Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24218 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 24218 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12547/2020 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE; -ricorrente- contro
DA NOME COGNOME NOME e COGNOME, elettivamente domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che l e rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrenti-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 2660/2016 depositata il 12/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che :
1. in causa di scioglimento della comunione ordinaria su più immobili, tra NOME COGNOME – originario attore – e NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dell’originario convenuto NOME COGNOME il quale aveva proposto riconvenzionale di usucapione riguardo ad alcuni beni – la Corte di Appello di Venezia, con sentenza non definitiva n. 2660 del 2016, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato sciolta la comunione sul compendio, esclusi un capannone e un appartamento, dichiarava che il convenuto non aveva usucapito il capannone e non aveva diritto al rimborso delle spese di energia elettrica di cui alle bollette intestate alla snc RAGIONE_SOCIALE, relative allo stesso capannone, avendo il convenuto chiesto il rimborso delle spese dell’energia elettrica solo degli appartamenti. La Corte di Appello conferma invece la sentenza di primo grado in riferimento alla riconosciuta usucapione dell’appartamento posto in San Pietro di Feletto, individuato al catasto dal mappale 284 sub 6, e al diritto del convenuto al rimborso delle altre spese di energia elettrica di cui aveva preteso il rimborso. La Corte di Appello, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo e disponeva CTU per la formulazione di un progetto divisionale e per il calcolo dei conguagli al netto degli importi delle bollette per l’energia elettrica intestate alla RAGIONE_SOCIALE e relative al capannone. Con sentenza definitiva n. 975 del 2019, la Corte di Appello dichiarava che le statuizioni assunte con la sentenza non definitiva in punto di usucapione dell’appartamento e di spese di energia elettrica del capannone non potevano essere rimesse in discussione davanti a sé e che pertanto le richieste formulate in tal senso da NOME
COGNOME erano inammissibili, recepiva il progetto divisionale del CTU riguardo ai vari immobili e riguardo ai conguagli relativi alle spese di energia elettrica specificando, in riferimento a queste ultime, che le stesse erano state correttamente calcolate dal CTU scorporando dalla somma complessiva delle bollette intestate alla COGNOME NOME snc gli importi ‘relativi alle parti comuni’ del compendio, calcolati in base alla relativa ‘incidenza fissa media’ mensile .
NOME COGNOME ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe.
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che :
con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 329 c.p.c. ‘per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che COGNOME NOME avesse prestato acquiescenza alla decisione di primo grado con riferimento al riconoscimento dell’intervenuta usucapione per l’appartamento mappale 284 sub 6′;
con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 342 c.p.c. ‘per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che COGNOME NOME non avesse interposto uno specifico motivo di appello esteso anche all’usucapione dell’appartamento’ .
I due motivi possono essere esaminati assieme perché sono riferiti entrambi alla affermazione contenuta nella sentenza non definitiva – rispetto alla quale, come si legge nella sentenza definitiva, era stata fatta riserva di impugnazione – per cui, contro il capo della decisione di primo grado con il quale era stato riconosciuto che NOME COGNOME aveva usucapito l’appartamento di cui al mappale 284 sub 6, non era stato formulato alcun ‘specifico motivo di appello’ dato che COGNOME NOME aveva contestato le risultanze istruttorie assunte in primo grado ‘dilungandosi nell’analisi delle deposizioni riferite al laboratorio di falegnameria’ , senza censurare
‘la sentenza anche laddove ha riconosciuto l’usucapione della casa di abitazione’.
I motivi sono fondati.
Dalla lettura del primo e del secondo motivo di appello formulati dall’attuale ricorrente contro la sentenza di primo grado (esaminale l’atto di citazione in appello per la natura dei vizi lamentati) emerge che era stato chiesto alla Corte di Appello di riformare la decisione di primo grado nel senso di rigettare la domanda di usucapione svolta dalla controparte e di sciogliere la comunione tenuto conto di tutti i beni oggetto della comunione.
Riguardo poi al requisito di specificità dell’appello secondo il testo dell’art. 342 c.p.c. vigente al tempo, va ricordato che le Sez. Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 27199 del 16/11/2017, hanno affermato che ‘Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di ‘revisio prioris instantiae’ del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata’.
Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza di primo grado e dei motivi, primo e secondo, di appello si ha evidenza del fatto che le contestazioni erano riferite alle risultanze istruttorie relative a tutti i beni oggetto della ‘riconvenzionale di usucapione’ di NOME COGNOME e del fatto che l’appello prospettava una ricostruzione della realtà diversa da quella offerta dal Tribunale.
La Corte di Appello ha quindi errato nel ritenere che l’allora appellante non avesse censurato la decisione del Tribunale riguardo all’usucapione dell’appartamento.
Il primo e il secondo motivo di ricorso meritano accoglimento.
C on il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 279 c.p.c. in relazione all’art.360, primo comma, n.4 c.p.c. per avere la Corte di Appello con la sentenza definitiva deciso in contrasto rispetto a quanto statuito nella sentenza non definitiva, con conseguente violazione del giudicato interno sulla questione relativa al rimborso delle spese per l’approvvigionamento di energia elettrica. In particolare, il ricorrente prospetta un contrasto insanabile tra le due pronunce impugnate nella parte in cui la sentenza non definitiva aveva escluso il rimborso delle spese elettriche riportate nelle bollette intestate alla ditta RAGIONE_SOCIALE perché riferite ai consumi del capannone, mentre la sentenza definitiva ha conteggiato nel conguaglio anche le spese intestate alla società.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 183, comma 6, e dell’art. 194 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. per avere la Corte di Appello aderito ai conteggi del c.t.u. in punto di spese elettriche laddove invece la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare nulla la consulenza tecnica avendo il c.t.u. esteso l’esame ad un ambito non contenuto nel quesito e avendo il c.t.u. compiuto i conteggi sulla base di una documentazione non allegata dalla parte convenuta.
Il terzo e il quarto motivo restano assorbiti essendo la questione dei conguagli delle spese di elettricità dipendente dalla soluzione della questione riaperta per effetto dell’accoglimento dei primi due motivi di ricorso della attribuzione dell’appartamento di cui al mappale 284 sub 6.
In conclusione, i primi due motivi di ricorso devono essere accolti, il terzo e il quarto motivo vanno dichiarati assorbiti, la
sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa deve essere rimessa alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione, per il riesame della vicenda alla luce di quanto sopra statuito;
il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese dell’intero processo .
P . Q . M .
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda