Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27782 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27782 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
confutazione delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
Questa Corte ha infatti chiarito che il principio della necessaria specificità dei motivi di appello – previsto dall’art. 342, comma primo, cod. proc. civ., e, nel rito del lavoro, dall’art. 434, comma primo, cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alla novella operata dall’art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134 – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme,
essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano anche indicate, oltre ai punti e ai capi formulati e seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure. E’ pertanto inammissibile l’atto di appello che, senza neppure menzionare per sintesi il contenuto della prima decisione, risulti totalmente avulso dalla censura di quanto affermato dal primo giudice e si limiti ad illustrare la tesi giuridica già esposta in primo grado (Cass. n. 6978/2013).
Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 27199/2017 (alla quale l’ordinanza n. 36481/2022 delle stesse Sezioni Unite ha dato continuità), hanno affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
L’art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall’art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell’art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum , circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso
adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto correttamente formulato un ricorso in appello, in cui le singole censure – attinenti alla ricostruzione del fatto e/o alla violazione di norme di diritto erano state sviluppate mediante la indicazione testuale riassuntiva delle parti della motivazione ritenute erronee e con la analitica indicazione delle ragioni poste a fondamento delle critiche e della loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata).
Le Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza n. 36481/2022 hanno ribadito tali principi, estendendone la portata applicativa anche all’impugnazione avverso le pronunce del TRAP dinanzi al TSAP.
Ai fini della verifica dell’ammissibilità dell’appello, le Sezioni Unite hanno dunque attribuito rilievo alla specificità dei motivi e alla loro correlazione con la ratio decidendi della sentenza di primo grado.
Il ricorrente, nel sostenere che i punti censurati della decisione del Tribunale sono ‘tutti’, muove dunque da un’interpretazione erronea dei principi espressi da questa Corte, in quanto la specificità dei motivi di appello richiede non solo che il capo della sentenza sia oggetto di impugnazione, ma anche che le argomentazioni svolte siano attinenti al percorso argomentativo seguito dal Tribunale e lo confutino adeguatamente.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
5 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità de l ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento del le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per
esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 2 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME