Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30858 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30858 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36275/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 4614/2018 depositata il 15/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. – La RAGIONE_SOCIALE ricorre per sei motivi, illustrati da memoria, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.A., già Banca RAGIONE_SOCIALE.p.A., contro la sentenza del 15 ottobre 2018 con cui la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva respinto la domanda di essa ricorrente, originaria attrice, tendente ad ottenere la condanna della Banca al pagamento dell’importo di € 64.930,96 ed al risarcimento dei danni per inadempimento nella esecuzione del servizio di tesoreria che la Banca di RAGIONE_SOCIALE aveva svolto a seguito di aggiudicazione di gara di appalto nel 1992.
2. – RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
3. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., in relazione agli articoli 132 e 342 c.p.c., primo motivo di appello, difetto di specificità, declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, erroneità, motivazione carente o meramente apparente, nullità della sentenza, censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile il primo motivo del suo appello, assorbiti i rimanenti.
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., in relazione
all’articolo 112 c.p.c. e 1362 c.c., omessa pronuncia, motivazione carente o meramente apparente, nullità della sentenza.
Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 360, comma primo, numeri 3 e 5, c.p.c., in relazione agli articoli 112 e 132 c.p.c. e 1366 c.c., omessa pronuncia, motivazione carente o meramente apparente, nullità della sentenza.
Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 360, comma primo, numeri 3 e 5 c.p.c., in relazione agli articoli 112, 132 c.p.c. e 1367 c.c., omessa pronuncia, motivazione carente o meramente apparente, nullità della sentenza.
Il quinto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 360, primo comma, numeri 3 e 5 c.p.c. in relazione agli articoli 112, 132 c.p.c. e 1218, 1223 c.c., omessa pronuncia, nullità della sentenza, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto assorbito il secondo motivo, concernente l’esistenza dell’inadempimento contrattuale dedotto ed il quantum del risarcimento richiesto, in ragione dell’inammissibilità del primo motivo.
Il sesto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 360, primo comma, numeri 3 e 5 c.p.c. in relazione agli articoli 112, 132 c.p.c. e 2043 c.c., omessa pronuncia, nullità della sentenza, censurando la sentenza impugnata per non aver valutato la fondatezza della domanda di risarcimento sotto il profilo della violazione dell’articolo 2043 c.c.
RITENUTO CHE
4. – Il ricorso va respinto.
4.1. – Il primo mezzo è infondato.
4.1.1. – L’originaria attrice, la RAGIONE_SOCIALE, ha agito in giudizio nei confronti della banca e sostenuto che quest’ultima, nell’arco temporale in cui aveva esercitato il servizio di tesoreria per la preesistente RAGIONE_SOCIALE, aveva omesso di versare l’importo di complessivi 110.000.000 di lire, contrattualmente dovuto, ed aveva incamerato somme non dovute, concludendo per la condanna della convenuta al pagamento del complessivo importo a suo credito, quantificato in € 64.930,96, oltre accessori, ed inoltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per il complessivo importo di € 50.000,00.
Il Tribunale ha respinto la domanda, osservando, come rammenta anche la sentenza qui impugnata, che la procedura di licitazione privata, in esito alla quale, secondo la prospettazione attrice, sarebbero sorte le obbligazioni contrattuali che la banca avrebbe violato, non si era in effetti conclusa, essendo mancata la stipula della convenzione, pur espressamente prevista nel capitolato speciale per la gestione della tesoreria, con l’ulteriore precisazione che non poteva trovare applicazione il precetto dettato dall’articolo 70 della legge regionale Campania numero 63 del 1980, secondo cui nelle licitazioni private il verbale di aggiudicazione equivaleva a tutti gli effetti al contratto, giacché tale precetto era normativamente subordinato alla mancanza di una diversa volontà della pubblica amministrazione diretta alla costituzione successiva del vincolo negoziale, volontà nel caso di specie risultante appunto dal capitolato speciale, che contemplava la successiva stipula della convenzione.
Di qui il primo giudice ha osservato che i rigorosi vincoli formali disciplinanti l’attività contrattuale dello Stato e degli altri enti pubblici impedivano di desumere implicitamente la volontà di obbligarsi da fatti o atti o dalla deliberazione di organi interni, costituenti meri atti preparatori, di guisa che mancava il vincolo
negoziale tra le parti, e dunque difettava il fatto costitutivo della domanda attrice così come proposta.
A fronte di siffatto argomentare, la RAGIONE_SOCIALE ha formulato un primo motivo di appello volto ad evidenziare per un verso che, in caso di licitazione privata, il processo verbale di aggiudicazione definitiva equivale ad ogni effetto legale al contratto, e, per altro verso, che il contratto doveva ritenersi concluso in quanto la sottoscrizione dell’aggiudicatario era contenuta in un documento a sé, costituente accettazione di una proposta scritta formulata dall’ente.
Dopodiché il giudice d’appello ha dichiarato inammissibile la censura, per difetto del requisito di specificità, richiesto dall’articolo 342 c.p.c., sottolineando che essa, da ambo i versanti, non contrastava la ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata, sintetizzabile in ciò, che per il venire ad esistenza del vincolo negoziale non bastava l’aggiudicazione all’esito della licitazione, ma occorreva la convenzione, perché espressamente prevista dal capitolato speciale.
Il motivo di ricorso per cassazione ora in esame invoca per contro l’autorità di Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199, ed assume che, alla luce di essa, l’articolo 342, nel testo applicabile, risultante dalla riforma del 2012, non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere di formulazione di un « progetto di sentenza ».
4.1.2. – Ora, la censura così spiegata è infondata, giacché, se è vero che la decisione delle Sezioni Unite richiamata dalla ricorrente esclude che l’atto d’appello debba essere congegnato a mo’ di progetto di sentenza, è altrettanto vero che essa si colloca in pieno nella tradizione della giurisprudenza di questa Corte, la quale richiede che il motivo d’appello deve consentire al giudice dell’impugnazione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto
della censura proposta, enunciando – questo il punto – il perché la decisione del primo giudice sia errata.
La decisione del 2017 è stata difatti così massimata dall’Ufficio del Massimario di questa Corte: « Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ».
Ciò, come si è premesso, in continuità con quanto in precedenza affermato dalla S.C. – quando l’articolo 342 c.p.c. espressamente prevedeva, prima della riforma del 2012, il requisito della specificità – e cioè che l’appello non rappresenta più, nella configurazione datagli dal codice di rito, il mezzo per passare da uno all’altro esame della causa, secondo la nota formulazione chiovendiana, ma consiste in una revisio fondata sulla denunzia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata, sicché l’RAGIONE_SOCIALE è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole statuizioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame è chiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato.
Ha spiegato in proposito la SRAGIONE_SOCIALEC. che l’appello « deve contenere, ‘ i motivi specifici dell’impugnazione’. Il che sta ad indicare che l’atto d’appello non può limitarsi ad individuare le ‘statuizioni’ concretamente impugnate e cosi i capi di sentenza non ancora
destinati a passare in giudicato ex art. 329, cpv., c.p.c. ma deve contenere anche le argomentazioni dirette a confutare la validità delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della soluzione delle singole questioni su cui si regge la decisione … e, quindi, non può non indicare le singole ‘questioni’ sulle quali il giudice ad quem e chiamato a decidere …, sostituendo o meno per ciascuna di esse soluzioni diverse da quelle adottate in prime cure » (Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2005, n. 28498 ). L’appello, in altre parole, « è dato alla parte contro l’ingiustizia della sentenza di primo grado ed è rimessa alla stessa parte, per il principio dispositivo, la determinazione dei fatti nei quali l’ingiustizia si concreta, con la conseguenza della esigenza assoluta della motivazione, quale elemento inseparabile dalla postulazione dell’ingiustizia e con l’ulteriore conseguenza che, in difetto di tale motivazione del vizio denunciato, il giudice del gravame non può procedere alla revisio prioris instantiae» (Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2000, n. 16).
In tale ottica, è divenuto ius receptum , nella giurisprudenza della S.C., il principio secondo cui il requisito della specificità dei motivi di cui all’art. 342 c.p.c. postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’RAGIONE_SOCIALE, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. L’appello deve cioè necessariamente contenere una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata. Ciò -occorre rammentare -nonostante la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, dovendo anche in tal caso essere specificamente confutate le ragioni addotte dal primo giudice.
L’atto d’appello, ha ancora ripetuto la RAGIONE_SOCIALE, deve rivolgere alla sentenza impugnata « censure puntuali e precise », ovvero deve contenere la specificazione « sia pure in forma succinta, degli
errores attribuiti alla sentenza di primo grado » (tra le tante Cass. 22 gennaio 2001, n. 875; Cass. 5 agosto 2002, n. 11710; Cass. 16 dicembre 2005, n. 27727; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1707). I motivi dell’impugnazione – prima e dopo il 2012 – devono quindi non solo indicare il quantum appellatum , ma anche il quia : il motivo d’appello deve allora individuare le parti di cui l’RAGIONE_SOCIALE chiede la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo , da cui esse sono affette. In breve, si può allora dire schematizzando, il motivo di appello è specifico quando, esaminato ex ante , è idoneo a privare la sentenza impugnata della sua base logico-giuridica. Insomma, è come si diceva motivo specifico quello che, valutato ex ante , ossia prima ancora della verifica di fondatezza, possiede l’ attitudine a scardinare la ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata: la specificità si riassume dunque in ciò, tra il motivo e la sentenza impugnata deve correre una relazione di incompatibilità, di reciproca esclusione, nel senso che, ipotizzato il motivo come fondato, allora la sentenza impugnata è necessariamente errata.
Non è superfluo aggiungere che il concetto di specificità del motivo di appello, come emergente dalla giurisprudenza di questa Corte, e che il legislatore del 2022 ha non solo espressamente ripristinato ma anche ampiamente rafforzato, non manifesta alcunché di formalistico od eccessivamente rigido e severo, ed anzi esso costituisce valorizzazione dei poteri delle parti, il che è perfettamente in armonia con principi basilari del nostro processo civile, quali il principio dispositivo, che si realizza anche attraverso la necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ed il principio del contraddittorio.
4.1.3. – Il caso in esame, quindi, è un caso paradigmatico di inammissibilità per difetto del requisito di specificità, ove si consideri che il giudice di primo grado:
-) ha osservato che la domanda attrice si fondava sulla deduzione di un inadempimento perpetrato dalla banca in violazione del contratto stipulato tra le parti;
-) ha aggiunto che tra le parti non poteva dirsi stipulato alcun contratto, dal momento che alla aggiudicazione, all’esito di licitazione privata, non era seguita la stipulazione della convenzione espressamente contemplata dal capitolato speciale;
-) ha precisato che l’aggiudicazione non poteva sostituire il contratto, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale, giacché quest’ultima escludeva il caso in cui l’amministrazione avesse espressamente previsto, come nel caso oggetto del contendere, la stipulazione di esso successivamente alla aggiudicazione.
A fronte di ciò la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con il primo mezzo, ha posto in evidenza: i) che l’aggiudicazione faceva le veci della stipulazione del contratto; ii) che la banca aveva manifestato per iscritto la volontà di obbligarsi in accettazione della proposta contrattuale proveniente dall’amministrazione.
Orbene, siffatti argomenti, come si diceva in precedenza riguardati ex ante , non privavano affatto la sentenza del Tribunale, impugnata in appello, della sua base logico giuridica, giacché non sfioravano per nulla la ratio decidendi svolta dal primo giudice, incentrata sul rilievo che, in ossequio alla legislazione regionale, laddove l’amministrazione, come nel caso esaminato, richiede che alla aggiudicazione in esito a licitazione privata debba seguire la stipulazione della convenzione, allora è con tale stipulazione che il contratto viene ad esistenza. In altri termini, l’ipotetica astratta fondatezza delle censure dell’RAGIONE_SOCIALE era nondimeno compatibile con la conformità a diritto della decisione censurata: i.e. , i motivi rivolti contro di essa non erano specifici. E ciò, ovviamente, non ha nulla a che vedere con il porre a carico dell’RAGIONE_SOCIALE la redazione di un progetto di sentenza, redazione la cui doverosità le Sezioni
Unite, secondo un’impostazione che pienamente si condivide , hanno escluso.
Al contrario, invocando l’aggiudicazione, quale atto sostitutivo del contratto, e la manifestazione di volontà, risultante da atto scritto, della banca, l’RAGIONE_SOCIALE, lungi dal porre il giudice dell’impugnazione al cospetto dell’errore commesso dal giudice di primo grado, gli ha sollecitato una nuova statuizione, di segno diverso da quella impugnata, non per il tramite della demolizione della ratio decidendi adottata nella sentenza del Tribunale, ma del rinnovato esame dei medesimi argomenti che il primo giudice aveva già scrutinato e disatteso: e cioè l’RAGIONE_SOCIALE ha formulato una censura radicalmente estranea al modello della revisio , in conformità al dato vigente, ma armonica a quello del novum iudicium , che si compendia nella sola manifestazione di volontà di non prestare acquiescenza alla decisione impugnata, senza che occorra spiegare perché, esattamente, il giudice di primo grado abbia sbagliato.
4.2. – Il secondo, terzo e quarto mezzo sono inammissibili.
Essi si appuntano contro la motivazione della Corte d’appello, laddove essa ha mostrato di recepire e condividere quanto già ritenuto dal Tribunale: ma sono inammissibili i motivi svolti nel merito dal giudice d’appello quando questi, come nel caso in esame, abbia adottato una statuizione di inammissibilità (Cass., Sez. Un., 14 marzo 1990, n. 2078; Cass. Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840, e da ult., nella giurisprudenza delle sezioni unite, Cass. sez. Un., 1° febbraio 2021, n. 2155, che a propria volta richiama Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2013, n. 24469; Cass. 19 dicembre 2017, n. 30393; Cass. 4 gennaio 2017, n. 101).
4.3. – Il quinto mezzo è infondato.
Come si è detto, il giudice di appello ha ritenuto inammissibile perché generico l’appello rivolto contro la statuizione di primo grado secondo cui tra le parti non poteva dirsi esistente alcuna relazione contrattuale, sicché il mezzo concernente l’esistenza di un inadempimento contrattuale, e del conseguente danno da inadempimento, che all’evidenza presuppone l’esistenza di un contratto, era effettivamente assorbito.
4.4. – L’ultimo mezzo è inammissibile.
A parte il fatto che la questione dell’applicabilità alla controversia in esame dell’articolo 2043 c.c. risulta essere stato sollevato per la prima volta in questa sede di legittimità, è sufficiente osservare che la domanda di pagamento di quanto dovuto in forza di un contratto e di risarcimento del danno determinato dall’inadempimento di esso è radicalmente diversa per causa petendi dalla domanda di risarcimento del danno aquiliano, cosicché, se il giudice d’appello avesse pronunciato la condanna della banca sulla base di detta norma sarebbe incorsa in una macroscopica violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto il pronunciato.
5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquid ate in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis . Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 7 settembre 2023.