Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13403 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13403 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1716-2023 proposto da:
NOME COGNOME, NOME, COGNOME NOME, in qualità di eredi di NOME, domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2991/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/09/2022 R.G.N. 4623/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Oggetto
Riassunzione del processo
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/02/2024
CC
Rilevato che:
La Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello proposto da NOME COGNOME, ha condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME, in solido, al pagamento in favore della COGNOME della somma di euro 13.942,89, oltre accessori, a titolo di differenze retributive in relazione all’attività di bracciante agricola avventizia dalla stessa svolta nel periodo dal 31 ottobre 1992 al 10 gennaio 2003.
La Corte territoriale, per quanto rileva, ha ritenuto (contrariamente al tribunale che aveva dichiarato nullo il ricorso in riassunzione per genericità) che l’atto di riassunzione della COGNOME nei confronti degli eredi, a seguito dell’interruzione del giudizio di primo grado per la morte del sig. NOME COGNOME, contenesse elementi sufficienti alla identificazione della domanda; che, in particolare, era ‘identificato il rapporto di lavoro agricolo, (erano) identificati sia il datore di lavoro che il prestatore di lavoro; (era) indicato il periodo di lavoro e cioè dal 31.10.1992 al 10.1.2003 e (erano) riportati sia il petitum che la causa petendi. È stata espressa la volontà di riassumere il giudizio con l’accoglimento della proposta domanda nei confronti degli eredi’.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. NOME COGNOME ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 4. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,
come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 303, secondo comma, c.p.c. e dell’art. 125 disp. att. c.p.c., degli artt. 156 e 414 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per avere la Corte di merito escluso la nullità dell’atto di riassunzione del giudizio sebbene lo stesso contenesse ‘esclusivamente elementi relativi alla identificazione del procedimento pendente, il nominativo delle parti e i riferimenti generici del giudizio, senza nulla aggiungere circa gli estremi della domanda’ (ricorso per cassazione, p. 9). Si assume, inoltre, che la Corte di merito abbia male interpretato il ricorso in appello, che non criticava la sentenza di primo grado per erronea dichiarazione di nullità dell’atto di riassunzione bensì per vizi inerenti alla dichiarazione di interruzione del processo.
Preliminarmente, deve darsi atto dell’eccezione sollevata nel controricorso, di difetto di legittimazione ad impugnare di NOME per carenza di interesse in quanto la stessa non è destinataria della pronuncia di condanna adottata dalla Corte d’ap pello.
L’eccezione è fondata atteso che, sebbene la sig.ra NOME sia stata parte del giudizio di appello (rimasta contumace), la sentenza di condanna è stata pronunciata dalla Corte territoriale esclusivamente nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME. Né sul punto della mancata pronuncia nei confronti della COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione. La COGNOME, quindi, non ha interesse ad impugnare poiché l’interesse ad impugnare una sentenza si ricollega ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio (v. Cass. n. 17905 del 2008; n. 8465 del 2004), requisito nella specie mancante. Dal che discende l’inammissibilità del ricorso dalla stessa proposto.
Deve, inoltre, darsi atto dell’eccezione di inammissibilità del controricorso, sollevata dai ricorrenti nella memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., perché depositato dopo oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso.
Anche questa eccezione è fondata.
Ai sensi dell’art. 370 c.p.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ‘La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. In mancanza, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale’.
In base a quanto disposto dall’art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 149 del 2022, la modifica introdotta ha ‘effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data’.
Tale modifica trova applicazione nel procedimento in oggetto poiché il ricorso per cassazione è stato notificato il 17 gennaio 2023. Deve quindi dichiararsi inammissibile per tardività il controricorso depositato il 28.2.2023 (il termine di 40 giorni s cadeva il 26.2.2023), a nulla rilevando l’esecuzione della notifica del controricorso in data 24.2.2023, trattandosi di adempimento diverso da quello richiesto dal novellato art. 370 c.p.c. L’inammissibilità del controricorso rende inammissibile la memoria depositata dalla parte intimata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. (v. Cass. n. 23921 del 2020).
Tanto premesso, il motivo di ricorso è inammissibile.
Esso si fonda sul contenuto dell’atto di riassunzione del giudizio che si assume non conforme ai requisiti richiesti dagli artt. 303 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. senza, tuttavia, che siano rispettate le prescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c. Il ricorso in riassunzione non è trascritto, nemmeno nelle parti essenziali (è riportata un’unica frase a
5 del ricorso per cassazione) e neppure è depositato in allegato al ricorso in oggetto.
Il principio di specificità del ricorso per cassazione, doverosamente modulato in conformità al principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, e alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), esige, comunque , che l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (v. Cass. n. 12481 del 2022; Cass., S.U. n. 8950 del 2022). Adempimenti del tutto omessi nel caso in esame, sebbene essenziali a supporto delle censure mosse, tutte incentrate sul contenuto, che si assume generico, dell’atto di riassunzione e sull’errata lettura data dai giudici di appello.
Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si fa luogo alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione della tardiva costituzione della controparte.
L’inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei
ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 27 febbraio 2024