Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4022 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4022 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36422 R.G. anno 2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliata presso l’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE Credit Management Bank, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE ;
intimate avverso la sentenza n. 257/2019 depositata il 24 aprile 2019 della Corte di appello di Trieste.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023
dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Udine, pronunciando su alcuni rapporti bancari oggetto di garanzia personale, ha accolto il ricorso per ingiunzione proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti della debitrice principale RAGIONE_SOCIALE e degli eredi del fideiussore NOME COGNOME.
Una di tali eredi, NOME COGNOME, cui era stato intimato il pagamento delle somme di euro 80.580,32 e di euro 110.179,32, ha proposto opposizione.
Nella resistenza di RAGIONE_SOCIALE il Tribunale ha rilevato la mancata produzione di tutti i documenti depositati nella fase monitoria e ha conseguentemente accolto l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo.
─ In sede di gravame la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza di primo grado. Pur ritenendo che i documenti prodotti in uno con la domanda di ingiunzione erano rimasti nella sfera di cognizione del Giudice dell’opposizione, essendo per ciò insuscettibili di esame, ha rilevato che la parte appellante «si era limitata a un richiamo generico dei precedenti atti difensivi, senza precisare a quali mezzi intendeva affidare la verifica della scrittura privata tempestivamente disconosciuta in prime cure e senza svolgere ulteriori istanze volte a provare altrimenti l’esigibilità del proprio credito nei confronti dell’opponente».
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE , società, quest’ultima, che si è resa cessionaria del credito azionato in via ingiuntiva. Non vi sono controricorrenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione
dell’art. 346 c.p.c.. Si deduce che chi impugna la sentenza di primo grado insistendo per l’accoglimento delle domande già spiegate non ha l’onere di reiterare le istanze istruttorie relative, posto che la riproposizione di tali istanze è insita nella richiesta di accoglimento delle domande di merito.
Col secondo mezzo sono denunciate la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 183 e 342 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost.. Secondo la ricorrente, la Corte di appello avrebbe impropriamente trascurato di considerare che il Tribunale di Udine aveva omesso qualsiasi valutazione in ordine al merito della controversia; inoltre, a suo avviso, l’appellante il quale impugni la sentenza che abbia dichiarato assorbito una data domanda non ha l’onere di formulare uno specifico motivo di gravame sulla questione assorbita, potendosi limitare a riproporla nel rispetto dell’art. 346 c.p.c..
– I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, siccome attinenti alla medesima questione, sono infondati.
La ricorrente fa questione della mancata ammissione di istanze istruttorie formulate in primo grado e funzionali alla verificazione della scrittura privata disconosciuta.
Premesso che nella fattispecie non ricorre alcuna ipotesi di assorbimento, quanto – semmai – un implicito apprezzamento del Giudice di primo grado quanto all’irrilevanza delle prove dedotte dalla convenuta opposta, deve prestarsi adesione al principio, enucleato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (Cass. 9 giugno 2023, n. 16420; in senso conforme: Cass. 23 marzo 2016, n. 5812; Cass. 25 novembre 2003, n. 17904; Cass. 4 aprile 2003, n. 5308; Cass 25 novembre 2002, n. 16573; Cass. 26 ottobre 2000, n. 14135; cfr. pure Cass. 24 novembre 2015, n. 23978, secondo cui
l’appellante che intende ottenere il riesame delle istanze istruttorie non ammesse o non esaminate in primo grado ha l’onere, in ragione dell’effetto devolutivo dell’appello, di reiterarle nell’atto introduttivo del gravame ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c.).
– Il ricorso deve essere dunque respinto.
Non è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione