Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21810 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21810 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13521/2022 R.G. proposto
da
COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , domicilio digitale presso PEC caloEMAIL rappresentati e difesi dall’avvocato NOMECOGNOME
-ricorrenti – contro
Oggetto: Contratti bancari – Conto corrente – Interessi – Tasso-soglia – Superamento – Verifica – Criterio – Istruzioni Banca d’Italia
R.G.N. 13521/2022
Ud. 08/07/2025 CC
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 607/2022 depositata il 14/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/07/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 607/2022, pubblicata in data 14 marzo 2022, la Corte d’appello di Bologna, nella regolare costituzione dell’appellata BPER BANCA RAGIONE_SOCIALE (già Unipol Banca SpARAGIONE_SOCIALE e con l’intervento di RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 898/2016, pubblicata in data 9 agosto 2016, la quale, a propria volta, aveva respinto l’opposizione proposta dai medesimi RAGIONE_SOCIALE -quale obbligata principale – NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE -quali fideiussori -avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei loro confronti da Unipol Banca SpA per la complessiva somma di €
50.157,60, oltre interessi, per scoperto alla data del 15 novembre 2012 del conto corrente ordinario n. 01/102/535.
Nel corso del giudizio di appello, la causa è stata interrotta per l’intervenuto fallimento di RAGIONE_SOCIALE ed è stata riassunta da BPER BANCA S.P.A., nella quale nel frattempo Unipol Banca si era fusa per incorporazione.
È poi intervenuta ex art. 111 c.p.c. RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria del credito per effetto del trasferimento da parte di RAGIONE_SOCIALE.P.A. del compendio aziendale costituito, tra l’altro, dal portafoglio crediti della banca classificati a sofferenza, tra i quali quello nei confronti degli odierni ricorrenti.
Per quanto ancora rileva nella presente sede, la Corte d’appello ha disatteso il motivo di gravame col quale si censurava la decisione di prime cure sia per non aver accolto le deduzioni circa il superamento del tasso soglia di legge sia per aver escluso che il conto corrente godesse di un affidamento.
La Corte, infatti, ha ritenuto di disattendere il criterio di calcolo individuato dai ricorrenti, affermando la necessità di attenersi sul punto alla formula dettata dalla Banca d’Italia, mentre ha rimarcato l’assenza di un contratto di affidamento e quindi la prova dello stesso, non essendo stato prodotto neppure il contratto di conto corrente che avrebbe dovuto contenere il regolamento economico di un futuro contratto di apertura di credito.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna ricorrono NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE È rimasta intimata BPER BANCA S.P.A.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 644 c.p. e artt. 1 e 2 Legge n. 108/1996.
La decisione impugnata viene censurata nella parte in cui ha ritenuto di fare applicazione delle formule dettate dalla Banca d’Italia nella determinazione dei tassi medi per la individuazione del tasso soglia.
Argomentano i ricorrenti che tali formule sarebbero inidonee a consentire di verificare il rispetto dell’art. 644 c.p., in quanto inizialmente non avrebbero fatto applicazione del principio di onnicomprensività degli oneri.
In particolare, deducono che tali formule ometterebbero alcune voci nella determinazione del TEGM, laddove, per contro, sarebbe tutto ciò che invece è ricompreso nel TAEG a dover essere computato nella determinazione del TEGM.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebbe ‘omesso una adeguata e approfondita analisi dei documenti prodotti già nel primo grado del giudizio’ .
Argomenta, in particolare, il ricorso che era stata la stessa originaria convenuta a produrre il contratto di conto corrente nel quale erano contenute previsioni in ordine al l’ipotesi di apertura di credito
nonché l’indicazione di condizioni economiche ‘chiaramente riconducibili ad un rapporto di affidamento, le quali non avrebbero motivo di essere indicate in un rapporto di conto corrente non affidato’ .
Deducono, infine, i ricorrenti, che ‘l’esistenza dell’affidamento in conto corrente può essere desunta dagli estratti conto consegnati dalla Banca al cliente e versati in atti, dai quali può emergere una frequente situazione di scoperto di conto senza alcuna pattuizione scritta tra le parti (c.d. fido di fatto) e senza che siano intervenuti inviti da parte della Banca al rientro, altresì dalla contemporanea applicazione di un tasso debitore e di una commissione di massimo scoperto entro un determinato ammontare e, al contempo, di un ulteriore tasso debitore e di una commissione di massimo scoperto oltre suddetto ammontare ‘ .
I motivi di ricorso sono, nel loro complesso, inammissibili.
2.1. In relazione al primo motivo, si deve osservare che lo stesso presenta una radicale carenza sul piano del rispetto del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. e, conseguentemente, si rivela inidoneo a censurare adeguatamente la decisione impugnata.
Si deve osservare, in primo luogo, che il motivo viene in parte a basare le proprie argomentazioni sul postulato dell’esistenza di un’apertura di credito la cui conclusione è stata invece esclusa dalla Corte territoriale, con affermazione che -come ci si appresta a vedere -è stata censurata dai ricorrenti in modo inadeguato.
E vidente, quindi, che l’insieme delle argomentazioni dei ricorrenti si trova a subire già un primo significativo vulnus nel momento in cui si viene a constatare l’infondatezza di una delle premesse di base dell e argomentazioni medesime.
Ulteriormente, è inevitabile rilevare che il ricorso viene ad omettere persino una puntualizzazione fondamentale, e cioè se il dedotto superamento del tasso soglia fosse originario o si fosse invece
verificato nel corso del rapporto, nota essendo la posizione di questa Corte in tema di superamento sopravvenuto del tasso soglia (Cass. Sez. U – , Sentenza n. 24675 del 19/10/2017; Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 24743 del 17/08/2023).
Ancora più radicalmente, anzi, il motivo si limita a censurare in via astratta il ricorso alle istruzioni della Banca d’Italia ai fini della valutazione del superamento o meno del tasso soglia di legge, ma non svolge alcuna concreta e specifica comparazione tra gli esiti dell’applicazione del criterio oggetto di censura ed il risultato che si verrebbe invece a conseguire per effetto dell’applicazione del diverso criterio genericamente prospettato dallo stesso ricorso.
Le carenze sin qui evidenziate, in realtà, costituiscono solo dei meri esempi di un impianto argomentativo che risulta, in tutto il proprio complesso, irrimediabilmente privo della necessaria specificità ex art. 366 c.p.c., sol che si consideri, ancora, che il motivo omette completamente di indicare puntualmente tutti quegli elementi -tasso di interesse originariamente pattuito; periodi delle variazioni unilateralmente effettuate dalla banca; tassi soglia vigenti originariamente e nei periodi predetti, per la tipologia di contratto di conto corrente bancario -la cui specificazione sarebbe stata imprescindibile per consentire a questa Corte di ponderare la effettiva decisività della censura.
2.2. Almeno duplice è il profilo di inammissibilità del secondo motivo.
In primo luogo, si deve rilevare che, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2017, trova applicazione il disposto di cui all’art. 348ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste
a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L – Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).
In secondo luogo, l’esame del motivo viene ad evidenziare che ciò che è oggetto di censura risulta essere la complessiva valutazione delle prove documentali da parte del giudice di merito, il quale ha ritenuto di escludere l’esistenza di idonei elementi per affermare la presenza di un’apertura di credito.
Ebbene, al di là dell’ulteriore rilievo che il ricorso omette una ulteriore, ma necessaria, specificazione – e cioè se il rapporto in essere fosse stato concluso in epoca anteriore o posteriore alla vigenza dell’art. 3, Legge n. 154/1992 non si può che rilevare l’inammissibilità di un motivo che viene a sollecitare a questa Corte di rinnovare quella valutazione delle prove che è invece riservata al giudice di merito (Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Cass. Sez. 3 Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima