 16467/2017).
4.Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 , comma 1, c.c. e degli artt. 83-84 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 – T.U. in materia di spedizione postale, in relazione all’art. 360 , comma 1, nn. 3-5m c.p.c., in quanto le argomentazioni svolte dalla Corte d’Appello di Milano sul concorso di colpa della RAGIONE_SOCIALE per aver spedito gli assegni a mezzo posta (svolte quanto al danno relativo agli assegni
negoziati con scarsa diligenza benché presentassero chiari segni di contraffazione) sarebbero illogiche ed in contrasto con la legge, anche in punto ripartizione della responsabilità per il danno subito nella misura del 50%.
Reputa in sintesi la ricorrente: (a) che non possa condividersi il ragionamento della Corte territoriale sull’efficacia causale della condotta antecedente di spedizione, perché in tema di assegni contraffatti deve escludersi valenza eziologica all’intera sequenza causale ‘ emissione-spedizione-contraffazione-presentazione all’incasso -controllo-negoziazione ‘ che ha condotto al pagamento a soggetto non legittimato da parte della banca negoziatrice poiché, ai fini della valutazione della responsabilità di quest’ultima, assume, invece, esclusiva rilevanza la serie causale di “presentazione-controllo-pagamento a soggetto non legittimato”, autonomamente affidata alla diligenza qualificata della banca negoziatrice (cita, quale precedente, Cass. sez. III n. 1049/2019, antecedente a S.U. 9769/2020); perciò non rileverebbe il rischio assunto dall’emittente affidatosi al servizio postale, tantomeno alla luce dell’affermazione della possibilità di effettuare un bonifico; (b) che attribuire una responsabilità al 50% alla compagnia risulta del tutto iniquo a fronte di assegni palesemente contraffatti « laddove sarebbe stato sufficiente al banchiere appena uno sguardo per valutarne la contraffazione »; perciò chiede la riforma della sentenza anche in punto gradazione delle responsabilità attesa la maggior responsabilità della convenuta.
4.1- Il motivo che si articola in effetti nella censura della sentenza sotto due profili tipici diversi (violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi e discussi tra le parti) risulta inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4 e 6, c.p.c. quanto al vizio di motivazione invocato ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. che non è stato neppure illustrato. Quanto al profilo che denuncia la
violazione o falsa applicazione di legge con riguardo all’art. 1227 , comma 1, c.c. e alle norme del T.U. in materia di spedizione postale si osserva anzitutto che esso è inammissibile ex art. 360bis, n.1, c.p.c. con riguardo al profilo di censura che attiene al principio di diritto relativo ai presupposti della sussunzione della fattispecie concreta nel paradigma normativo del concorso causale colposo del creditore di cui all’art. 1227 c.c. e ai principi che governano la valutazione della sussistenza del nesso causale.
Invero il ricorrente non offre elementi per mutare un orientamento consolidato dopo SS.UU. 9769/2020, né il Collegio rileva nella fattispecie ragioni per discostarsi dal principio ivi affermato per cui « la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore »; principio cui il giudice di merito si è attenuto affermando il concorso di colpa di RAGIONE_SOCIALE nella causazione del danno lamentato, sulla base di argomentazioni di merito che non sono state censurate con mezzi di gravame ammessi.
Parimenti inammissibile è la ragione di censura, articolata sotto lo stesso mezzo di gravame, che riguarda la «iniquità» della individuata misura del concorso di colpa della ricorrente in quanto non rivolge una critica in diritto, ma al merito del giudizio, il quale,
come noto, è suscettibile di censura solo per omessa motivazione nei limiti stringenti della sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto «minimo costituzionale». (Cass. S.U. 8053/2014).
5.- Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la Corte di merito posto le spese di CTU al 50% a carico della ricorrente laddove le spese della stessa -pur a fronte di una reciproca parziale soccombenza -avrebbero dovuto essere poste a carico della sola resistente in quanto la CTU stessa è stata esperita con riguardo ad una domanda (quella fondata sulla contraffazione dei titoli) sulla quale detta resistente è risultata totalmente soccombente, sia in primo che in secondo grado.
5.1- Sul punto è opportuno richiamare i principi di legittimità consolidati in materia.
In linea generale, il potere del giudice di compensare le spese di lite presenta natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (da ultimo, Cass. ord. 6424/2024, conforme a Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, n. 10685), « per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi » (tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613), e ciò « in ragione della «elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa » (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n.
21400, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157). Nondimeno, resta « censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione », risultando suscettibile di cassazione la « motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea » (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816
Quanto alle spese di CTU in particolare, è altrettanto consolidato il principio di diritto per cui « la consulenza tecnica d’ufficio è un atto compiuto nell’interesse generale di giustizia e, dunque, nell’interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; sicchè le relative spese rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., che possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa….senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest’ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso» (Cass. sez.1 sent. n. 11068/2020, che cita Cass. 17/01/2013 n. 1023; Cass. 07/09/2016 n. 17739).
5.2- Deve concludersi che il motivo, denunciando la violazione del «principio di soccombenza» poiché essa parte ricorrente rispetto alla CTU sarebbe rimasta vittoriosa, è inammissibile perché non si confronta con le ragioni della disposta compensazione delle spese di lite e mira quindi a rimettere in discussione una valutazione di merito incensurabile in questa sede, se non, come detto con riguardo alla coerenza e la razionalità della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione, profilo qui non denunciato.
6. -Stante l’inammissibilità del ricorso principale resta assorbita la valutazione del ricorso incidentale condizionato formulato dalla
resistente
per l’ipotesi in cui la Corte avesse ritenuto di accogliere i primi due motivi del ricorso avversario.
– Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.9.2024