Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11161 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11161 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
Oggetto: appello specificità dei motivi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6466/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Siracusa, INDIRIZZO – ricorrente –
contro
Comune RAGIONE_SOCIALE Rosolini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 1751/2019, depositata il 18 luglio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, depositata il 17 luglio 2019, che ha
dichiarato inammissibile, ex art. 342 cod. proc. civ., l’ appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa, sez. dist. di Avola, che aveva respinto le domande risarcitorie e/o ripristinatorie dello stato dei luoghi proposte in relazione alla illegittima e/o illecita occupazione e utilizzazione di un suo terreno, interessato da lavori non autorizzati eseguiti dal comune di Rosolini;
la Corte di appello ha dato atto che il giudice di prime cure aveva respinto le domande attoree in quanto il terreno era gravato da servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell’ente locale, aveva accertato il relativo diritto;
quindi, ha dichiarato inammissibile il gravame interposto rilevando il difetto di specificità dei relativi motivi;
il ricorso è affidato a due motivi;
resiste con controricorso il Comune di Rosolini;
il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia , con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 342, primo comma, cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata erroneamente ritenuto inammissibile il (secondo) motivo di appello;
evidenzia, sul punto, che le censure alla sentenza appellata possono essere espresse anche in forma indiretta e con giudizio contrario e parallelo;
il motivo è fondato;
-l’art. 342 , primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. nella l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile al caso in esame ratione temporis , dispone che « L’ appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 163. L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione
delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata»;
-è stato autorevolmente affermato che tale disposizione va interpretata nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (così, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; vedi, anche Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2022, n. 36481);
quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili, senza essere, dunque, tenuto né a delineare un «progetto alternativo di sentenza» di risoluzione della controversia, né a rispettare particolari forme sacramentali o comunque vincolate, attesa la natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
sotto altro profilo, si osserva che è regola generale quella per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un’ipotesi residuale;
orbene, nel caso in esame, dall’illustrazione del motivo di ricorso si evince che con l’atto di appello, riprodotto negli stralci ritenuti maggiormente rilevanti, l’appellante aveva aggredito in modo puntuale l’accertamento operato dal giudice di primo grado in ordine alla sussistenza del requisito per la costituzione della servitù della messa a
disposizione del terreno in favore di una generalità indifferenziata di cittadini;
aveva, su punto, rilevato di aver delimitato tale terreno con segni permanenti e visibili e contraddistinto la natura privata con apposito cartello e aveva aggiunto di aver consentito il passaggio pedonale solo ai proprietari di terreni limitrofi ed esclusivamente in via saltuaria e per ragioni di buon vicinato;
aveva , inoltre, osservato l’inconcludenza, a tali fini, dell’inserimento della relativa particella nell’elenco delle vie pubbliche e indicato precedenti giurisprudenziali a sostegno della sua tesi;
la Corte di appello ha sostenuto che l’impugnazione non contiene l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle circostanze da cui deriva la violazione della legge, « né … alcuna argomentazione contraria all’articolata motivazione del giudice di prime cure» , evidenziando, in particolare, che l’appellante non si era confrontato con l’affermazione del Tribunale secondo la quale la consulenza tecnica d’ufficio svolta nel relativo procedimento cautelare aveva accertato che «dallo stralcio planimetrico del rilievo aerofotogrammetico risalente al 1982 risultava che il bene de quo era destinato a strada pubblica da più di venti anni»;
una siffatta conclusione non è condivisibile, atteso che, in primo luogo, lo stralcio dell’appello riprodotto consente di ritenere sufficientemente individuata sia la parte del provvedimento aggredita dall’appello, ossia quella con cui era stata accertata la messa a disposizione del terreno in favore di una generalità indifferenziata di cittadini, sia le circostanze di fatto che, erroneamente accertate, hanno condotto alla dedotta violazione di legge;
in secondo luogo, non può negarsi che, sul punto, l’appello presenti un’argomentazione contraria a quella fatta propria dal Tribunale, non essendo necessaria una espressa critica della concludenza dei singoli elementi probatori valorizzati nella sentenza impugnata laddove, come
nel caso in esame, una siffatta critica emerga dal tenore complessivo del gravame e, in particolare, dalla richiesta di una valutazione ex novo delle prove già raccolte e di quelle ulteriori di cui si chiede l’acquisizione ;
infatti, qualora l’atto d’appello denunci l’erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti è sufficiente, al fine dell’ammissibilità dell’appello, l’enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l’impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (cfr. Cass. 4 novembre 2020, n. 24464);
-all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento del secondo, con cui si deduce la violazione degli artt. 112 e 342, primo comma, cod. proc. civ. in ordine alla declaratoria di inammissibilità del terzo e del quarto motivo di appello, subordinati all’accoglimento del secondo, in quanto vertente su questione strettamente conseguenziale;
la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con riferimento al motivo del ricorso accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 marzo 2024.
Il Presidente