Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30473 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30473 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10250-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME, NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 3555/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/10/2021 R.G.N. 1642/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Oggetto contributi
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 14/11/2025
CC
In riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza n.3555/21, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’opposizione promossa da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), nonché dai suoi legali rappresentanti NOME COGNOME e NOME COGNOME, avverso un verbale ispettivo e il successivo avviso di addebito emesso dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e avente ad oggetto una pretesa contributiva relativa a vari lavoratori assunti con contratto in Francia e inviati nel villaggio turistico di Kamarina (Catania) a svolgere mansioni di animatori turistici.
Riteneva la Corte che il distacco dei lavoratori fosse legittimo, poiché l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva mai mosso contestazione -secondo la procedura obbligatoriamente prevista dal Regolamento CE n.987/09 -ai certificati TARGA_VEICOLO prodotti, che attestavano il versamento della contribuzione previdenziale in Francia.
Avverso la sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE ricorre per un motivo.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. per essere incorsa la sentenza impugnata in vizio di ultrapetizione. La Corte aveva annullato per intero l’avviso di addebito, nonostante fosse passata in giudicato la questione della assenza del certificato di agibilità della società odierna
contro
ricorrente. La contestazione di lavoratori c.d. in nero per assenza di certificato di agibilità era contenuta nel verbale ispettivo fondante l’avviso di addebito; in primo grado il tribunale aveva respinto l’opposizione in merito e la società non aveva impugnato la sentenza su tale punto, proponendo appello soltanto riguardo al tema del distacco dei lavoratori.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
In particolare, dal motivo non è dato evincere che la questione giuridica dell’assenza di certificato di agibilità sia autonoma e indipendente nell’economia dell’importo dell’avviso di addebito, cioè che tale questione abbia implicato l’addebito di una som ma diversa e ulteriore rispetto alla somma richiesta nello stesso avviso a titolo di evasione contributiva per asserita illegittimità del distacco.
Il ricorso non specifica se: a) la mancanza del certificato di agibilità si riferisse a lavoratori diversi da quelli cui si riferiva la contestazione di illegittimità del distacco; b) quale specifico importo la prima questione veicolava rispetto al totale dell’addebito contenuto nell’avviso e quale specifico importo veicolava invece la seconda questione.
In mancanza di tali elementi, la differenza di questione di diritto non implica di per sé vizio di ultrapetizione, poiché non è possibile escludere che la tematica del distacco sia, dal punto di vista logico-giuridico, assorbente dell’altra, sì che l’accog limento della prima determini l’assorbimento della seconda e quindi l’annullamento dell’avviso d’addebito per l’intero suo importo.
Il ricorso nemmeno riporta in modo compiuto il contenuto dell’avviso di addebito e del verbale d’ispezione, limitandosi a trascrivere un breve stralcio di quest’ultimo da cui emerge la duplic e contestazione (mancanza di certificato di agibilità e illegittimità del distacco), ma senza che sia possibile evincere dal tenore dello stralcio trascritto in quali termini ciascuna delle due contestazioni si sia poi riverberata sull’importo finale dell’addebito: se cias cuna sia stata o meno indipendente dall’altra e abbia portato a un debito distinto, di modo che l’avviso di addebito sia la somma di due diverse quote riferibili, ciascuna, alla singola contestazione.
L’inammissibilità del ricorso determina la condanna alle spese secondo soccombenza.
i sensi del d.P.R. n. 115
del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.