Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5388 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5388 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20573/2018 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 184/2018 depositata il 10/01/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
NOME COGNOME stipulava, il 12 maggio 2011, con la società in nome collettivo RAGIONE_SOCIALE un contratto di appalto di lavori edili. Adiva il Tribunale di Roma e, lamentando vizi nelle opere realizzate, incompletezze e ritardi nella consegna dei lavori, chiedeva oltre la riduzione del prezzo, la condanna della appaltatrice al risarcimento dei danni e al pagamento della penale pattuita per il ritardo. L’appaltatrice a sua volta lamentava il non integrale pagamento del prezzo dei lavori previsti dal contratto e degli ulteriori lavori richiesti dall’appaltante in corso d’opera e chiedeva la condanna di quest’ultimo al pagamento del dovuto.
Il giudice di primo grado condannava l’appaltante al pagamento della differenza tra il residuo prezzo e il risarcimento del danno da difetti riscontrati nei lavori.
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, confermava la decisione di primo grado salvo che con riguardo alla penale da ritardo che riconosceva al committente nella misura di 100 euro per i ‘giorni di lavoro’ intercorsi tra la data prevista per la consegna delle opere, il 25 luglio 2011, e la data di effettiva consegna, l’11 maggio 2012.
Avverso questa sentenza ricorrono, in via principale, NOME COGNOME e, in via incidentale, la società RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente principale ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale e memoria;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 1187, 2963, 1372 ss. c.c., 112, 113, 115 c.p.c. per avere la Corte di Appello, contro la domanda del
ricorrente di liquidazione della penale per i giorni ‘solari’ di ritardo come dovuta in base alla previsione dell’art.12 del contratto secondo cui la penale era dovuta per giorno di ritardo, dichiarato la penale dovuta per giorno ‘lavorativo’ di ritardo.
2.Il motivo è infondato.
2.1. Il ricorrente ha riportato i termini della propria domanda iniziale riproposta come motivo di appello contro la sentenza di primo grado che aveva disconosciuto il diritto alla penale e ha riportato l’art. 12 del contratto. La domanda e l’articolo fanno riferimento al ritardo per giorno senza alcuna specificazione.
2.2. Premesso che ‘l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, e che il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata’ (Cass. 9461/2021), l’interpretazione data dalla Corte di Appello della clausola n. 12 del contratto si sottrae ad ogni censura.
Si tratta di esito ermeneutico che il giudice del merito ha, non irragionevolmente e non implausibilmente, ricavato dalla lettera della clausola (‘sarà applicata una penale di euro 100 per ogni giorno di ritardo’) , suscettibile di essere letta nel senso indicato dalla Corte d’appello, e coerente, per un verso, con il connotato essenziale della penale (art. 1382 c.c.) costituito ‘dalla sua
connessione con l’inadempimento colpevole di una delle parti’ (Cass. Sez. 2, sentenza n.7180 del 10/05/2012), per altro verso, con il dato ritraibile dalla prassi dell’attività dell’appaltatore come attività imprenditoriale che ha corso nei giorni lavorativi e non nei giorni festivi;
3.con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt.342 e 112 c.p.c.
Con questo motivo viene attaccata la parte della sentenza in epigrafe in cui è stata dichiarato inammissibile per difetto di specificità il terzo motivo di appello proposto dall’odierno ricorrente per lamentare che il giudice di primo grado aveva recepito le conclusioni del CTU quanto alla presenza o assenza di difetti nei lavori svolti dalla appaltatrice.
In particolare il ricorrente riproducendo da pagina 8 a pagina 16 del ricorso le contestazioni sollevate contro la CTU e quindi contro la sentenza di primo grado sostiene che erroneamente la Corte di Appello ha affermato che con detto motivo di appello era stata solo ‘sollecitata una diversa valutazione della CTU … senza indicare specifici errori del CTU né, quindi, del primo giudice’.
6. Il motivo è fondato.
6.1. E’ stato affermato che ‘In tema di giudizio di cassazione, ove la parte censuri la sentenza con la quale il giudice di merito ha affermato l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi, oggetto del giudizio di legittimità non è la sola argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente l’invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne censuri la non congruità della motivazione; di talché in tali casi spetta al giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto’ (Cass. n.27368 del 01/12/2020).
È stato anche affermato che ‘La specificità dei motivi di impugnazione, richiesta dall’art. 342 cod. proc. civ., è verificabile in sede di legittimità direttamente, poiché la relativa censura è riconducibile nell’ambito dell'”error in procedendo”, non riguardando l’interpretazione dell’atto di appello, in quanto tale riservata al giudice del merito, ma risolvendosi nel convincimento della mancanza di un’effettiva censura alla decisione di primo grado’ (Cass. n. 806 del 15/01/2009).
6.2. Ciò posto, avuto riguardo alla trascrizione, nelle pagine da 8 a 16 del ricorso per cassazione, del terzo motivo di appello e al contenuto delle censure mosse dall’allora appellante alla CTU, non è condivisibile l’affermazione della Corte di Appello secondo cui tale motivo di appello è carente di specificità;
7. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e 1655 e ss. c.c. per avere la Corte di Appello dichiarato che il quinto motivo di appello dell’odierno ricorrente era ‘sostanzialmente una ripetizione dei motivi di gravame già in precedenza esposti’ laddove invece solo con tale quinto motivo era stato contestato il ‘difetto di legittimazione’ della appaltatrice a pretendere il prezzo dei lavori in realtà eseguiti non dalla appaltatrice ma da un terzo;
il motivo è fondato nei seguenti limiti.
La Corte di Appello, laddove ha esaminato il primo motivo di appello relativo al diritto dell’odierno ricorrente alla penale da ritardo, ha affermato specificamente che i lavori di cui alla ‘NUMERO_DOCUMENTO del 14 giugno 2011′, erano stati realizzati dalla ditta RAGIONE_SOCIALE ‘estranea all’appalto’. Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata non emerge tuttavia che la Corte di Appello abbia, da tale affermazione, tratto alcuna conseguenza in punto di spettanza o meno del corrispettivo alla RAGIONE_SOCIALE;
9. il primo motivo di ricorso incidentale è rubricato ‘violazione degli artt. 115, 116, 132, primo comma n.4, c.p.c.’.
Il secondo motivo di ricorso incidentale è rubricato omesso esame circa un fato decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
I due motivi attengono a questo: nella sentenza impugnata si legge che la appaltatrice aveva prodotto la già ricordata ‘NUMERO_DOCUMENTO del 14 giugno 2011′ a firma apparentemente dell’appaltante; nella sentenza impugnata si legge che la sottoscrizione era stata disconosciuta e che l’appaltatrice non aveva chiesto la verificazione; si legge infine che ‘posto quindi che la mancata proposizione della istanza di verificazione preclude di prendere in considerazione il predetto documento … deriva da quanto precede che la variante in corso d’opera presentata in data 29 marzo 2012 non poteva valere a giustificare il ritardo nella consegna dei lavori in quanto predisposta da un soggetto del tutto estraneo al contratto di appalto’.
Con i due motivi di ricorso incidentale in esame viene dedotto che la Corte di Appello ha immotivatamente ed erroneamente concluso per l’irrilevanza della variante malgrado anch’essa recasse la sottoscrizione -mai disconosciutadei COGNOME. La ricorrente incidentale riproduce la variante e dà conto del fatto che la stessa era stata prodotta fino dal primo grado di giudizio come allegato quattro del fascicolo dell’originario attore;
10. i due motivi -ammissibili perché formulati in conformità ai canoni previsti dall’art. 366 c.p.c. – sono fondati nei limiti che seguono.
10.1. La Corte di Appello effettivamente non ha spiegato come abbia ritenuto di poter far conseguire al disconoscimento della sottoscrizione apposta sul documento con NUMERO_DOCUMENTO del 14 giugno 2011 la irrilevanza, rispetto alla determinazione del ritardo, della variante protocollo n. 22802 del 29 marzo 2012, anch’essa
recante la firma del COGNOME. In altri termini la Corte di Appello non ha spiegato perché abbia ritenuto che il disconoscimento della sottoscrizione sulla scia sia propagato sulla variante;
10. con il terzo motivo di ricorso incidentale viene lamentato, sotto la rubrica di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti’, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.5 c.p.c., che la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto della ‘disponibilità manifestata dalla RAGIONE_SOCIALE alla riconsegna dell’immobile sia dal 2 aprile 2012 e della inerzia del COGNOME nel procedere alla detta riconsegna con conseguente non imputabilità alla appaltatrice del ritardo quantomeno dal 2 aprile 2012′;
11. Il motivo è inammissibile.
11.1. ‘ L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'”omesso esame” come riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate’ (Cass. n. 2268 del 26/01/2022).
11.2. Nel caso di specie la ricorrente incidentale riferisce la pretesa omissione della Corte di Appello non ad una circostanza in senso storico naturalistico ma a mere narrazioni di fatti -dichiarazione di disponibilità alla consegna; inerzia dell’appaltante -contenute in propri scritti e segnatamente nella propria comparsa di costituzione di primo grado;
12. con il quarto motivo di ricorso viene lamentata ‘la violazione o falsa applicazione dell’art. 2965 c.c. per non avere la Corte di
Appello considerato il termine di decadenza convenzionale stabilito tra le parti al fine dell’indicazione di vizi manifesti’;
13. il motivo è inammissibile.
13.1. Merita premettere che la Corte di Appello ha evidenziato che la contestazione dei difetti è avvenuta con nota del 4 giugno 2012 ‘entro il termine indicato nel verbale’ di consegna dei lavori.
Merita premettere altresì che i vizi di violazione di legge e di falsa applicazione di legge consistono rispettivamente nella erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, e nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione.
Ciò premesso, con il motivo in esame, al di là della rubrica, non viene formulata una censura di violazione o di falsa applicazione dell’art. 2965 c.c. e vengono invece svolte allegazioni in fatto di vario contenuto sulle ragioni del verbale di riconsegna dei lavori, sulla intenzione -che, si dice, ‘appare chiara’ -delle parti di ‘apporre al patto contenuto nel verbale un termine di decadenza’, su errori del giudice di primo grado, sulla eccezione di tardività di denunce di vizi intervenute solo ‘durante lo svolgimento della consulenza tecnica di ufficio’;
14. con il quinto motivo di ricorso viene lamentata ‘la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 345, 346 c.p.c. in relazione alla mancata ammissione delle prove non ammesse in primo grado e la cui ammissione è stata domandata nella comparsa di costituzione e risposta in appello ed in comparsa conclusione a mezzo di rinvio’;
15. il motivo è infondato.
15.1. La Corte di Appello ha dichiarato inammissibili le prove per testi richieste dalla società RAGIONE_SOCIALE perché ‘formulate genericamente mediante rinvio alle istanze istruttorie di primo grado neppure riprodotte’. La ricorrente si limita, nel motivo in esame, a dedurre che le prove richieste ‘sono importantissime’ e che la relativa ammissione era stata chiesta in appello. Non contesta ed anzi espressamente conferma che le istanze istruttorie erano state ‘domandate, nella comparsa di costituzione nonché nella comparsa conclusionale in appello, senza riscrivere gli oltre sessanta capitoli di prova ma richiamandoli dagli atti del giudizio innanzi al Tribunale’.
La decisione della Corte di Appello è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui ‘La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio deve essere esteso anche all’ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall’asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione’ . Più in particolare, in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado. (Cass. Sez. 2 , Sentenza n.5741 del 27/02/2019; v. Cass. 16420/2023);
16. con il sesto motivo viene dedotta la ‘nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omissione di pronuncia sulla
domanda riconvenzionale della RAGIONE_SOCIALE relativa alle somme pretese nei confronti dell’appaltante per lavorazioni ‘eseguite per le modifiche continuamente richieste in corso d’opera’;
17. Il motivo è infondato.
17.1. La Corte di Appello non ha omesso di pronunciarsi sulla domanda. Ha respinto la domanda facendo corretta applicazione dell’art. 2697 c.c., in conseguenza della ritenuta inammissibilità delle richieste istruttorie genericamente formulate (v. sopra in riferimento al quinto motivo di ricorso), le quali, secondo la prospettazione della ricorrente, avrebbero portato ad acquisire la prova dei fatti costitutivi della domanda stessa;
18. in conclusione il secondo e il terzo motivo di ricorso principale devono essere accolti, il primo motivo deve essere rigettato; il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale devono essere accolti, il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale devono essere dichiarati inammissibili, il quinto e il sesto motivo del ricorso incidentale devono essere rigettati; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto, la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese;
PQM
la Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e rigetta il primo motivo;
accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiara inammissibili il terzo e quarto motivo, rigetta il quinto e il sesto motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Roma 22 gennaio 2024
Il Presidente NOME COGNOME