Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1619 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1619 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso di cui al procedimento nr. 9018/2017 proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t. , rappresenta e difesa dall’avv. NOME COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE per procura in calce al ricorso
ricorrente
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE di Bianchi RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore p.t. , rappresentat o e difeso dall’avv. NOME COGNOMECODICE_FISCALE per procura in calce al controricorso
contro
ricorrente
avverso il decreto nr. 1034/2017, depositato in data 11/3/2017, del Tribunale di Verona;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/6/2024 giugno 2024 dal cons. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Verona , con decreto dell’11 marzo 2017, ha respinto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da Elaborazioni Dati Contabili (di seguito RAGIONE_SOCIALE contro il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento RAGIONE_SOCIALE Bianchi RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’ammissione in privilegio, ai sensi degli artt. 2770 e 2777 c.c., del credito di € 18.519 insinuato , ammesso dal G.D. al chirografo.
Il tribunale ha rilevato che con la domanda di ammissione l’opponente aveva chiesto il privilegio sull’intero credito, senza specificare di quale privilegio si trattasse, e ha aggiunto che, comunque, quello richiesto per la prima volta con l’opposizione era un privilegio speciale sulle spese, che avrebbe potuto essere fatto valere solo indicando i beni su cui esercitarlo.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di due motivi. Il Fallimento ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 93 l.fall, 2770 e 2777 c.c.. EDC sostiene che la domanda di insinuazione allo stato passivo conteneva idonei elementi identificativi del privilegio richiesto per le spese di giustizia sostenute nel procedimento di esecuzione immobiliare promosso, anteriormente al fallimento, per il recupero del credito, che dunque avrebbe dovuto ritenersi collocato con prelazione sull’immobile : il fatto che solo con l’opposizione fosse stato precisato che si trattava di un privilegio speciale, ai sensi degli artt. 2770, 2777 c.c., non integrava una nuova domanda e non precludeva l’accoglimento dell’impugnazione.
Il secondo motivo propone la medesima censura sotto il profilo dell’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio.
2.1 I due motivi, da scrutinarsi congiuntamente, vanno dichiarati inammissibili, ai sensi dell’art. 366, 1° comma, n. 6 c.p.c. per difetto
assoluto di specificità, in quanto la ricorrente non solo non ha chiarito se, e in quale misura, il credito ammesso fosse o meno comprensivo delle spese della procedura esecutiva (benché il privilegio potesse essere fatto valere solo limitatamente ad esse), ma non ha riprodotto, quantomeno per le parti rilevanti, il contenuto degli atti (domanda di insinuazione e ricorso in opposizione) su cui le censure si fondano, né ha allegato tali atti al ricorso.
Resta quindi precluso a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti del procedimento di merito, di verificare se davvero la domanda di ammissione, pur difettando della precisa indicazione del titolo invocato a fondamento della richiesta di ammissione al privilegio, potesse essere interpretata nel senso preteso dalla ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.200 , di cui 200 per esborsi, oltre IVA, Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio del 25 giugno 2024.