Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34569 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34569 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13196-2022 proposto da:
COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 17/2022 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 12/04/2022 R.G.N. 108/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME adiva il Tribunale di Campobasso deducendo di essere stata assunta a far data dal 29.6.2012 alle
Oggetto
Retribuzione rapporto privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/11/2025
CC
dipendenze della RAGIONE_SOCIALE con contratto a tempo indeterminato prima part- time e poi a tempo pieno, con qualifica di impiegata e inquadramento, dapprima, nel IV livello e poi dall’1.1.2014 nel III livello; di avere osservato un orario che spesso oltrepassava quello ordinario e di avere percepito un compenso inferiore alle previsioni contrattuali; concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della datrice di lavoro al pagamento, in proprio favore, della somma di euro 84.593,50 e nella diversa misura risultante in giudizio.
Nel contraddittorio tra le parti, l’adito Tribunale rigettava le domande.
La Corte di appello di Campobasso, con la sentenza n. 17 del 2022, confermava la pronuncia di primo grado rilevando, premessa la ammissibilità del gravame, in primo luogo, che la decisione di primo grado, in merito al rigetto della richiesta di pagamento delle trasferte formulata dalla lavoratrice era passata in giudicato per mancata impugnazione sul punto; in secondo luogo, che la originaria ricorrente, in merito alla istanza di superiore inquadramento, aveva allegato in modo estremamente sintetico le mansioni svolte, senza alcuna comparazione tra quelle espletate e quelle rivendicate; in terzo luogo, quanto al lavoro straordinario, che le deduzioni erano del tutto generiche atteso che non era stato indicato l’orario ulteriore svolto in più.
Avverso la sentenza di secondo grado NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui resisteva con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380bis .1 c.p.c..
Ragioni della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., sostenendo la erronea statuizione dei giudici di merito in ordine alla ritenuta genericità dei fatti esposti, a fondamento delle azionate pretese, senza però esaminare l’atto nel suo complesso, tanto è che il resistente si era regolarmente difeso.
Con il secondo motivo si censura il vizio e l’omesso esame circa un punto decisorio che è stato oggetto di discussione delle parti, ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., in ordine alle trasferte effettuate con allegazione dei relativi conteggi, all’orario osservato e alle mansioni espletate.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., in merito alla richiesta di pagamento del lavoro straordinario, avendo essere ricorrente prodotto la timbratura degli orari realmente prestati, così provando l’ammontare delle ore di lavoro espletate in eccedenza alle 40 ore settimanali contrattualmente previste.
Con il quarto motivo si contesta la parte della sentenza ove si è ritenuto che fosse passato in giudicato la statuizione di primo grado con cui era stata respinta la richiesta di pagamento per le trasferte effettuate, essendo stata impugnata, con l’appello , tutta la pronuncia di primo grado.
Il motivi, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati nei termini di cui in motivazione.
E’ opportuno premettere che quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata,
sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.) (cfr. per tutte Cass. Sez. Un. n. 8077/2012).
Inoltre, va osservato che, in tema di ricorso per cassazione, l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina “ex se” l’inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 14026/2012).
Orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, relativamente alla richiesta di condanna del datore di lavoro
al pagamento delle differenze retributive tra il livello di inquadramento formale e quello rivendicato, la lavoratrice avesse omesso, in un contesto in cui le mansioni svolte erano state indicate in modo estremamente sintetico, di effettuare qualsiasi tipo di comparazione tra le mansioni asseritamente espletate e quelle attinenti il superiore profilo professionale richiesto; e anche le deduzioni in merito alla pretesa riguardante il lavoro straordinario sarebbero state (ad avviso della Corte territoriale) del tutto generiche, senza indicazione dell’orario ulteriore in più svolto.
Questa S.C. (Cass. n. 17991/2018) ha specificato che, in tema di domanda giudiziale, non è necessario che l’allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essere individuata attraverso un esame complessivo dell’atto, senza che occorra l’uso di formule sacramentali o solenni, desumendola anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito.
Nella fattispecie in esame, come si evince dal contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, la ricorrente, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di seconde cure, ha specificato quando e come era stata assunta dalla datrice di lavoro; la qualifica di addetta controllo qualità dati rivestita e l’inquadramento preliminare nel IV livello; l’orario di lavoro svolto; le mansioni espletate relative al III livello e i luoghi di lavoro; la retribuzione ricevuta, come da buste paga, senza che fosse compreso il lavoro straordinario e le trasferte; ha anche indicato il contratto collettivo che doveva essere applicato. Sotto il profilo probatorio, la ricorrente ha
prodotto le buste paga e i conteggi relativi alle pretese vantate nonché le timbrature per giustificare le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto alle 40 ore settimanali, articolando prova testimoniale sul punto.
Quanto, infine alle trasferte, deve rilevarsi che, con l’atto di appello era stata impugnata tutta la sentenza di primo grado, anche per le ore prestate fuori sede, ribadendo le conclusioni di primo grado e richiamando la documentazione prodotta riguardante sia i chilometri realmente percorsi (al di fuori della sede di lavoro individuata nel Comune di Campobasso) sia i tickets firmati e timbrati dai funzionari dell’Ente.
Ritiene, quindi, questa Corte, alla luce dei principi sopra richiamati e attraverso un esame degli atti processuali, che non vi erano gli estremi per respingere la domanda per genericità delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della stessa né per ritenere essersi formato un valido giudicato sul capo relativo alla pretesa riguardante il riconoscimento del diritto alla indennità di trasferta.
Alla stregua di quanto esposto la gravata sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, che – tenendo conto dei citati principi di diritto – tratterà la causa nel merito, e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
L’accoglimento dei motivi di ricorso rende superflua la rinnovazione della comunicazione della fissazione dell’odierna udienza camerale alla ricorrente NOME COGNOME nei cui confronti essa non si è perfezionata.
Come già statuito a riguardo da questa S.C. (cfr. Cass. n. 15106/13; cfr. altresì, Cass. n. 6826/2010; Cass. n. 2723/2010; Cass. n. 18410/2009), il rispetto del diritto
fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa e dal diritto a partecipare al processo in condizioni di parità.
Ne deriva che, acclarata la fondatezza del ricorso in oggetto alla stregua delle considerazioni sopra svolte, sarebbe comunque vano disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione di una comunicazione non andata a buon fine, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio in termini di garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti.
PQM
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la impugnata sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26.11.2025
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME