Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7776 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7776 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24095/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
contro
NOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
–
contro
ricorrenti e ricorrenti incidentali-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 2737/2020 depositata il 08/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame col quale l’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME aveva chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, fosse accertata la paternità esclusiva dell’opera intitolata ‘ Parco Nazionale del Circeo’ , pubblicata per i tipi della RAGIONE_SOCIALE ed erroneamente attribuita come coautore anche al AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Per la parte che ancora interessa in questa sede, la corte d’appello ha ritenuto che la COGNOME non avesse fornito la prova idonea a superare la presunzione di cui all’art. 8 della legge aut.
Ancora l’appellante aveva chiesto che fosse accertata la natura plagiaria di un’ulteriore pubblicazione, sempre ai tipi della RAGIONE_SOCIALE, dal titolo ‘Estate nel Parco del Circeo -Un’introduzione ai luoghi del parco Nazionale del Circeo per bambini e ragazzi ‘ , recante quali autrici le dottoresse NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Sempre per la parte che interessa, la corte d’appello ha ritenuto che il gravame fosse sul punto inammissibile per genericità, e che inoltre il plagio non fosse esistente, attesa la diversità tra le opere e la conseguente impossibilità di affermare che la seconda fosse una mera rielaborazione della prima, riproducente la struttura e la forma, essendo irrilevanti i pochi passaggi aventi identità letteraria, perché brevi e consistenti nella sola descrizione di alcuni siti, senza alcuna creatività, anche considerando che l’opera della COGNOME si era risolta in una mera guida con prevalente contenuto tecnico-informativo.
L’AVV_NOTAIO. COGNOME ha proposto ricorso per cass azione in tre motivi.
Le parti intimate hanno replicato con separati controricorsi.
Le dottoresse NOME e NOME hanno proposto anche un motivo di ricorso incidentale condizionato.
Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
I. -Col primo motivo del ricorso principale si denunzia la nullità della sentenza per motivazione apparente, a proposito del mancato assolvimento dell’onere della prova contraria alla presunzione di cui al l’art. 8 l egge aut., secondo la quale è appunto reputato autore di un ‘opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso .
Il motivo, che presuppone una critica di inesistenza della motivazione sotto il profilo del minimo costituzionale alla quale dovrebbe invece essere informata, non possiede fondamento.
La motivazione è ben evincibile dal riferimento della corte d’appello alla inidoneità delle prove documentali fornite dall’attrice al riguardo e alla irrilevanza delle prove per testi, siccome dirette a provare essenzialmente la circostanza della stesura materiale del manoscritto dell’opera in questione da parte della COGNOME, così da risultare inidonee a escludere un contributo, anche eventualmente preponderante, di un coautore.
II. -Simile complessivo rilievo rende sterile la doglianza ulteriormente sviluppata nel primo motivo, peraltro senza alcuna coerenza con la eccepita mera apparenza della motivazione.
La critica in questo caso è nel senso che la prova era stata affidata al contratto intercorso con la RAGIONE_SOCIALE, non menzionante alcun altro contributo alla stesura dell’opera , e al documento informatico prodotto in atti, asseritamente dimostrativo della unicità dell’autore in base alla attestazione della data di conclusione del lavoro, anche in forza di un annesso parere pro veritate .
Vi è però che unicamente al giudice di merito spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.
Sicché il tipo di doglianza appena richiamato non solo non conduce a dire che quel la della corte d’appello sia stata una motivazione apparente, ma è proprio insuscettibile di essere considerato in cassazione, poiché in definitiva presuppone la semplice difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla stessa parte.
III. – Quanto, infine, all ‘ ancora ulteriore fatto di avere la difesa dell’appellante dedotto altre prove testimoniali, attestanti che essa era
da ritenere esclusiva autrice dell’opera , è risolutivo osservare che il ricorso è per questa parte del tutto generico, non essendo specificato quali prove in concreto fossero state dedotte e su quali circostanze, e neppure per quale ragione non potesse estendersi a esse la valutazione di irrilevanza resa dalla corte territoriale.
IV. -Col secondo motivo del ricorso principale è dedotta la violazione o falsa applicazione delle norme riguardanti la contraffazione di opere (art. 19, 156, 156-bis, 156-ter, 168 e 171 legge aut.), per avere la sentenza escluso la natura plagiaria della pubblicazione dal titolo ‘Estate nel Parco del Circeo ‘ affermando che le due opere -questa e quella anteriore rivendicata dalla ricorrente -fossero radicalmente diverse quanto a destinatari, struttura, forma compositiva, argomenti e linguaggio, e così escludendo che la seconda costituisse una rielaborazione della prima.
L’errore di diritto starebbe nell’avere la sentenza rit enuto che la contraffazione non può realizzarsi se non con riguardo alla parte creativa dell’opera , e non a quella recante invece una componente descrittiva e informativa, mentre invece la contraffazione è il risultato di un giudizio che ha riguardo all’intera opera nel suo complesso. Per cui il perimetro non resta delimitato dal nucleo creativo dell’opera in sé considerato, proprio perché – dice la ricorrente – la contraffazione è una violazione dell’identità di questa, a prescindere dalla v iolazione dell’esclusiva da essa rappresentata.
In definitiva l’impugnata sentenza , avendo ritenuto in linea di principio che non potesse essere oggetto di comparazione, ai fini della contraffazione, il contenuto di un’opera ‘ avente contenuto tecnico informativo ‘ , avrebbe infranto i principi desumibili dalle norme richiamate presupponendo doversi stabilire una differenza tra parti ‘creative’ e parti ‘descrittive’ , che non ha alcun fondamento nella legge sul diritto d’autore, la quale di contro guarda all’opera nel suo complesso.
V. – Il motivo è inammissibile.
In base alla sentenza la questione del plagio, che il tribunale aveva risolto negativamente, era stata sottoposta al gravame mediante il sesto e il settimo motivo dell’appello .
La corte d’appello ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi: il sesto, teso a dimostrare il carattere creativo dell’opera della COGNOME, e quindi la sua tutelabilità ai sensi della legge sul diritto d’autore, perché ‘fuori segno’ e pertanto ‘inammissibile per difetto di specificità’; il settimo perché altrettanto privo di specificità, ‘posto che si risolve nella riproduzione delle tesi dell’appellante circa l’assunta contraffazione (..) senza alcuna critica precisa agli argomenti pur puntuali esposti dal primo giudice per escludere la natura plagiaria della seconda opera e altresì la contraffazione parziale’.
Solo in aggiunta a tale rilievo di inammissibilità dei motivi per difetto di specificità la corte d’appello ha osservato che quanto sostenuto dal giudice di primo grado, in ordine alle ragioni ostative a ravvisare il plagio, era da considerare anche ‘pienamente condivisibile’ .
Si è però trattato di una motivazione aggiunta, praticamente resa ad abundantiam , tale da non rappresentare la effettiva ratio decidendi . Il che agevolmente si ricava dall’avverbio ‘inoltre’ di esordio del relativo periodo motivante, che difatti è ulteriore rispetto alla previa affermazione di inammissibilità di mezzi per difetto di specificità.
VI. – Risolutivamente va ricordato che secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte se il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse a impugnarle, perché la statuizione di inammissibilità integra da sola la ratio decidendi , in ragione della quale il giudice si spoglia della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia (v. Cass. Sez. U n. 3840-07, e v. pure Cass. Sez. U n. 15122-13, Cass. Sez. U n. 215521).
Ogni considerazione svolta sul merito è a tal riguardo, infine, da relegare nell’alveo di ciò che appunto resta affermato ad abundantiam .
L ‘insegnamento citato comprova, nella fattispecie in esame, l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, siccome non calibrato sulla ratio decidendi che unicamente viene in considerazione, che è quella relativa all’inammissibilità dell’appello per genericità delle afferenti censure.
VII. -Col terzo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici riguardanti la natura del contratto intercorso con la RAGIONE_SOCIALE (art. 1362 e seg. cod. civ.) e omesso esame del fatto decisivo riguardante la natura di tale contratto, ritenuto oggetto di rinuncia in base a un accordo transattivo a opere di tutte le parti in causa, anche estranee alla transazione.
Il motivo è inammissibile.
Non è intelligibile ciò che la ricorrente intende sostenere con riferimento alla transazione, che non è stata affatto estesa negli effetti al di là della sua connotazione soggettiva.
Nel resto – e fondamentalmente – la ricorrente assume, in contrasto con quanto affermato dalla corte territoriale (e anche dal tribunale), che il contratto intercorso con la RAGIONE_SOCIALE dovesse essere qualificato come contratto di edizione, da considerare affetto da nullità per carenza di un elemento essenziale, quale l’individuazione del numero di edizioni consentite dall’art. 122 legge aut.
In disparte la carente esplicazione della tesi dal punto di vista degli effetti che nel concreto ne dovrebbero derivare, è essenziale osservare che l ‘assunto implica una contestazione all’esegesi della corte territoriale quanto all’oggetto del contratto.
L’interpretazione di qualunque contratto è confinabile nel novero della quaestio facti , e postula che in cassazione la censura sia riferita solo al rispetto dei criteri di interpretazione seguiti dal giudice a quo .
Nel caso specifico la censura nel suo complesso tradisce il tentativo di sovvertire semplicemente l’ interpretazione sfavorevole alla parte , mediante un’altra diversa nell’esito , e peraltro anche genericamente sostenuta senza alcun corredo di autosufficienza.
Non basta infatti menzionare nel motivo di censura la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.
Se, come nella specie, la censura si risolva nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, essa è di per sé inammissibile (per varie applicazioni, v. Cass. Sez. 1 n. 9461-21, Cass. Sez. 1 n. 27136-17 e molte altre).
VIII. -Il ricorso incidentale è formulato in termini condizionati, sicché resta assorbito.
IX. -Le spese seguono la soccombenza.
È invece da rigettare la domanda di condanna ex art. 96 cod. proc. civ., non ricorrendo i presupposti della mala fede o colpa grave.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’ incidentale condizionato; condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida, per ciascuna delle parti costituite, in 4.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione