Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10378 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10378 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31119/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– controricorrente –
nonchè contro
NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– controricorrenti –
avverso la SENTNOME della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI n. 3585/2021, depositata il 05/10/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
Con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., NOME COGNOME conveniva dinanzi al Tribunale di Benevento NOME COGNOME, per sentir dichiarare risolto il contratto preliminare di compravendita di fondo rustico stipulato in data 06.02.2003, nonché ottenere la restituzion e della somma di €5.164,67 versata a titolo di acconto sul prezzo, e la condanna al pagamento dell’ulteriore somma di pari importo a titolo di penale.
NOME COGNOME si costituiva in giudizio resistendo alla domanda e chiedendo di chiamare in causa NOME COGNOME, suo procuratore speciale in virtù di mandato stipulato il 27.08.1993 il quale, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda e l’estromissione dal processo, eccependo altresì la prescrizione del diritto.
1.1. Il Tribunale adíto, con ordinanza pubblicata il 16.03.2016, dichiarava la risoluzione del contratto preliminare, condannando la COGNOME alla restituzione dell’acconto e al pagamento della penale in favore del COGNOME. In accoglimento della domanda di garanzia formulata dalla COGNOME nei confronti dell’COGNOME per violazione degli obblighi del mandatario, condannava quest’ultimo a versare alla COGNOME quanto da ella dovuto all’attore in forza della decisione. NOME COGNOME proponeva appello invocando la riforma integrale della suddetta ordinanza.
2. Sopravvenuto il decesso di NOME COGNOME, e riassunto il procedimento dagli eredi, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 3585/2021 qui impugnata dichiarava inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi. Secondo il giudice di seconde cure, dopo una trascrizione integrale e pedissequa della comparsa di costituzione in giudizio in primo grado ed il verbale di udienza del 24/02/2016, tenutasi innanzi al Tribunale, era stato formulato un unico motivo di gravame – non rubricato – in cui è rimasto esente da censure proprio il passaggio motivazionale con il quale il Tribunale ha ritenuto l’COGNOME responsabile nei confronti della COGNOME per non aver correttamente adempiuto ai doveri del mandatario, non fornendo giustificazioni della mancata stipula del contratto definitivo e non negando di aver ricevuto l’acconto, né di non averlo corrisposto alla sua mandante. Nel gravame, spiega la Corte d’Appello, al di là di una generica doglianza rivolta al primo giudice di non aver valutato in maniera approfondita gli scritti difensivi, la difesa dell’COGNOME non indica alcuna concreta ragione o specifico argomento dai quali desumere l’erroneità della decisione, ovvero l’insussistenza della propria responsabilità.
2.1. La Corte d’Appello giudicava comunque non fondato nel merito l’appello. A giudizio della Corte territoriale, l’eccezione di prescrizione è infondata in considerazione dell’interruzione del decorso del termine prescrizionale da parte della COGNOME con nota del 23/03/2011 di costituzione in mora, la cui ricezione e contenuto non sono stati oggetto di contestazione nel precedente grado di giudizio. Inoltre, giudica non dimostrata la circostanza che la COGNOME e l’COGNOME avessero regolato i propri rapporti di dare avere con la vendita a quest’ultimo del fondo di cui è causa (il quale aveva venduto detto fondo a se stesso con rogito del 02.06.2005, avvalendosi di ampia procura in suo favore).
Anche la richiesta di procedere con rito ordinario, riproposta nelle conclusioni del presente appello, viola il disposto dell’art. 702bis , comma 4, cod. proc. civ., poiché l’odierno appellato non ha formulato alcuna richiesta istruttoria, della quale non vi è traccia neanche nel gravame.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo a quattro motivi e illustrandolo con memoria.
Si difendeva depositando controricorso, illustrato da memoria, NOME COGNOME.
Si difendevano, altresì, mediante controricorso le eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché degli artt. 3, 24, 111 della Costituzione, in relazione al dl 132/2014, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 cod. proc. civ. A giudizio del ricorrente, ha errato la Corte d’Appello nel non dichiarare la nullità dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento in violazione del decreto-legge citato, poiché la materia oggetto di causa è tra quelle che impongono la negoziazione assistita.
1.1. Il motivo è infondato, oltre che inammissibile.
Per quel che attiene all’infondatezza , come puntualmente rilevato in entrambi i controricorsi , ai sensi dell’art. 3 D.L. 132/2014 l’improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita doveva essere eccepita o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. In ogni caso, il ricorrente non indica se e dove avrebbe sollevato la questione nei precedenti gradi di giudizio,
così evidenziando contestualmente due profili di inammissibilità del mezzo di gravame: per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. (difetto di specificità e autosufficienza); per aver proposto una questione non affrontata nella sentenza impugnata ( ius novorum ). Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che «ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13403 del 17/05/2019, Rv. 654166 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 – 01; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 -01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013, Rv. 627975 01).
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., inapplicabile alla fattispecie per infondatezza, pena la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché degli artt. 3, 24, 111 della Costituzione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 cod. proc. civ.
2.1. Il motivo è inammissibile, oltre che infondato. Sotto quest’ultimo aspetto, l e Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. (nel testo riformulato dal decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134) vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, escludendosi che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. Sez. U., 16.11.2017, n. 27199; più di recente: Cass. 6-3 civ., 17.12.2021, n. 40560).
2.2. Il motivo è comunque inammissibile per difetto di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. Dal raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell’atto di appello (riportato pressoché integralmente nel presente ricorso, pp. 12-16), emerge la fondatezza di quanto affermato nella motivazione del giudice di seconde cure: il ricorrente, infatti, si è limitato a trascrivere pedissequamente l’atto di costituzione e risposta del 10.02.1016 redatta per il primo grado di giudizio (v. ricorso, pp. 1316), nonché a narrare – senza produrre alcuna evidenza probatoria – le ragioni che avrebbero indotto il mandatario ad acquistare l’immobile di cui è causa, così riassumibili: era necessario recuperare le spese che nel frattempo egli aveva (e avrebbe) sostenuto per non far deprezzare, con l’abbandono, il fondo rustico, senza peraltro documentare in alcun modo né i lamentati esborsi, né il consenso della mandante (v. ricorso, p. 14, 1° capoverso); la vendita al COGNOME non era andata a buon fine perché l’invito ad adempiere elevato da quest’ultimo benché espresso in data 28.2.2011, ossia dopo l’avvenuto trasferimento del fondo a favore dell’COGNOME – non avrebbe rispettato il termine dei quindici giorni; l’infondata azione giudiziaria mossa dal COGNOME avrebbe arrecato alla COGNOME e a lui stesso, nella sua qualità di mandatario, un danno biologico di non poco conto. Infine, osserva il ricorrente che da tale
narrazione la Corte d’Appello avrebbe dovuto dedurre la prescrizione dell’azione della mandante nei confronti dell’COGNOME mandatario, a decorrere dalla data del rogito (02.06.2005).
2.2.1. La sentenza di prime cure, invero, non viene effettivamente attinta nella parte in cui, in accoglimento della domanda di manleva espressa dalla COGNOME, condanna l’COGNOME a tenere indenne la mandante di quanto da ella dovuto al COGNOME, posto che l’COGNOME non avrebbe giustificato in modo adeguato la mancata stipula del contratto definitivo con il COGNOME, né avrebbe contestato di aver ricevuto l’acconto e di non averlo versato alla COGNOME (v. ricorso, p. 10, ove si trascrive interamen te l’ordinanza del Tribunale di Benevento). Né nell’atto di appello si argomenta in diritto l’assenza di responsabilità del mandante in una incontestata vicenda che -a fronte di un contratto preliminare di vendita di immobile negoziato e concluso con un terzo dallo stesso COGNOME nella sua qualità di mandatario, intascando altresì l’acconto preteso dal malcapitato promissario acquirente in attesa della stipula del rogito prevista per il 15.08.2003 -vede poi il mandatario assumere le vesti di intestatario dello stesso fondo a due anni di distanza da detto preliminare di vendita.
2.3. Il motivo è, dunque, inammissibile, neppure potendo -per giurisprudenza consolidata – alcuna lacuna del ricorso essere colmata con un atto successivo (v. ex plurimis , a conferma di una giurisprudenza a dir poco consolidata, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18066 del 2020: Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691; Cass. 04/03/2005, n. 4741; Cass. 03/07/2008, n. 18202; Cass. 19/08/2009, n. 18421; Cass. 20/09/2013, n. 21611; Cass. 06/03/2014, n. 5277; Cass. ord. 24/03/2017, n. 7701; Cass. ord. 25/07/17, n. 18331). In disparte la riproduzione letterale del contenuto degli atti processuali, in violazione dell’art. 366, n. 4) cod. proc. civ.; il mezzo si risolve soprattutto in
vaghe menzioni di normative, gli artt. 115 e 166 cod. proc. civ., prive di supporto argomentativo sull’erroneità della loro applicazione e sull’individuazione dell’interpretazione invece corretta, tali da rendere impossibile a questa Corte la stessa individuazione della censura mossa alla gravata sentenza.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., in violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 3, 24, 111 della Costituzione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 cod. proc. civ. Nella prospettazione del ricorrente la sentenza impugnata è sommaria, insicura, addirittura contraddittoria, poiché ha dichiarato inammissibile l’atto di appello ma al contempo ne ha argomentato l’infondatezza.
Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 1396 e 1454 cod. civ., in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 cod. proc. civ. Erra la Corte d’Appello nel ritenere l’eccezione di prescrizione (riferita al rapporto di mandato intercorso tra COGNOME e COGNOME) genericamente formulata. Deduce il ricorrente che alle pagine 3, 4, 5, 6 della comparsa di costituzione e risposta, come in tutti gli atti successivi non esaminati approfonditamente dal giudice di seconde cure, si dà atto della fondatezza della sollevata eccezione prescrizionale. Più precisamente, il ricorrente ha spiegato negli atti di causa che egli, d’intesa con la COGNOME, aveva acquistato l’immobile avvalendosi della procura speciale del 1993 con rogito del 02.06.2005, che si era reso necessario per il recupero delle somme da lui anticipate alla COGNOME per la manutenzione del fondo di cui è causa. Il termine decadenziale decennale trova, dunque, la sua ragion d’essere nel decennio a partire dalla data del rogito; nessun atto interruttivo è mai stato posto in essere nei confronti di NOME COGNOME. Del resto, precisa il ricorrente,
se fosse stata accolta la sua richiesta di passaggio al rito ordinario, la Corte d’Appello avrebbe potuto disporre delle necessarie risultanze istruttorie.
5. Il terzo e quarto motivo sono inammissibili. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che le considerazioni di merito comunque svolte dal Giudice del gravame ad abundantiam restano irrimediabilmente fuori dalla decisione, in quanto provengono da un giudice che, con la pregiudiziale declaratoria di inammissibilità, si era già spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della fattispecie controversa. Pertanto, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnar le. Con la conseguenza che mentre è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla statuizione pregiudiziale (v. secondo motivo di ricorso), non è ammissibile (per difetto di interesse) l’impugnazione del provvedimento nella parte in cui si pretenda un sindacato in sede di legittimità anche in ordine alla motivazione sul merito svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass. Sez. U., 20.02.2007, n. 3840, confermata da, ex plurimis : Cass., Sez. 2, n. 27529 del 20.09.2022; Cass. Sez. U, 01.02.2021, n. 2155; Cass. 1 civ., 16.06.2020, n. 11675; Cass. 6-5 civ., 19.12.2017, n. 30393; Cass. 3 civ., 20.08.2015, n. 17004).
6. In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso complessivamente inammissibile ai sensi dell’ art. 360bis , n. 1, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi di ricorso non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa (Cass. Sez. U., Sentenza n. 7155 del 21/03/2017, Rv. 643549 -01; conf. da: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29629 del 28/12/2020, Rv. 659979 -01).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore di ciascuna parte controricorrente, che liquida in € 5.5 00,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario per NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME che ne ha fatto richiesta.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda