Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31926 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31926 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 28425-2021 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, ESTER NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/09/2025
CC
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 596/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/05/2021 R.G.N. 284/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE
La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione di prime cure, in contraddittorio con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato l’opposizione all’esecuzione svolta dall’attuale ricorrente, avverso due intimazioni di pagamento portate da cartella esattoriale, riconosciuto il giudicato già intervenuto, in altro giudizio, e facendone derivare la soggezione del credito contributivo alla prescrizione decennale, non spirata, nella specie.
Ricorre avvero la sentenza NOME AVV_NOTAIO, con ricorso affidato a due motivi, avverso il quale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e RAGIONE_SOCIALE ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso.
CONSIDERATO CHE
La parte ricorrente, censurando la sentenza impugnata per violazione di legge ed errata applicazione di norme di diritto, si duole, con entrambi i mezzi d’impugnazione, che la Corte merito abbia ritenuto applicabile, nella specie, la prescrizione decennale benché a base delle intimazioni fosse posta una cartella esattoriale e la sentenza menzionata dalla Corte di merito, peraltro erroneamente, non fosse definitiva e neanche idonea ad interrompere la prescrizione.
Il ricorso è inammissibile perché incentra le doglianze su una diversa valutazione, da parte della Corte di merito, del contenuto dispositivo della sentenza e, nei termini in cui è sviluppato, non soddisfa il requisito di specificità, richiesto ai
sensi dell’art. 366 n. 6 cod.proc.civ. che, anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della CEDU, sez. I, 28 ottobre 2021, non è rispettato se il motivo di ricorso non riassume adeguatamente il contenuto di tutto ciò (documenti compresi) sia necessario a soddisfare il requisito ineludibile dell’autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità delle censure a consentire la decisione (v. Cass. n. n.6769 del 2022; v., in argomento, anche Cass., Sez. Un., n. 8950 del 2022).
Nulla spese quanto all’agente della riscossione per il rilievo per cui l’oggetto del contendere concerne il tema della prescrizione e verte, dunque, sul merito della pretesa e, a tale riguardo, il concessionario è carente di legittimazione a contraddire (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514) ed è stato evocato in causa per mera litis denuntiatio (fra le molte, Cass., sez. lav., 19 luglio 2024, n. 19985).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co .1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
La Presidente
NOME COGNOME