Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1619 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 1619  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso di cui al procedimento nr. 9018/2017 proposto da: RAGIONE_SOCIALE,  in  persona del legale rappresentante p.t. , rappresenta e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t. ,  rappresentat o  e  difeso  dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) per procura in calce al controricorso
controricorrente
avverso il decreto nr. 1034/2017, depositato in data 11/3/2017, del Tribunale di Verona;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 25/6/2024 giugno 2024 dal cons. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
 Il  Tribunale  di  Verona ,  con  decreto  dell’11  marzo  2017,  ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall.  proposta da RAGIONE_SOCIALEdi RAGIONE_SOCIALE contro il decreto di esecutività dello stato passivo del RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’ammissione in privilegio, ai sensi degli artt. 2770 e 2777 c.c.,  del  credito di  €  18.519  insinuato ,  ammesso  dal  G.D.  al chirografo.
 Il  tribunale  ha  rilevato  che  con  la  domanda  di  ammissione l’opponente  aveva  chiesto  il  privilegio  sull’intero  credito,  senza specificare  di  quale  privilegio  si  trattasse,  e  ha  aggiunto  che, comunque, quello richiesto per la prima volta con l’opposizione era un privilegio speciale sulle spese, che avrebbe potuto essere  fatto valere solo indicando i beni su cui esercitarlo.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per  la cassazione del decreto sulla base di due motivi. Il RAGIONE_SOCIALE  ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 93 l.fall, 2770 e 2777 c.c.. EDC sostiene che la domanda di insinuazione allo stato passivo conteneva idonei elementi identificativi del privilegio richiesto per le spese di giustizia sostenute nel procedimento di esecuzione immobiliare promosso, anteriormente al fallimento, per il recupero del credito, che dunque avrebbe dovuto ritenersi collocato con prelazione sull’immobile : il fatto che solo con l’opposizione fosse stato precisato che si trattava di un privilegio speciale, ai sensi degli artt. 2770, 2777 c.c., non integrava una nuova domanda e non precludeva l’accoglimento dell’impugnazione.
Il secondo motivo propone la medesima censura sotto il profilo dell’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio.
2.1  I  due  motivi,  da  scrutinarsi  congiuntamente,  vanno  dichiarati inammissibili, ai sensi dell’art. 366, 1° comma, n. 6 c.p.c.  per difetto
assoluto di specificità, in quanto la ricorrente non solo non ha chiarito se, e in quale misura, il credito ammesso fosse o meno comprensivo delle spese della procedura esecutiva (benché il privilegio potesse essere  fatto  valere  solo  limitatamente  ad  esse),  ma  non  ha riprodotto, quantomeno per le parti  rilevanti, il contenuto degli atti (domanda di insinuazione e ricorso in opposizione) su cui  le censure si fondano, né ha allegato tali atti al ricorso.
Resta quindi precluso a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti del procedimento di merito, di verificare se davvero la domanda di  ammissione,  pur  difettando  della  precisa  indicazione  del  titolo invocato a fondamento della richiesta di ammissione al  privilegio, potesse essere interpretata nel senso preteso dalla ricorrente.
 Le  spese  seguono  la  soccombenza  e  si  liquidano  come  da dispositivo.
P.Q.M.
La  Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente  giudizio, che liquida in €  3.200 , di cui  200 per  esborsi, oltre IVA, Cap e  rimborso forfettario nella misura del 15%.
Dà  atto,  ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1 quater del  d.P.R.  del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 25  giugno 2024.