Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23204 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23204 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 13/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 16733/2020 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , con sede in Dogana, Repubblica di San Marino, INDIRIZZO con gli avv.ti NOME COGNOME del Foro di Rimini e NOME COGNOME del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo .
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE C.F.: P_IVA, in persona del uratore dott. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma a INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso.
-controricorrente –
contro
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-intimata –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1034/2020, emessa in data 11.02.2020, notificata a mezzo pec in data 12.02.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/7/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma – decidendo sull’appello proposto RAGIONE_SOCIALE nei confronti del Fallimento RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 12.12.2013 ha dichiarato inammissibile l’appello così proposto.
Con atto di citazione notificato in data 09.06.2006, il Fallimento aveva infatti convenuto innanzi al Tribunale Fallimentare di Roma la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e NOME RAGIONE_SOCIALE, per ivi sentir accertare e dichiarare nei confronti del Fallimento: quanto alla ‘prima’ cessione in data 08.10.2001 di quote della RAGIONE_SOCIALE, la sua nullità per simulazione assoluta, ovvero in subordine la sua inefficacia ex artt. 66 l. fall. e 2901 c.c.; -quanto alla ‘seconda’ cessione di quote in data in data 09.05.2002, la sua inefficacia ex art. 64 l. fall., ovvero in subordine la sua inefficacia ex 67 l. fall.; – con conseguente condanna delle convenute alla restituzione delle quote cedute.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza sopra indicata del 13.12.2013, aveva accolto le domande svolte dal fallimento.
Proposto gravame da parte della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado, si costituiva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE chiedendo dichiararsi l’inammissibilità ex artt. 348 bis e ter cod. proc. civ. dell’appello principale e , comunque, il suo rigetto in quanto del tutto infondato, con conferma della
sentenza impugnata; con il medesimo atto la curatela proponeva altresì appello incidentale condizionato.
La Corte di appello di Roma con la sentenza qui ricorsa per cassazione ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., sul rilievo della non specificità dei motivi di gravame.
La sentenza, pubblicata il 1.02.2020, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il Fallimento RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione ed erronea applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte di appello di Roma avrebbe erroneamente ritenuto che l’atto di appello proposto verso la sentenza del Tribunale non fosse stato formulato secondo i requisiti di specificità dei motivi previsti dall’ art. 342 codice di rito.
Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame da parte della Corte di appello di un capo di impugnazione della sentenza di prime cure, in ordine al motivo di censura dedotto in appello come ‘violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. vizio di motivazione -querela di falso ex art . 221 cpc’.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per omesso esame di un capo di impugnazione della sentenza di prime cure denominato ‘5. Sulle spese di soccombenza liquidate in solido a carico di entrambi i convenuti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
3.1 Il primo motivo di ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, con conseguenziale assorbimento delle ulteriori censure articolate nei restanti motivi.
Sul punto giova ricordare che, secondo gli insegnamenti di questa Corte di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 cod. proc. civ.,
integrante “error in procedendo”, che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, cod. proc. civ., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (così, espressamente Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; v. anche: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021).
Ciò posto, risulta di solare evidenza l’inammissibilità del primo motivo di ricorso per non aver riportato la società ricorrente il contenuto dell’appello nei suoi tratti salienti, avendo al contrario la parte ricorrente, in tali ipotesi, l’onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea la statuizione impugnata dichiarativa della aspecificità del gravame ed invece sufficientemente specifico il motivo di gravame sottoposto al giudice d’appello.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed assorbiti i restanti; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000 per compensi, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, in data 10 luglio 2025