Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14509 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14509 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1488/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE E CONCORDATO PREVENTIVO, domiciliato ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente e ricorrente incidentale-
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
contro
ricorrente al ricorso incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 1353/2020 depositata il 25/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo, notificato in data 17 ottobre 2007, emesso in favore di RAGIONE_SOCIALE dal Tribunale di Modena per l’importo di
Euro 252.000,00 a titolo di saldo per la fornitura di impianto di stoccaggio e trasporto di cemento, proponendo altresì domanda di risoluzione per inadempimento del contratto, con condanna alla restituzione dell’importo di Euro 108.000,00 ed al risarciment o del danno. La società opposta chiamò in garanzia NOME COGNOMECOGNOME progettista dell’impianto, NOME COGNOME, direttore dei lavori e RAGIONE_SOCIALE, esecutrice di taluni interventi. La società opponente chiamò quindi in causa NOME COGNOME e NOME COGNOME (soci di riferimento), NOME COGNOME, NOME COGNOME, che avevano partecipato al montaggio dell’impianto, nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME, e RAGIONE_SOCIALE. A seguito dell’eccezione di tard ività della chiamata in causa, la società opponente propose autonoma domanda risarcitoria nei confronti dei chiamati, con riunione della nuova causa alla precedente. Con sentenza non definitiva il Tribunale adito dichiarò inammissibili le chiamate di terzi effettuate dalla opponente, e rigettò la domanda proposta dalla medesima opponente nella causa riunita nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Con sentenza definitiva, qualificato il contratto come appalto, il Tribunale dispose quanto segue: «accertato l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE, e dichiarata la conseguente risoluzione del contratto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, revoca il decreto ingiuntivo opposto; condanna RAGIONE_SOCIALE a pagare a RAGIONE_SOCIALE la somma di Euro 108.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo (quale restituzione del prezzo) e di Euro 104.600,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal 21.3.2010 alla sentenza ed interessi legali dalla sentenza al saldo (quale risarcimento danno); respinge la domanda di manleva avanzata da RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE per difetto di legittimazione passiva; respinge le domande svolte da RAGIONE_SOCIALE nella causa riunita n. 7828/2010
verso RAGIONE_SOCIALE, ing. COGNOME NOME e ing. COGNOME NOME; condanna NOME COGNOME e COGNOME NOME a tenere manlevata RAGIONE_SOCIALE di quanto debba pagare all’attore in forza della pronuncia di cui al capo 2), quanto a COGNOME NOME nei limiti della somma di Euro 20.000,00 oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dal 21.3.2010 alla sentenza ed interessi legali dalla sentenza al saldo e quanto a COGNOME NOME nei limiti della somma di Euro 15.000,00 oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dal 21.3.2010 alla sentenza ed interessi legali dalla sentenza al saldo». Con successiva ordinanza di correzione di errore materiale l’importo di Euro 104.600,00 fu sostituito con quello di Euro 67.556,00.
Avverso le dette sentenze furono proposti appello da RAGIONE_SOCIALE ed appelli incidentali. Con sentenza di data 25 maggio 2020 la Corte d’appello di Bologna rigettò gli appelli. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, quanto segue.
In relazione al motivo di appello incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’avere il Tribunale posto a fondamento della decisione l’accertamento tecnico preventivo svoltosi in corso di causa innanzi al Tribunale di Modena e quello svoltosi prima del giudizio di merito innanzi al Tribunale di Catanzaro, non era necessaria una dichiarazione di ammissibilità dell’ATP, essendo sufficiente che il giudice l’avesse esaminata, traendone elementi per il proprio convincimento, mentre, d’altra parte, l’appellante era stata posta in grado di contraddire alle indagini peritali, nel corso delle quali si era convenuto, senza opposizione, di acquisire l’ATP svoltasi presso il Tribunale di Catanzaro. Essendo mancati in primo grado sia la domanda di accertamento del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227, sia il rilievo d’ufficio da parte del giudice di tale concorso colposo, in mancanza di impugnazione non era consentito ridurre il risarcimento spettante alla committente. Passando al primo motivo dell’appello principale, avente ad oggetto la domanda proposta nei
confronti dei soggetti diversi dall’appaltatore, anche a tacere del fatto che era prevista la responsabilità del debitore o del padrone e committente per il fatto dell’ausiliare o del dipendente (i fratelli COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME), mentre la responsabilità non era prevista in senso contrario, l’appellante non aveva censurato la sentenza con la dovuta specificità, avendo omesso di chiarire quali specifiche condotte fossero singolarmente attribuibili ai terzi chiamati, ed in particolare avendo descritto in maniera indeterminata e sommaria le condotte, con l’attribuzione di attività riconducibili al ruolo di ciascuno di costoro all’interno della società appaltatrice, ed essendo inoltre i fax stati inviati non per l’assunzione di un’obbligazione in proprio, ma per un’attività imputabile alla datrice di lavoro, ossia RAGIONE_SOCIALE; le domande proposte nei confronti dei fratelli COGNOME, COGNOME e COGNOME erano comunque inammissibili perché non proposte nell’opposizione al decreto ingiuntivo (né la preclusione poteva essere superata dalla successiva introduzione di un autonomo giudizio).
Inammissibile poi, in quanto non formulato con la dovuta specificità, era il motivo di appello avente ad oggetto il pregiudizio cagionato alla committente dalla mancata messa in produzione dell’impianto, posto che non risultava che vi fossero state commess e perse o pagamento di penali per il ritardo nelle consegne, mentre, quanto alla richiesta di riRAGIONE_SOCIALE del danno nella misura inferiore ad Euro 67.556,00, la censura consisteva in una revisione dell’ATP svoltasi in corso di causa, nel corso della quale il consulente aveva tenuto in debito conto le osservazioni dei consulenti di parte, fra i quali non vi era quello di RAGIONE_SOCIALE (peraltro il motivo di appello si basava sui dati dell’ATP disposto dal Tribunale di Catanzaro, dati di cui nel secondo ATP si era tenuto conto, pervenendo tuttavia a conclusioni diverse).
Circa il motivo di appello principale diretto ad ottenere la condanna di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per le ragioni già indicate la committente non aveva azione diretta nei confronti dei terzi chiamati in causa, mentre, quanto all’appello incidentale avente ad oggetto la condanna in manleva dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il motivo era infondato perché l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non era stata evocata in giudizio, costituendo quest’ultima e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, soggetto evocato in giudizio, soggetti giuridici differenti.
Ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi e resistono con distinti controricorsi NOME COGNOME e NOME COGNOME, per un verso, RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e concordato preventivo per l’altro, la quale ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi. RAGIONE_SOCIALE ha proposto controricorso avverso il ricorso incidentale. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1173, 1218, 1223, 1292, 1294, 2043, 2055 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che vi è concorso, con l’inademp imento della debitrice RAGIONE_SOCIALE, dei terzi NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME nella lesione del diritto del creditore alla prestazione, a titolo di responsabilità extracontrattuale o di contatto sociale.
Il motivo è inammissibile. Ha affermato la corte territoriale che l’appellante non ha censurato la sentenza con la dovuta specificità, avendo omesso di chiarire quali specifiche condotte fossero
singolarmente attribuibili ai terzi chiamati, ed in particolare avendo descritto in maniera indeterminata e sommaria le condotte, con l’attribuzione di attività riconducibili al ruolo di ciascuno di costoro all’interno della società appaltatrice. In tal mo do deve intendersi che il giudice di appello abbia rilevato l’inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità ai sensi dell’art. 342 c.p.c. (ed infatti la parte di motivazione relativa alla questione di diritto, oggetto del motivo in esame, risulta preceduta da un «anche a tacere del fatto che», a comprova che la ratio decidendi è quella dell’inammissibilità per difetto di specificità). Non essendo stata impugnata tale ratio decidendi , la censura è priva di decisività.
Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 101, 112, 329, 343, 345, 346, 40, 273 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la pronuncia di infondatezza della domanda contenuta nella sentenza non definitiva non è stata impugnata con appello incidentale per l’inammissibilità della domanda, per cui non poteva la corte territoriale, pena il vizio di ultrapetizione, rilevare l’inammissibilità della domanda nei confronti dei terzi NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Il motivo è inammissibile. La censura attinge l’ulteriore ratio decidendi costituita dalla inammissibilità per mancata proposizione della domanda nei confronti dei terzi nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Permanendo tuttavia la ratio decidendi costituita dall’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, la censura è priva di decisività.
Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 1223, 1226, 1218, 2043, 2056, 2059, 2729 cod. civ., 112, 115, 116, 342 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, in relazione alla ritenuta inammissibilità del motivo di appello relativo al pregiudizio derivato dalla mancata messa in
produzione dell’impianto, che nell’atto di appello erano stati analiticamente indicati i diversi costi di cui tenere conto per danno emergente e lucro cessante, come da trascrizione nel motivo, fra cui la perdita del finanziamento pubblico e delle agevolazioni fiscali, nonché la perdita di chance.
Il motivo è inammissibile. In violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., nel ricorso non risulta indicata la motivazione della sentenza di primo grado relativa al quantum liquidato. Si tratta di atto su cui il motivo deve intendersi fondato perché, alla luce di quanto rilevato dalla corte territoriale in ordine al pregiudizio cagionato alla committente dalla mancata messa in produzione dell’impianto, ed in particolare che non risultava che vi fossero state commesse perse o pagamento di penali per il ritardo nelle consegne, non è possibile valutare se il motivo di appello fosse conforme al parametro previsto dall’art. 342 c.p.c.. Ai fini dello scrutinio della censura, il motivo di appello deve essere posto in raffronto alla motivazione impugnata, ma il termine di raffronto, per l’inottemperanza all’onere previsto dall’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., è mancante nell’esposizione del ricorso.
Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 1173, 1218, 1223, 2043, 2056 cod. civ., 75, 101, 112, 115, 116, 269, 354 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, con riferimento al l’affermazione della corte territoriale secondo cui NOME non avrebbe l’azione diretta contro i terzi, che l’azione contro i terzi è ammissibile ai sensi dell’art. 2043 e che, chiamato il terzo in causa, all’altra parte è consentito estendere la domanda, come fatto nella specie dall’attrice. Aggiunge che ricorre anche la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva di fatto acquisito la ditta RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile, sotto più profili. In primo luogo, non è stata colta la ratio decidendi , da cui la non decisività della censura, perché la corte territoriale non ha escluso la possibilità per l’attore di
estendere la domanda al chiamato in causa dal convenuto, ma ha rilevato il difetto di specificità del motivo di appello, mettendo in disparte la questione, in realtà, del difetto di legittimazione passiva. In secondo luogo, come osservato a proposito dei primi due motivi, non è stata impugnata la ratio decidendi in termini di inammissibilità del motivo di appello relativo ai terzi per difetto di specificità. Infine, la parte della censura relativa alla ditta RAGIONE_SOCIALE, attinge una ratio decidendi che è relativa all’appello proposto dall’appaltatrice concernente l’azione di manleva, peraltro priva di ricadute sulla statuizione concernente la ricorrente, statuizione che è basata sulla ratio decidendi appena evidenziata.
Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 112, 115, 698, 132 n. 4, 101, 157, 194, 90 att. cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente in via incidentale, con riferimento agli accertamenti tecnici preventivi, che la loro acquisizione richiedeva una richiesta di parte ed il provvedimento del giudice, entrambi mancanti, e che l’art. 698 prevede che i processi verbali relativi agli atti di istruzione preventiva non possono essere prodotti nel giudizio di merito se prima non dichiarati ammissibili. Aggiunge che vi è omessa pronuncia, o comunque omessa motivazione, in ordine al motivo di appello con cui è stata denunciata la nullità dell’ATP per avere eso rbitato dall’incarico ricevuto (il giudice aveva espunto ogni riferimento al risarcimento del danno) e per violazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, alla quale non è mai stato comunicato dal consulente nominato alcun atto del procedimento, né il rilievo finale di assorbimento può intendersi inclusivo del motivo di appello in discorso.
Il motivo è infondato. La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e
sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo (Cass. n. 8496 del 2023). Tale conclusione si colloca nell’alveo della giurisprudenza sulla c.d. prova atipica (n el vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice e in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, questi può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo -fra le tante Cass. n. 13229 del 2015). In questo quadro, il giudice del merito può trarre elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d’ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all’oggetto dell’indagine in funzione della quale è stata disposta (Cass. n. 25162 del 2020).
Ciò che rileva, nel caso di specie, è pertanto la produzione in giudizio del documento corrispondente all’accertamento tecnico preventivo: avvenuta la produzione del documento, esso ricade nel libero apprezzamento del giudice del merito. Inapplicabile è l’ art. 698 c.p.c., il quale riguarda il mezzo di prova assunto prima del giudizio di merito e non l’accertamento tecnico, che non è mezzo di prova del giudizio di merito, ma procedimento di istruzione preventiva.
Quanto alla censura di nullità dell’accertamento tecnico, essa non è stata proposta in quanto tale, ma quale omessa pronuncia sul motivo di appello avente ad oggetto la nullità processuale. Al riguardo va rammentato che il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo
al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 cod. proc. civ., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (Cass. n. 7406 del 2014). La censura è stata formulata esclusivamente nei termini dell’omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c.
Quanto poi alla denuncia di assenza di motivazione in violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., va rammentato che è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (Cass. n. 12131 del 2023). Il difetto di motivazione, eventualmente rilevante, è quello ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e non la carenza della motivazione quale requisito legale della sentenza.
Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, 152 cod. proc. civ., 1227 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente in via incidentale che il concorso colposo del creditore ai sensi del primo
comma dell’art. 1227 è proponibile per la prima volta in appello, senza necessità che sia stata proposta l’eccezione in primo grado e che vi è omessa pronuncia sul motivo di appello in cui era stato affermato che i costi di smantellamento di parti dell’ope ra dovevano restare a carico della committente essendo imputabile alla erronea realizzazione da parte di quest’ultima. Precisa la ricorrente che nel settimo motivo di appello incidentale, confutando la valutazione dei costi di smantellamento dell’opera, er a stato affermato quando segue: «risulta provato in causa che fu la stessa RAGIONE_SOCIALE che da sola ed autonomamente procedette alla realizzazione e al posizionamento della Fondazione e quindi al montaggio dei pilastri del silo (per cui se vi siano stati difetti tali da comportare una rimozione delle opere, la responsabilità e le conseguenze non potrebbero che essere alla medesima ascritte, non certo addossate ad RAGIONE_SOCIALE)». Aggiunge che la corte territoriale ha omesso di considerare i rilievi critici alla quantificazione dei costi di smantellamento operata dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile. In ordine alla prima censura va rammentato che la rilevabilità d’ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all’art. 1227, comma 1, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell’allegazione e della prova; ne discende che la questione del concorso colposo è rilevabile d’ufficio, in primo grado, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d’una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno e, in grado di appello, se in primo grado ne sia stato omesso il rilievo, ove la parte interessata abbia impugnato la sentenza che non ha provveduto sull’eccezione ovvero la abbia riproposta quando la questione sia rimasta assorbita (Cass. n. 4770 del 2023). In violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. non risultano specificatamente indicati gli
elementi di fatto che sarebbero stati prospettati in primo grado in funzione di concorso colposo del creditore.
Con riferimento alla seconda censura, in cui si denuncia l’omessa pronuncia su motivo di appello, il rimedio impugnatorio è quello della revocazione e non del ricorso per cassazione. La corte territoriale ha affermato che non è possibile disporre la riduzione del risarcimento «in mancanza di un mezzo di gravame che contesti tale punto». Ciò che si denuncia è quindi l’errore di fatto dipendente da una falsa percezione della realtà processuale, non implicante un’attività valutativa. Si tratta di errore revocatorio, e non di omissione di pronuncia, perché vi è stata una positiva attività percettiva del giudice il quale, in base ad una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, avrebbe supposto inesistente un fatto processuale risultante invece dagli atti.
Si è cosi affermato in giurisprudenza che è inammissibile la censura con cui il ricorrente faccia valere l’omesso esame di un motivo di appello, che il giudice di secondo grado abbia espressamente (ed erroneamente) ritenuto “non proposto”: l’erroneità del risultato della ricognizione effettuata dal giudice di appello in ordine al “thema decidendum” (anche ai fini del dovuto riscontro del “devolutum” sulla base del “quantum appellatum”), ove emergente “ictu oculi” dall’esame dell’atto di appello, si traduce infatti in una svista materiale che, in quanto ricadente su uno degli atti processuali che formano oggetto di cognizione diretta da parte del giudice, legittima la proposizione dell’istanza di revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. (Cass. n. 5715 del 2007).
La censura è infine inammissibile per la parte relativa alla valutazione dei costi di smantellamento, posto che essa attinge il giudizio di fatto riservato al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità.
Stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese quanto al rapporto processuale fra le due ricorrenti. Le
spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza invece relativamente al rapporto processuale con NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.
Dispone la compensazione delle spese fra RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE e concordato preventivo.
Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e della ricorrente in via incidentale, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 3 maggio 2024
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME