Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20682 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20682 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4447/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME già elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato COGNOME ed attualmente domiciliata per legge presso l’indirizzo di posta elettronica certificato del predetto difensore di fiducia COGNOME;
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO INDIRIZZO COGNOME, nella persona dell’amministratore pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME e NOMECOGNOME presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3512/2021 depositata il 29/09/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza n. 3512/2021, con la quale la Corte d’appello di Napoli, pronunciando sulle impugnazioni proposte avverso la sentenza n. 15625/2015 del Tribunale di quella stessa città, ha dichiarato inammissibile il suo appello principale ed ha rigettato l’appello incidentale proposto dal Condominio di INDIRIZZO Ercolano (NA).
2. La COGNOME aveva chiesto al Tribunale di Napoli, in via di principalità, di dichiarare il Condominio di INDIRIZZO ed il Condominio di INDIRIZZO entrambi in Ercolano, responsabili, ciascuno per le proprie pertinenti parti, ex art. 2051 cod. civ., per la mancata manutenzione ordinaria e straordinaria del lastrico solare degli edifici condominiali e delle parti comuni e per i conseguenti fenomeni di infiltrazioni di acqua meteorica, accertati nel giudizio ex artt. 669 cod. proc. civ. e 1172 cod. civ. (n. 282/2006 RG). Aveva chiesto la condanna dei condomini convenuti a restituirle le somme, da essa anticipate, per la realizzazione delle opere che, in tesi difensiva, si erano rese necessarie a scongiurare un pericolo grave per l’incolumità pubblica e privata, oltre che danni a cose.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata, aveva rilevato che l’atto di citazione non era stato notificato al Condominio in INDIRIZZO Ercolano e, pertanto, non aveva provveduto sulla domanda solo in apparenza proposta dalla COGNOME nei confronti di detto condominio; mentre aveva rigettato nel merito la domanda avanzata dalla stessa nei confronti del Condominio in INDIRIZZO – Ercolano, compensando le spese processuali tra dette parti.
Avverso la sentenza di primo grado avevano proposto: appello principale la COGNOME ed appello incidentale il Condominio in INDIRIZZO. Quest’ultimo, in particolare, in via preliminare, aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello ex adverso proposto per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., in quanto l’appellante si era limitata ad
elencare (a pag. 2) le parti della sentenza che intendeva impugnare e le parti della sentenza modificate nel senso da lei richiesto (a pag. 3), ma senza indicare gli errori che sarebbero stati commessi dal giudice di primo grado e le ragioni che confutavano o sovvertivano, sul piano logico e giuridico, la decisione. Aveva aggiunto che, nell’atto di appello non erano indicate le violazioni di legge, né in quale modo le stesse avessero inciso sulla decisione assunta dal Tribunale e mancava anche la specifica indicazione dei motivi di doglianza ed una ricostruzione alternativa dei fatti e del materiale probatorio.
Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso la COGNOME.
Ha resistito con controricorso il Condominio.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione si rileva quanto segue:
1.1. Nella sentenza di primo grado, il Tribunale di Napoli – dopo aver disatteso l’eccezione, sollevata dal condominio, di nullità o improcedibilità o inammissibilità della domanda per mancanza nell’atto introduttivo di indicazioni relative al petitum ed alla causa petendi – ha rigettato nel merito la domanda, in quanto ha ritenuto che dalle emergenze documentali non risultavano provati i lavori eseguiti dalla COGNOME e che tale insufficienza probatoria non era stata superata dagli accertamenti peritali del nominato c.t.u., che pure aveva osservato la mancanza della documentazione necessaria per accertare la quantità ed il costo di ogni singola partita di lavori. Il giudice di primo grado ha osservato che il c.t.u. in data 5 dicembre 2012 aveva segnalato che parte attrice aveva notato la mancanza di una
precedente relazione peritale sulle lavorazioni eseguite e ne aveva chiesto l’allegazione, trattandosi di documentazione indispensabile; ma ha respinto la richiesta, in quanto l’unica relazione peritale depositata da parte attrice risultava essere la relazione depositata nel procedimento n. 282/2006 che, essendo prodromica alla esecuzione dei lavori, non poteva avere ad oggetto i lavori effettivamente eseguiti. Sotto altro aspetto il giudice di primo grado ha altresì osservato che la domanda attrice era formulata come richiesta di rimborso delle spese per l’esecuzione delle opere di cui al provvedimento giudiziario inadempiuto, ma non era stata fornita la prova dell’effettivo pagamento di detti importi.
In definitiva, la domanda attorea è stata respinta in primo grado in quanto non erano risultati provati né l’esecuzione delle opere ordinate dal giudice e neppure il loro effettivo pagamento da parte della COGNOME.
1.2. Nel proporre appello la COGNOME ha indicato (pp. 2 e 3) i nove punti della sentenza di primo grado che censurava ed ha chiesto (pp. 3 e 4) la modifica di ciascuna di dette parti.
1.3. La Corte territoriale, con la sentenza impugnata, nel dichiarare inammissibile l’appello principale della COGNOME, ha accolto l’eccezione del condominio secondo il quale parte appellante non aveva indicato gli errori che sarebbero stati commessi dal giudice di primo grado e le ragioni che confutavano o sovvertivano la decisione sul piano logico e sul piano giuridico.
NOME COGNOME articola in ricorso nove motivi con i quali denuncia: <>, nella parte in cui la corte territoriale ha errato nella percezione, ricognizione ed interpretazione del contenuto oggettivo di ciascuno dei nove motivi in cui si articolava il suo atto di appello.
In estrema sintesi, secondo la ricorrente, nell’atto di appello, oltre ad essere state indicate le parti della sentenza oggetto di impugnazione e le modifiche da apportare, sarebbero state sufficientemente argomentate le ragioni di diritto poste alla base di ogni singolo motivo.
I motivi di ricorso – che, in quanto denunciano tutti la violazione o falsa applicazione degli artt. 342, 434 e 156 c.p.c., sono qui trattati congiuntamente – non sono fondati.
In merito alla interpretazione degli artt. 342 e – per il rito del lavoro, qui non applicabile – 434 c.p.c., le Sezioni Unite di questa Corte si sono ormai da anni pronunciate (cfr. sentenza n.27199/2017) affermando che <>.
Tale principio di diritto è stato seguito dalla successiva giurisprudenza di legittimità a sezione semplice (cfr., ad es., Cass. n. 13535/2018) ed è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite, che, con ordinanza n. 36481/2022, lo hanno esteso all’impugnazione avverso le pronunce del Tribunale regionale delle acque pubbliche dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Sotto altro profilo, è stato da anni chiarito (Cass. n. 22502/2014; n. 22781/2014, n. 15790/2016, n. 4695/2017, n. 11197/2019, n.
21401/2021) che, in tema di appello, il requisito della specificità dei motivi, di cui all’art. 342 cod. proc. civ., deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, quando l’atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l’indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’impugnazione; e che (Cass. n. 15790/2016) l’individuazione del carattere di specificità del motivo di appello deve essere ispirata ad un principio di simmetria, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultano le argomentazioni del giudice di primo grado, anche in rapporto agli argomenti spesi dalle parti nelle loro difese, altrettanto puntuali debbano profilarsi le argomentazioni logico giuridiche utilizzate dall’appellante per confutare l’impianto motivazionale del giudice di prime cure.
A tali principi di diritto si è correttamente attenuta la corte territoriale, in quanto: nel primo motivo dell’atto di appello, non è spiegato per quale ragione giuridica il Condominio non avrebbe potuto contestare i lavori, eseguiti dalla COGNOME nel giudizio dalla stessa intrapreso per ottenere il rimborso; nel secondo motivo, non è spiegata la ragione per la quale il Tribunale non avrebbe potuto contrapporsi all’ordinanza emessa in data 2 ottobre 2007 ex art. 1172 cod. civ.; nel terzo motivo, non sono spiegate le ragioni per le quali dalle prove documentali acquisite in primo grado sarebbe dovuta derivare la prova dei lavori eseguiti dalla COGNOME; nel quinto, manca qualsiasi argomentazione idonea ad illustrare il motivo di contestazione sulla dedotta contraddittorietà della c.t.u.; nel sesto e nell’ottavo motivo vengono riportati due virgolettati senza che gli stessi siano corredati da un qualche commento o da una qualche illustrazione del loro
contenuto; nel nono viene trascritto il contenuto della decisione auspicata, senza alcuna argomentazione esplicativa.
Quanto ai motivi di appello quarto e settimo, invocare che la Relazione tecnica finale risulterebbe completa ed esaustiva in merito alla certificazione dei lavori eseguiti e dei pagamenti effettuati potrebbe in un certo qual modo implicare una contestazione della insufficienza della prova documentale, ritenuta dal giudice di primo grado, tanto più che a detta relazione si indicano come allegate le fatture relative agli esborsi sostenuti per i lavori.
Senonché i motivi si caratterizzano per assoluta carenza di specificità: nulla viene riferito sul contenuto della relazione; nulla viene riferito sul contenuto delle fatture che sarebbero ad essa allegate; nessuna contestazione viene mossa alla sentenza di primo grado nella parte in cui era stata ritenuta non provata (non soltanto il pagamento, ma financo) la stessa esecuzione dei lavori.
Tale essendo il contenuto dell’atto di appello, la sentenza della corte territoriale ha correttamente applicato l’art. 342 cod. proc. civ. nel valutare l’atto introduttivo del gravame sottopostole e si sottrae, così, alle censure della ricorrente, che vanno rigettate.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 7.700 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2025, nella camera di consiglio