Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11496 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11496 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14198/2021 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1576 del 18/11/2020 della Corte d ‘ appello di L ‘ Aquila;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/4/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
-il Tribunale di Avezzano, con la sentenza n. 243/2019, accogliendo parzialmente l ‘ opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) avverso il precetto notificatole da NOME COGNOME, con cui si intimava il pagamento della somma di Euro 83.712,38, decurtava dall ‘ importo complessivo quello di Euro 19.856,96, pari al credito di Euro 7.972,17, vantato dall ‘ opponente nei confronti dell ‘ opposto, maggiorato della rivalutazione e degli interessi legali;
-proposto gravame da NOME COGNOME, la Corte d ‘ appello di L ‘ Aquila, in riforma parziale della sentenza impugnata, ha ritenuto che dall ‘ importo di cui al precetto dovesse essere sottratta la minor somma di Euro 12.884,79; il giudice di secondo grado rilevava che «l ‘ opposto nel redigere il precetto aveva considerato il proprio credito scaturente dalla domanda proposta nel 1992 … nonché il credito della RAGIONE_SOCIALE di Euro 6.972,17, ma … per il proprio credito ha conteggiato gli interessi a decorrere dalla domanda … mentre per il controcredito della RAGIONE_SOCIALE ha compensato solo il capitale … Nell ‘ appello vorrebbe giustificare questa evidente disparità di trattamento con la regola che la compensazione opera nel momento in cui i due crediti coesistono e quindi dalla domanda, ma applica la regola opportunisticamente solo per il proprio credito. Il primo giudice ha colto l ‘ errore, ma ne ha commesso un altro, poiché, anziché detrarre l ‘ importo della rivalutazione e degli interessi, ha detratto anche il capitale, mentre questo (Euro 6.972,17) era stato già detratto nel precetto»;
–NOME COGNOME ricorreva per la cassazione della suddetta decisione, con un unico motivo; RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso;
-il ricorrente depositava memoria;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 17/4/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-il ricorrente, col proprio motivo di ricorso, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., censura la Corte d ‘ appello per aver «violato tutta la normativa riguardante la compensazione senza peraltro tener conto che le sentenze si riferiscono a un contratto di appalto art. 1655 CC e che le posizioni di debito e credito reciproco attengono ad un solo rapporto e che la compensazione 1241 CC estingue i debiti dal giorno della sua coesistenza 1242cc»;
-la censura è inammissibile, in quanto irrispettosa dell ‘ art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.;
-l ‘ onere di specificità della censura, prescritto dalla citata disposizione a pena di inammissibilità, impone al ricorrente che denuncia il vizio di cui all ‘ art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo ( ex multis , Cass., Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448-01);
-l ‘ odierno ricorrente, invece, mostra di non considerare la decisione della Corte d ‘ appello -che, contrariamente a quanto affermato nell ‘ atto introduttivo, ha disposto la compensazione dei crediti attualizzando entrambi i crediti alla data dell ‘ intimazione -e svolge una censura che con tale statuizione non si confronta, atteso che reitera l ‘ affermazione secondo cui la compensazione va operata alla data di coesistenza del debito, ma senza premurarsi di specificare
quando questa si è verificata, illustrando in maniera lacunosa e scarsamente comprensibile i rapporti tra le parti;
-alla decisione consegue, altresì, la condanna del ricorrente, soccombente, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell ‘ art. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.400,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione