Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9143 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9143 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/04/2025
sul ricorso 707/2021 proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 484/2020 depositata il 13/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. Gli odierni ricorrenti, ciascuno nella rispettiva qualità, censurano l’impugnata decisione di appello riportata in copertina con la quale la Corte di appello di Salerno ha respinto il gravame da loro proposto avverso il rigetto in primo grado dell’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca intimata in relazione al mancato pagamento di due effetti cambiari rilasciati in favore della banca e rimasti insoddisfatti alla scadenza, nonché al pure maturato scoperto di conto.
In particolare, definendo il gravame, per quel che qui ancora rileva, la Corte decidente ha sostenuto, quanto al denunciato anatocismo nel calcolo degli interessi, che il contratto di conto corrente in essere tra le parti prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, indicava il tasso debitore ed il tasso effettivo globale risultante dalla capitalizzazione infrannuale, di modo che, essendo il rapporto regolato in conformità alle disposizioni risultanti dalla delibera CICR 9.2.2000, la censura degli appellanti si presentava priva di pregio; quanto all’eccepito difetto di forma dell’apertura di credito concessa dalla banca a fronte del rilascio degli effetti cambiari, che poiché in forza della delibera CICR 4.3.2003 l’adozione della forma scritta non era prevista a pena di nullità laddove l’apertura di credito fosse disciplinata dal contratto di conto corrente stipulato in forma scritta, nella specie, constando questa condizione, la qualificazione giuridica dell’operazione prospettata dalle parti non determinava, come invece diversamente preteso, la nullità del rapporto; quanto alla pretesa violazione dell’art. 1956 cod. civ., di cui peraltro nella specie non erano stati neppure comprovati gli elementi costitutivi, che gli appellanti si erano astenuti dal contestare l’argomento in tal senso opposto dalla sentenza di primo grado secondo cui era obbligo dei fideiussori tenersi informati in
ordine alle condizioni economiche della società garantita, sicché la censura andava per questo giudicata non pertinente non sviluppando alcuna critica in ordine a tale specifica ratio, e ciò non senza poi considerare che la debitrice era stata protestata ben prima che fosse prestata la garanzia e che i titoli cambiari da essa rilasciati in favore della banca recavano la sottoscrizione dei fideiussori che lasciava intendere che costoro fossero a conoscenza del concesso finanziamento.
La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dai soccombenti con tre motivi ai quali resiste con controricorso e memoria la banca intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo di ricorso -con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 cod. civ., nonché dell’art. 1842 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. perché la sentenza impugnata, incorrendo in un errore di sussunzione, avrebbe dovuto disapplicare la clausola regolante il computo degli interessi di cui all’art. 7 del contratto di conto corrente in quanto affetta da nullità ed avrebbe dovuto conseguentemente procedere alla nomina di un CTU onde quantificare le somme effettivamente dovute alla banca -è inammissibile poiché non si confronta con le ragioni della decisione, sicché esso manca di specificità.
La Corte di appello, si è visto, ha motivato il proprio deliberato sul punto facendo rilevare che la vicenda di che trattasi ricadeva temporalmente sotto il vigore della delibera CICR 9.2.2000 e che la disciplina per il computo degli interessi prevista dal contratto di conto corrente in essere tra le parti si era esattamente conformata alle disposizioni ivi dettate, prevedendo, tra l’altro, la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, il tasso
debitore applicato ed il tasso effettivo globale risultante dalla capitalizzazione infrannuale. Considerazioni, queste, che hanno indotto il decidente del grado a sconfessare la fondatezza della tesi appellante e che sono rimaste nell’illustrazione del motivo in disamina totalmente inattaccate.
Ora, stando così le cose, è presto detto che, poiché il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione é erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, nella sua declinazione non si si può prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, sicché la mancata considerazione delle stesse rende il motivo nullo o, più puntualmente come si è detto, si risolve in un “non motivo”, con l’effetto di conclusivo esporre il ricorso alla dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. ( ex plurimis , Cass., Sez. III, 31/08/2015, n. 17330).
3. Il secondo motivo di ricorso -con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 117 TUB, nonché dell’art. 115 cod. proc. civ. perché la sentenza impugnata, incorrendo in un errore di sussunzione, nonché negando altresì, in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., che fosse stata contesta la nullità del relativo contratto, avrebbe dovuto pronunciarsi di conseguenza, vero che il richiamo alla delibera CICR 4.3.2003, cui si era appellato il decidente, doveva intendersi non nel senso della radicale soppressione della forma scritta ma della relativa attenuazione della stessa, che salvaguardi, comunque, l’indicazione nel contratto madre delle condizioni economiche cui andrà soggetto il contratto figlio -è inammissibile perché non si confronta con le ragioni della decisione e manca perciò di specificità.
Come visto, la Corte di appello esaminando la corrispondente doglianza portata al suo esame, attendendosi sul punto alla
conforme giurisprudenza di questa Corte ( ex plurimis , Cass., Sez. III, 19/11/2024, n. 29794), ne ha motivato il rigetto facendo rilevare che, nel caso di specie, il contratto corrente contiene una dettagliata disciplina anche del contratto di apertura di credito con la conseguenza che, realizzandosi così la condizione indicata dalla citata delibera, la prospettazione degli appellanti non poteva condurre alla pretesa dichiarazione di nullità.
Ora, non diversamente da quello che si è detto in margine al primo motivo di ricorso, anche il motivo qui in disamina non prende posizione sul fatto che la dettagliata disciplina di cui fa menzione la decisione impugnata non contenga l’indicazione anche delle condizioni economiche applicate all’operazione e si risolve a ben vedere nella contrapposizione della propria ricostruzione della vicenda a quella fatta propria dal decidente così consegnandosi all’inevitabile declaratoria di inammissibilità.
4. Il terzo motivo di ricorso -con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1956 cod. civ., nonché dell’art. 115 cod. proc. civ. perché la sentenza impugnata, incorrendo in un errore di sussunzione, avrebbe dovuto dare atto, anche in considerazione dei corrispondenti fatti circostanziatamente denunciati, dell’abusiva concessione di credito operata dalla banca in favore della debitrice e del conseguente aggravamento della posizione debitoria di questa -è inammissibile, oltre che perché insistente sull’apprezzamento di circostanze fattuali non rappresentabili in questa sede, perché non diversamente dai precedenti non si confronta con le ragioni della decisione, sicché difetta di specificità.
Come visto, la Corte di appello, anche qui occupandosi del relativo motivo di gravame per rigettarlo, ha tra l’altro fatto rilevare nell’ordine a) che il contratto prevedeva a carico dei fideiussori l’obbligo di monitorare la situazione economico-finanziaria della
debitrice da essa garantita; b) che la prospettazione di parte appellante, quantunque questa fosse onerata della relativa prova, era risultata lacunosa in punto di prova, non essendo in stato, particolare, dimostrato il peggioramento delle condizioni economiche della debitrice; c) che, peraltro, constava già prima della prestata garanzia che la debitrice fosse stata pluriprotestata; d) ed, in ultimo, che le cambiali al centro dell’operazione di sconto finanziario riportavano anche la sottoscrizione dei garanti.
Ora, di fronte a questo ampio scenario argomentativo, tutto univocamente orientato a suffragare la tesi che la banca, procedendo al concambio delle cambiali, non aveva agito all’oscuro dei fideiussori, il motivo resta totalmente silente limitandosi, non diversamente da quel che già si è riferito riguardo agli altri motivi, ad instare in modo del tutto generico per una rivisitazione di questo capo della decisione senza prendere minimamente posizione riguardo a quanto da esso affermato e così consegnandosi ad una inevitabile prognosi di inammissibilità che ne preclude il vaglio.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dei ricorrenti del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 4100,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 28 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. NOME COGNOME