Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31226 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 31226 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 3522/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e NOME , c.f. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL ricorrente
contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE c.f. P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale avvEMAIL
contro
ricorrente avverso la sentenza n.2157/2018 della Corte d’Appello di Palermo, depositata il 30-10-2018,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12-112024 dal consigliere NOME COGNOME
OGGETTO:
appalto
RG. 3522/2019
P.U. 12-11-2024
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale ha concluso per il rigetto del ricorso,
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 458/2013 depositata il 4-6-2013 il Tribunale di Trapani ha deciso le cause riunite tra la committente RAGIONE_SOCIALE e l’appaltatrice RAGIONE_SOCIALE ha accolto l’opposizione proposta dalla committente al decreto ingiuntivo emesso a favore dell’appaltatrice per l’importo di Euro 56.000,00 a titolo di corrispettivo residuo per l’esecuzione di lavori di ammodernamento di peschereccio di proprietà della società committente; ha ritenuto l’esistenza di vizi nei l avori per Euro 72.955,00 e ulteriore danno da addebitare all’appaltatrice per la mancata percezione da parte del committente della quota di contributo pubblico per Euro 20.800,00 ; ha riconosciuto spettante all’appaltatrice il corrispettivo residuo di Euro 52.000,00 e per l’effetto, operata la compensazione, ha condannato l’appaltatrice al pagamento a favore della committente del residuo importo di Euro 41.755,00, con interessi e compensazione delle spese.
2.Hanno proposto appello principale RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE appello incidentale, che la Corte d’appello di Palermo ha deciso con sentenza n. 2157/2018 depositata il 30-10-2018.
La sentenza ha dichiarato che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, il giudice di primo grado aveva considerato le pattuizioni contenute nella scrittura del 2-8-2007 intercorsa tra le parti, al fine della determinazione del corrispettivo, dei lavori eseguiti e accettati, di quelli non eseguiti successivamente a tale data e di quelli viziati; ha rilevato che le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado dall’ ing. COGNOME non erano state specificamente
censurate con l’atto d’appello, se non nella parte in cui il secondo c.t.u. si discostava dal primo e ha dichiarato che il secondo motivo di appello era inammissibile per indeterminatezza, in quanto era assolutamente generico in ordine alle contestazioni svolte alla c.t.u.; solo in comparsa conclusionale l’appellante aveva specificato quali sarebbero state le opere che il consulente d’ufficio aveva erroneamente computato e il relativo valore chiesto in decurtazione. Ha rilevato che, diversamente da quanto s ostenuto dall’appellante, la transazione prevedeva al punto 9 che l’appaltatore si impegnava a tenere indenne il committente dell’eventuale perdita del contributo pubblico, perdita che poi si era parzialmente verificata ed era stata correttamente quantificata dal Tribunale. Ha dichiarato che era infondato anche il motivo con il quale l’appellante aveva sostenuto che non era stato provato l’inadempimento, perché dall’istruttoria era emerso che i lavori non erano stati correttamente eseguiti e in ogni caso spettava al debitore la prova del fatto estintivo della pretesa creditoria. In parziale accoglimento dell’appello incidentale, la sentenza ha dichiarato che sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno spettava la rivalutazione monetaria. Per l’effetto ha condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento a favore di RAGIONE_SOCIALE di Euro 41.755,00 con interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al soddisfo, ha compensato le spese del grado e ha confermato per il resto la sentenza impugnata.
3.Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi.
NOME NOME e RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 12-11-2024 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo di ricorso è intitolato ‘ errata e/o falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per errata valutazione degli atti processuali ‘ e con esso la ricorrente sostiene che il suo atto di appello conteneva l’analitica ricostruzione della vicenda e i sei motivi di appello enucleavano le censure alla decisione di primo grado, che involgevano sia la c.t.u Galia, che la sentenza che l’aveva recepita. Rileva che nel suo atto di appello, da pag. 7 a pag. 9, aveva svolto specifiche e puntuali censure alla sentenza di primo grado e alla c.t.u. COGNOME, evidenziando che , tra l’altro, aveva dichiarato che ‘l’attento esame della c.t.u. resa dal c.t.u. COGNOME e dal c.t.u. COGNOME avrebbe portato al rigetto della domanda attorea e favorevole all’odierno appellante’ ; aveva impugnato la sentenza di primo grado laddove aveva dichiarato che il c.t.u. aveva riscontrato la presenza di vizi nell’esecuzione delle opere , in quanto il c.t.u. COGNOME aveva escluso vizi, aveva lamentato che il giudice di primo grado si fosse limitato a fare rinvio per relationem a tale c.t.u. senza esaminarla.
2.Il secondo motivo di ricorso è intitolato ‘ errata e/o falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per errata individuazione dei requisiti di inammissibilità dell’appello fissati dalla norma ‘ e con esso la ricorrente richiama i precedenti di Cass. 6294/2015, Cass. 22502/2014 e Cass. 12608/2015 sul requisito della specificità dei motivi ex art. 342 cod. proc. civ.
3.Il terzo motivo di ricorso è intitolato ‘ errata e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 n. 4 c.p.c. non essendosi pronunciata la Corte d’appello di Palermo sul secondo motivo di appello ritenendolo inammissibile alla stregua dell’articolo 342 c.p.c.’ ; con esso la ricorrente lamenta che la sentenza, in ragione della dichiarazione di inammissibilità del motivo, non si sia pronunciata
sul suo secondo motivo di appello, con il quale aveva censurato la sentenza di primo grado, laddove aveva affermato che ‘il c.t.u. ha riscontrato la presenza di vizi nella esecuzione delle opere, vizi che il ctu Cintura esclude’.
4.Con il quarto motivo la ricorrente deduce ‘ errata e/o falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360 n. 4 c.p.c. avendo la Corte di Appello ritenuto dimostrato l’inadempimento dalle considerazioni svolte dal CTU ing. COGNOME che, viceversa, evidenziano l’inesistenza di un q ualsiasi inadempimento della RAGIONE_SOCIALE e, conseguentemente, l’inesistenza e comunque la non riferibilità alla stessa dei presunti danni liquidati’. Evidenzia che l’ing. COGNOME aveva riconosc iuto che le parti avevano optato per la non sostituzione di torello e controtorello, che la realizzazione di impianto elettrico e frigorifero era stata affidata a imprese di fiducia della committente, che la committente aveva accettato la fornitura di macchina diversa rispetto al verricello salpacavi a due tamburi, che l’arcore era stato realizzato a regola d’arte. Quindi sostiene che vi sia stato da parte della Corte d’appello un errore di percezione del contenuto della c.t.u.
5.Il quinto motivo è intitolato ‘ errata e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360 n. 4 c.p.c. avendo la Corte di appello ritenuto dimostrato l’inadempimento dalle considerazioni svolte del CTU ing. COGNOME omettendo di porre a fondamento della propria decisione la scrittura priva del 2 agosto 2007 e i relativi allegati, prodotta da entrambe le parti, alla stregua della quale, allegato F, l’ ‘arcore’ montato non doveva essere nuovo e , allegato G, il ‘verricello’ doveva essere quello effettivamente montato, concordato dalle parti come riferito dallo stesso c.t.u. Con conseguente inesistenza di vizi e di danni’. Sostiene che, al fine di valutare l’esistenza di vizi e danni da liquidare, la Corte territoriale avrebbe
dovuto porre alla base della decisione la scrittura del 2-8-2007 e i relativi allegati, alla stregua dei quali l’operato dell’appaltatrice risultava conforme agli accordi negoziali con esclusione di sua responsabilità.
6.Con il sesto motivo la società ricorrente deduce ‘ errata e/o falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360 n. 4 c.p.c. avendo la Corte di Appello ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE non era stata ammessa a contributo per l’intero importo del corrispettivo delle opere per responsabilità della RAGIONE_SOCIALE ma solamente per il minore corrispettivo effettivamente pagato e quietanzato, omettendo di porre a fondamento della propria decisione la scrittura privata del 2 agosto 2007, e i relativi allegati, prodotta da entrambe le parti che al punto recita ‘…la somma di Euro 56.000,00 pari al residuo dovuto a completamento…verrà pagata a partire dal sesto mese dopo il varo e ripartito in sei rate mensili di pari importo tra di loro fino al dodicesimo mese’. Dilazione di pagamento prevista in favore della RAGIONE_SOCIALE che rendeva impossibile alla medesima, per mere ragioni temporali ben note alla RAGIONE_SOCIALE, accedere al contributo su detto corrispettivo residuo che, viceversa, se pagato immediatamente, sarebbe stato anche esso ammesso al contributo. Con conseguente non addebitabilità alla RAGIONE_SOCIALE di responsabilità alcuna ed inesistenza del danno corrispondente viceversa liquidato a suo carico’; sostiene che la sentenza non abbia considerato il contenuto dell’accordo di cui alla scrittura pr ivata del 2-8-2007 e il fatto, riportato a pag. 3 della scrittura di primo grado, che per potere accedere al contributo il committente avrebbe dovuto pagare il corrispettivo residuo di Euro 56.000,00 entro il 23-10-2007.
7.Con il settimo motivo la ricorrente deduce ‘ errata e/o falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360 n. 4
c.p.c. avendo la Corte ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE non era stata ammessa a contributo per il c.d. ‘ArcoreRAGIONE_SOCIALE per responsabilità della RAGIONE_SOCIALE ottenendo di porre a fondamento della propria decisione la scrittura privata del 2 agosto 2007 e i relativi allegati’; evidenzia che, sulla base della scrittura, né l’arcore né il verricello dovevano essere nuovi, con conseguente non addebitabilità all’appaltatrice di responsabilità.
8.Con l’ottavo motivo la ricorrente deduce ‘ errata e/o falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. in relazione all’articolo 360 n. 4 c.p.c. poiché la Corte d’appello di Palermo ha omesso di valutare la scrittura privata del 2 agosto 2007 e i relativi allegati’ e lamenta che la sentenza abbia disatteso la scrittura con riferimento a quanto esposto ai motivi quinto e sesto.
9.Con il nono motivo la ricorrente deduce ‘ errata e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’articolo 360 n. 5 c.p.c.’ e lamenta che la Corte abbia omesso l’esame della scrittura privata del 2-8-2007 e dei relativi allegati, della c.t.u. Cintura, del decreto ministeriale che poneva i termini e le condizioni per l’accesso al contributo, della c.t.u. Galia, che affermava fatti che negavano l’esistenza di danni; in proposito ripropone le deduzioni su torello e controtorello, ecc. svolte nel quarto motivo.
10. Si premette che non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità dell’intero ricorso, sollevata dalla controricorrente in ragione delle relative modalità di redazione: il ricorso soddisfa le previsioni dell’art. 366 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. in quanto contiene, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, l’esposizione sommaria dei fatti della causa, mentre distinta questione è quella del rispetto dell’art. 366 co. 1 n. 4 e 6 cod. proc. civ. , da valutare con riferimento alle modalità di formulazione dei singoli motivi di ricorso.
11.Il primo motivo di ricorso è formulato in modo ammissibile ed è fondato.
E’ già stato enunciato il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello a norma dell’art. 342 cod. proc. civ., integrante error in procedendo che legittima l’esercizio, a opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366 co. 1 n. 4 e 6 cod. proc. civ. che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021(causa COGNOME e altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, con la riproduzione del contenuto degli atti per la parte di interesse a evidenziarne la pretesa specificità (Cass. Sez. L 4-2-2022 n. 3612 Rv. 663837-01, Cass. Sez. 1 6-9-2021 n. 24048 Rv. 662388-01). Nella fattispecie la ricorrente ha specificato il contenuto della critica che ha mosso alla sentenza di primo grado, con riguardo al fatto che quella sentenza, limitandosi a recepire la c.t.u. Galia per relationem, avesse ritenuto l’esistenza di vizi dei lavori che invece il c.t.u. COGNOME aveva escluso; ha richiamato il contenuto del suo atto di appello, trascrivendone nel ricorso i relativi passaggi ritenuti più significativi, indicando altresì in modo preciso le pagine dell’atto di appello (da 7 a 9), nelle quali aveva svolto le argomentazioni riferite al secondo motivo di appello, al fine di dimostrare che erroneamente la sentenza impugnata abbia dichiarato tale motivo inammissibile.
Infatti, dalla stessa motivazione della sentenza impugnata risulta che la Corte d’appello aveva esattamente percepito il contenuto del secondo motivo di appello, laddove ha affermato che nessuna specifica censura era stata eseguita alla c.t.u. redatta dall’ing. Ga lia «se non nella parte in cui il secondo CTU si discosta dal primo». Di seguito la sentenza ha dichiarato che il motivo di appello sul punto era
inammissibile «per indeterminatezza in quanto è assolutamente generico in ordine alle contestazioni svolte alla CTU e fatte proprie dal Tribunale» e «solo in sede di comparsa conclusionale (pagine 3 e 4) vengono espressamente indicate quali sarebbero le opere che il CTU avrebbe erroneamente computato e il relativo valore di cui chiede la decurtazione». Nell’eseguire tali affermazioni, la Corte d’appello non ha considerato che la sentenza di primo grado si era limitata a dichiarare di recepire la consulenza tecnica d’ufficio dell’ing. COGNOME senza fare alcun riferimento al fatto che fossero state svolte due consulenze d’ufficio e che l e due consulenze avessero avuto esiti diversi e perciò senza esporre le ragioni per le quali aveva recepito le conclusioni della seconda consulenza; la Corte d’appello non ha neppure considerato che, nel momento in cui aveva censurato la sentenza di primo grado per avere recepito la consulenza Gali a che aveva ritenuto l’esistenza dei vizi che la consulenza COGNOME aveva escluso, l’appellante aveva devoluto alla cognizione del giudice di appello la questione dell’esistenza di vizi ritenuti esistenti dal secondo c.t.u. Galia e non dal primo c.t.u. Cintura. Ciò comporta che la sentenza impugnata sia incorsa in falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ .
Secondo i principi enunciati da Cass. Sez. U 16-11-2017 n. 27199 (Rv. 645991-01), è acquisito che, in forza dell’art. 342 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. 83/2012 conv. con mod. dalla legge 134/2012, l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dalla sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giu dice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (nello stesso
senso, per tutte, Cass. Sez. 6-3 30-5-2018 n. 13535 Rv. 648722-01, Cass. Sez. U 13-12-2022 n. 36481 Rv. 666375-01).
E’ stato enunciato e deve essere data continuità all’ulteriore principio secondo il quale la specificità del motivo di appello deve essere commisurata all’ampiezza e alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata. Sulla base di questo principio, è stato statuito che, qualora le argomentazioni del primo giudice siano talmente generiche da risolversi nella mera affermazione di rigetto delle ragioni della parte, quest’ultima le può riproporre evidenziando che sono state disattese senza supporto motivazionale suscettibile di apposita critica (Cass. Sez. 3 29-7-2016 n. 15790 Rv. 641584-01). Sulla base del medesimo principio è stato altresì affermato che, qualora il primo giudice per rigettare la domanda abbia escluso la valenza probatoria di determinati documenti, è sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, ribadire l’idoneità di tali documenti ad asseverare i fatti costitutivi del diritto azionato (Cass. Sez. 6-3 26-7-2021 n. 21401 Rv. 662214-01). E’ stato altresì affermato che, qualo ra l’appellante lamenti l’erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e a sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (Cass. Sez. 6-3 17-12-2021 n. 40560 Rv. 663516-01; nello stesso senso, con riferimento al rigetto delle istanze istruttorie senza specifica motivazione, Cass. Sez. 3 24-4-2019 n. 11197 Rv. 653588-01, Cass. Sez. 2 15-1-2024 n. 1415 Rv. 669972-01).
In effetti, non è neppure possibile una contestazione circostanziata di conclusioni non fondate su argomentazioni analitiche, come sono state nella fattispecie quelle del giudice di primo grado, il quale ha recepito integralmente e per relationem una delle due consulenze d’ufficio svolte avanti a sé, senza alcuna disamina critica o
esplicitazione delle ragioni della preferenza, nonostante le diverse conclusioni dell’altra consulenza d’ufficio . Quindi, a fronte di tale contenuto della sentenza di primo grado, era sufficiente, al fine di devolvere alla cognizione del giudice di appello la questione dell’esistenza dei vizi dei lavori e della loro quantificazione , il rilievo dell’appellante secondo il quale la c.t.u. recepita dal Tribunale aveva ritenuto l’esistenza di vizi che l’altra c.t.u. , pure disposta dal Tribunale, aveva escluso. La diversa considerazione della sentenza impugnata, secondo la quale l’appaltatrice con il motivo di appello avrebbe dovuto specificare per quali precise opere contestasse le conclusioni del c.t.u., si è risolta nel l’esigere illegittimamente dall’appellante un grado di precisione maggiore di quello della sentenza da lui impugnata e così nel negare la natura di giudizio sul rapporto controverso che, nei limiti dei motivi di impugnazione, l’appello mantiene.
12.Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, affinché esamini l’appello di RAGIONE_SOCIALE facendo applicazione dei principi esposti e attenendosi a quanto sopra ritenuto.
L’accoglimento del primo motivo comporta che il secondo e il terzo motivo di ricorso, ugualmente riferiti alla violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., siano assorbiti, con la conseguenza che non devono essere esaminate le deduzioni della controricorrente in ordine all’inammissibilità di questi motivi in ragione delle modalità di formulazione. Analogamente, sono assorbiti i motivi dal quarto al nono, in quanto riguardano questioni sulla cui decisione incidono le valutazioni svolte in sede di consulenza tecnica d’ufficio e che perciò dovranno essere nuovamente esaminate e decise dal giudice del rinvio; infatti, la valutazione dell’inadempimento della società appaltatrice , anche con riferimento al contenuto della scrittura 2-8-2007,
necessariamente passa attraverso la valutazione delle indagini tecniche relative ai lavori eseguiti e ai relativi vizi.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi dal secondo al nono, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione