Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24406 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24406 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31078/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che l a rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 1270/2020 depositata il 09/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
– COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per tre mezzi, illustrati da memoria, nei confronti della Banca Monte dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE S.p.A., contro la sentenza del 9 luglio 2020 con cui la Corte d’appello di Firenze ha respinto il primo motivo d’appello e dichiarato inammissibili il secondo ed il terzo spiegati dalle odierne ricorrenti avverso sentenza del locale Tribunale di condanna della banca « al pagamento, a titolo restitutorio, della somma di 1.235,57 € in favore di COGNOME NOME e della somma di 1.902,57 € in favore di COGNOME NOME », regolando le spese di lite.
– Banca Monte dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso e deposita memoria.
CONSIDERATO CHE
– Il ricorso contiene i seguenti motivi.
Primo motivo rubricato nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360 primo comma, n. 4) c.p.c. con riferimento alla declaratoria di inammissibilità, per violazione dell’articolo 342 c.p.c., del motivo di appello relativo al rigetto della domanda risarcitoria per violazione dell’articolo 119 TUB: le appellanti hanno adeguatamente confutato il rigetto, da parte del Giudice di primo grado, della domanda di risarcimento per violazione dell’articolo 119 TUB, rigetto motivato dalla asserita mancata allegazione e dimostrazione del relativo danno; in particolare, anche in sede di appello, le Sigg.re COGNOME hanno individuato tale danno nella impossibilità per le stesse, derivante dalla mancata consegna della documentazione, di efficacemente proporre e supportare le proprie
domande restitutorie e risarcitorie nei confronti della Banca e della coerede COGNOME NOME.
Secondo motivo rubricato violazione e/o falsa applicazione ex articolo 360, primo comma n 3) c.p.c. dell’articolo 342 c.p.c. con riferimento alla declaratoria di inammissibilità del motivo di appello relativo alla domanda risarcitoria per violazione dell’articolo 119 TUB: l’erronea declaratoria di inammissibilità ex articolo 342 c.p.c, riguardante l’impugnazione avverso il rigetto della domanda risarcitoria ex articolo 119 TUB, può alternativamente essere inquadrata nella fattispecie della violazione o falsa applicazione di nome di diritto.
Terzo motivo rubricato omesso esame ex articolo 360, primo comma, n. 5) c.p.c. di un atto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella incompletezza della documentazione consegnata dalla Banca: le ricorrenti hanno sempre sostenuto, in tutti i propri scritti difensivi, che la documentazione alle stesse consegnata dalla Banca era gravemente incompleta. La Corte d’Appello ha sul punto omesso qualsivoglia accertamento e pronuncia.
RITENUTO CHE
4. – Il ricorso è infondato.
4.1. – Vanno disattesi i primi due mezzi, identici nel loro contenuto, ma spiegati il primo ai sensi del numero 4 dell’articolo 360 c.p.c., il secondo ai sensi del numero 3 della stessa disposizione.
4.1.1. – Per la necessaria intelligenza della vicenda occorre rammentare che le attrici, assumendo essere eredi ab intestato , unitamente alla loro sorella COGNOME NOME, di COGNOME NOME hanno convenuto in giudizio l’istituto poi divenuto Banca Monte dei
RAGIONE_SOCIALE sostenendo che il proprio dante causa, ricco imprenditore del settore tessile, avrebbe posseduto un patrimonio liquido, depositato presso la banca, con la quale intratteneva una pluralità di rapporti, ammontante a circa 30 miliardi di lire, mentre la banca non aveva ottemperato alla richiesta, avanzata ai sensi dell’articolo 119 del testo unico bancario, di consegna della documentazione bancaria concernente la totalità di detti rapporti alla morte del de cuius ed in relazione all’arco temporale del decennio antecedente il suo decesso.
Di qui le attrici hanno proposto una complessa domanda volta alla condanna della banca al pagamento di cinque milioni di euro « pari agli importi di denaro giacenti nei conti correnti, libretti e titoli intestati e/o cointestati al de cuius al momento del decesso e di cui la convenuta aveva sottaciuto l’esistenza, e che sono stati ritirati successivamente e/o che sono giacenti a tutt’ora presso l’Istituto bancario »; al pagamento dell’importo di due milioni di euro a titolo di « restituzione degli importi usciti dai conti intestati e/o cointestati, titoli e quanto altro al de cuius sulla base di documentazione non sottoscritta dal de cuius e/o disposizioni date dallo stesso »; al pagamento dell’importo di altri due milioni di euro « per l’impossibilità per le attrici di agire nei confronti del coerede per la lesione della quota di legittima e nei confronti dei terzi cointestatari »; al pagamento dell’importo di ulteriori 2 milioni di euro « per violazione delle norme previste dall’art. 119 … e per gli inadempimenti contrattuali tutti »; al pagamento, ancora, di 500.000,00 € per danni non patrimoniali.
Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria espletata ed in particolare dello svolgimento di una consulenza tecnica d’ufficio volta a stabilire « quale fosse la consistenza dei rapporti bancari … all’epoca del decesso … di COGNOME NOME e se i contratti relativi a detti rapporti fossero cointestati o meno »:
-) ha stabilito, in conformità alle risultanze dell’accertamento tecnico espletato, che i rapporti rilevanti ai fini della decisione erano esclusivamente quelli pendenti al momento della morte del COGNOME, e che le attrici non avevano « provato che la mancanza di materialità di tali rapporti », ossia di quattro dossier titoli, 90.041/46, 90.310/62, 90.188/10 e 90.147/10, « fosse il frutto di una condotta fraudolenta da parte della banca in danno di tutte le eredi », non essendovi prova « di eventuali condotte anomale tenute dall’istituto di credito, né sono state individuate le operazioni bancarie contestate », tanto più che « non vi è stata alcuna allegazione che abbia consentito di determinare, anche solo in termini approssimativi, la quota di legittima spettante a ciascun erede, la possibile lesione e quindi il diritto che si assume essere stato leso dall’altrui condotta illecita »;
-) ha osservato, con riguardo alla domanda proposta per violazione dell’articolo 119 del testo unico bancario, violazione pur accertata, essendo stata la documentazione richiesta nel 2001 fornita « nella sua interezza » solo nel 2007, che una transazione intercorsa tra le parti in ordine al rimborso delle spese legali sostenute dalle odierne ricorrenti « non preclude in astratto la possibilità di risarcire in questa sede ulteriori conseguenze dannose… ma impone all’attore di dar prova e di individuare e provare un pregiudizio ulteriore, onere che in concreto non è stato assolto »;
-) stessa sorte per la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
In fin dei conti, a fronte della domanda di condanna della banca al pagamento di 11 milioni e mezzo di euro, le attrici hanno vinto per l’importo indicato in precedenza, di poco superiore a 3000 €, concernente la giacenza di un conto corrente ed un ulteriore dossier .
Qui occorre dire che il ricorso contiene un’esposizione palesemente insufficiente del contenuto della sentenza di primo grado, che, dopo
aver ritenuto che la banca avesse violato l’articolo 119 del testo unico bancario per il ritardo nella consegna della documentazione richiesta, giacché « la documentazione è stata fornita nella sua interezza solo nel 2007 », ha osservato quanto segue: « Tuttavia, sebbene la violazione risulti accertata, parte attrice non ha individuato né provato le conseguenze subite in conseguenza dell’inadempimento. Secondo i principi generali in materia di responsabilità civile, come puntualizzati dalla più recente giurisprudenza e, in particolare, alla luce di quanto disposto dall’articolo 1223 c.c., tra i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria che l’attore è tenuto a dimostrare rientra in pieno anche la prova del danno subito e della sua riconducibilità diretta e immediata all’inadempimento dell’altra parte. Tale passaggio è condizione non sufficiente per il risarcimento del danno, ma necessario. Solo in seguito a ciò, laddove non sia possibile offrire la prova del preciso ammontare del danno, potrà valutarsi se sia ammissibile almeno la liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. da parte del giudice. Nel caso di specie l’attore ha individuato tali conseguenze dannose in maniera molto generica. In linea generale, può ritenersi provato che in conseguenza del comportamento tenuto dalla banca, le attrici si sono viste costrette a ricorrere in giudizio per ottenere la documentazione bancaria sostenendone i relativi oneri in termini di spese. Tuttavia è altrettanto provato … che la banca convenuta, si è impegnata a pagare alle sorelle COGNOME la somma di 70.000 euro ‘a titolo di rimborso di tutte le spese vive dalle stesse ad oggi sostenute e spese legali anche per il procedimento penale’, dopo aver in premessa del negozio, dato atto dell’intero iter della controversia relativa all’esibizione della documentazione sino al suo epilogo, cioè al 2007. Per espressa riserva ivi contenuta, tale documento non preclude alle attrici la possibilità di proporre future azioni risarcitorie contro la banca (a qualsiasi titolo), ma dimostra che parte del pregiudizio risarcibile è
stato ristorato pertanto, ciò non preclude in astratto la possibilità di risarcire in questa sede ulteriori conseguenze dannose ovvero la stessa pretesa (le spese di lite sostenute) per un ammontare maggiore, ma impone all’attore di dar prova e di individuare e provare un pregiudizio ulteriore, onere che in concreto non è stato assolto ».
Le originarie attrici hanno dunque proposto appello deducendo tre motivi: ) il primo concernente l’errata e comunque non motivata limitazione delle domande attrici ai soli rapporti aperti alla data di decesso del de cuius ; -) il secondo contenente denuncia di violazione ed erronea applicazione delle norme che regolano il risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale; -) il terzo contenente denuncia di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in punto di rigetto delle domande di risarcimento dei danni, ivi compresa quella relativa alla violazione dell’articolo 119 del testo unico bancario.
La Corte d’appello ha respinto il primo mezzo ed ha dichiarato inammissibili il secondo ed il terzo.
Sul secondo, giudicato inammissibile per violazione dell’articolo 342 c.p.c., la Corte distrettuale, richiamata l’autorità di Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199, ha affermato che, « a fronte di una sentenza puntuale e argomentata nella ricostruzione delle emergenze istruttorie, sta un atto di appello che si risolve in petizioni di principio e in un’argomentazione circolare ed autoreferenziale: le operazioni bancarie contestate solo anomale perché la banca non le ha spiegate e documentate e non lo ha fatto perché erano anomale. Ma qui rilevato che già la domanda proposta in primo grado risente di un’impostazione ad un tempo esplorativa ed inquisitoria, l’una nell’altra incompatibili con una causa civile, dal momento che si chiede la restituzione di somme risultanti in ‘uscita’ dai conti ‘sulla base di documentazione non sottoscritte dal de cuius e/o disposizioni date dallo stesso’, come si
possano stare sullo stesso piano due ipotesi all’evidenza antitetiche, come un atto dispositivo legittimamente voluto dal titolare del conto ed un atto eseguito all’insaputa di questi. Tornando al motivo in esame, gli appellanti avrebbero dovuto, per consentire a questo collegio di esaminare nel merito l’impugnazione, indicare specificamente quali operazioni e movimentazioni ritenevano essere anomale e fraudolente in danno loro, indicare le fonti di prova e gli atti difensivi del processo di primo grado nel quale erano state indicate le une e le altre ».
Sul terzo motivo di appello, volto a lamentare « l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in punto di rigetto delle domande attrici di risarcimento dei danni », la Corte fiorentina ha parimenti ritenuto l’inammissibilità del mezzo per violazione dell’articolo 342 c.p.c. « per le stesse ragioni esposte a commento del secondo motivo. È evidente, infatti, che, anche con riferimento a questa doglianza, le appellanti non si pongono in corretto contraddittorio con la sentenza, ma si limitano a riaffermare, perlopiù con assertività del tutto apodittica, un ragionamento tanto ipotetico quanto confuso, secondo il quale potrebbero avere avuto luogo non meglio precisati episodi di indebita appropriazione, non si sa bene ad opera di chi, di somme forse giacenti su conti correnti e/o conti titoli e la prova di ciò consisterebbe proprio della mancanza di non meglio precisati documenti messi (o non) a disposizione della banca. Di qui la richiesta di ipotetici danni derivanti da eventuali pregiudizi patrimoniali o da ‘eventuali lesioni della quota di legittima’ ».
4.1.2. – Venendo a noi, il ricorso per cassazione è riferito al solo « Capo della sentenza di appello in cui è stato dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione relativo alla domanda risarcitoria per violazione dell’art. 119 TUB, domanda peraltro certamente fondata alla luce di quanto rilevato sia nella sentenza di
primo grado, che in quella di appello: evidentemente non si può imputare al correntista un difetto di allegazione e prova e poi, allo stesso tempo, mandare esente da responsabilità l’intermediario che, in violazione di un preciso obbligo di legge, ha reso impossibile il puntuale assolvimento di tale onere » (così a pagina 21 del ricorso).
4.1.3. – Ora, la censura così spiegata è infondata, alla luce dei principi affermati da Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199, giacché, se è vero che la decisione delle Sezioni Unite richiamata dalla ricorrente esclude che l’atto d’appello debba essere congegnato a mo’ di progetto di sentenza, è altrettanto vero che essa si colloca in pieno nella tradizione della giurisprudenza di questa Corte, la quale richiede che il motivo d’appello deve consentire al giudice dell’impugnazione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, enunciando questo il punto – il perché la decisione del primo giudice sia errata. La decisione del 2017 è stata difatti così massimata dall’Ufficio del Massimario di questa Corte: « Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ».
Ciò, come si è premesso, in continuità con quanto in precedenza
affermato dalla S.C. – quando l’articolo 342 c.p.c. espressamente prevedeva, prima della riforma del 2012, il requisito della specificità – e cioè che l’appello non rappresenta più, nella configurazione datagli dal codice di rito, il mezzo per passare da uno all’altro esame della causa, secondo la nota formulazione chiovendiana, ma consiste in una revisio fondata sulla denunzia di specifici vizi di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata, sicché l’appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole statuizioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame è chiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato.
Ha spiegato in proposito la S.C. che l’appello « deve contenere, ‘ i motivi specifici dell’impugnazione’. Il che sta ad indicare che l’atto d’appello non può limitarsi ad individuare le ‘statuizioni’ concretamente impugnate e cosi i capi di sentenza non ancora destinati a passare in giudicato ex art. 329, cpv., c.p.c. ma deve contenere anche le argomentazioni dirette a confutare la validità delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della soluzione delle singole questioni su cui si regge la decisione … e, quindi, non può non indicare le singole ‘questioni’ sulle quali il giudice ad quem e chiamato a decidere …, sostituendo o meno per ciascuna di esse soluzioni diverse da quelle adottate in prime cure » (Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2005, n. 28498 ). L’appello, in altre parole, « è dato alla parte contro l’ingiustizia della sentenza di primo grado ed è rimessa alla stessa parte, per il principio dispositivo, la determinazione dei fatti nei quali l’ingiustizia si concreta, con la conseguenza della esigenza assoluta della motivazione, quale elemento inseparabile dalla postulazione dell’ingiustizia e con l’ulteriore conseguenza che, in difetto di tale motivazione del vizio denunciato, il giudice del gravame non può procedere alla revisio prioris instantiae» (Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2000, n. 16).
In tale ottica, è divenuto ius receptum , nella giurisprudenza della S.C., il principio secondo cui il requisito della specificità dei motivi di cui all’art. 342 c.p.c. postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. L’appello deve cioè necessariamente contenere una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata. Ciò -occorre rammentare -nonostante la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, dovendo anche in tal caso essere specificamente confutate le ragioni addotte dal primo giudice.
L’atto d’appello, ha ancora ripetuto la RAGIONE_SOCIALE.C., deve rivolgere alla sentenza impugnata « censure puntuali e precise », ovvero deve contenere la specificazione « sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza di primo grado» (tra le tante Cass. 22 gennaio 2001, n. 875; Cass. 5 agosto 2002, n. 11710; Cass. 16 dicembre 2005, n. 27727; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1707). I motivi dell’impugnazione – prima e dopo il 2012 – devono quindi non solo indicare il quantum appellatum , ma anche il quia : il motivo d’appello deve allora individuare le parti di cui l’appellante chiede la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo , da cui esse sono affette. In breve, si può dire schematizzando, che il motivo di appello è specifico quando, esaminato ex ante , è idoneo a privare la sentenza impugnata della sua base logico-giuridica. Insomma, è come si diceva motivo specifico quello che, valutato ex ante , ossia prima ancora della verifica di fondatezza, possiede attitudine a scardinare la ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata: la specificità si riassume dunque in ciò, tra il motivo e la sentenza impugnata deve correre una relazione di incompatibilità, di reciproca esclusione, nel senso che, ipotizzato il
motivo come fondato, allora la sentenza impugnata necessariamente errata.
Non è superfluo aggiungere che il concetto di specificità del motivo di appello, come emergente dalla giurisprudenza di questa Corte, e che il legislatore del 2022 ha non solo espressamente ripristinato ma anche ampiamente rafforzato, non manifesta alcunché di formalistico, ed anzi esso costituisce valorizzazione dei poteri delle parti a discapito dei poteri officiosi del giudice, il che è perfettamente in linea con principi basilari del nostro processo civile, quali il principio dispositivo, che si realizza anche attraverso la necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ed il principio del contraddittorio.
4.1.4. – Il caso in esame, allora, è un caso paradigmatico di inammissibilità per difetto del requisito di specificità.
Detto in breve, il giudice di primo grado ha respinto la domanda risarcitoria fondata sulla violazione dell’articolo 119 del testo unico bancario, e cioè dipendente dal ritardo nella consegna della documentazione bancaria richiesta, documentazione infine consegnata, per mancanza di allegazione e di prova del danno: la transazione stipulata tra le parti, ha affermato il Tribunale, « non preclude in astratto la possibilità di risarcire in questa sede ulteriori conseguenze dannose… ma impone all’attore di dar prova e di individuare e provare un pregiudizio ulteriore, onere che in concreto non è stato assolto ».
Si tratta di un’affermazione piana, che, in relazione al danno come considerato dall’articolo 1223 c.c., si colloca per un verso nel quadro di applicazione dell’articolo 163 c.p.c., che impone all’attore di indicare causa petendi e petitum , per altro verso nel quadro di applicazione dell’articolo 2697 c.c., che impone all’attore di provare i fatti costitutivi della domanda spiegata, fatti che, evidentemente,
in ipotesi di domanda risarcitoria di un danno, si estendono non soltanto all’ an della pretesa, ma anche al quantum debeatur .
A fronte di tale decisione le appellanti hanno sostenuto di non aver potuto dedurre e provare il danno cagionato dalla condotta della banca proprio in ragione di detta condotta, osservando in atto d’appello quanto segue: « se la Banca Toscana non ha fornito alle attrici la documentazione necessaria a ricostruire il patrimonio del de cuius , e quando l’ha fornita non l’ha data completamente ma solo parzialmente, come si può insistere nel dire che le stesse non hanno fornito prova della condotta fraudolenta? L’evidente responsabilità della banca, di cui il giudicante non può non avere contezza, viene riversato sulle attrici, mandando indenne la banca da ogni forma di risarcimento. È il caso di dire che oltre al danno, anche la beffa! ».
Ora, siffatto argomentare, di taglio suggestivo, non si configura quale critica puntuale e precisa indirizzata contro la ratio decidendi posta dal giudice di primo grado a sostegno della decisione adottata: ratio decidendi riassumibile in ciò, che l’attore che agisce per il risarcimento del danno deve allegare e provare il danno. Al contrario le attrici-appellanti si sono limitati ad addurre un asserito impedimento materiale (asserito ma escluso dal giudice di merito, perché il Tribunale ha espressamente affermato che la documentazione era stata infine « fornita nella sua interezza »), ed in altri termini hanno riconosciuto di non aver allegato e provato il danno, senza punto spiegare come il denunciato impedimento in facto , ove ne fosse stata dimostrata la sussistenza, potesse assumere rilievo al fine di rendere censurabile, in iure , la lineare affermazione del primo giudice secondo cui il danno del quale era stato chiesto il risarcimento non era stato fatto oggetto di deduzione né tantomeno di prova.
4.2. – Il terzo mezzo è inammissibile.
A dire delle ricorrenti il giudice d’appello non avrebbe considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la documentazione consegnata dalla banca non era integrale, ma ancora parziale, circostanza che l’atto d’appello aveva reiteratamente posto in evidenza e che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare.
Ma è del tutto evidente che quello descritto come fatto decisivo e controverso non è un fatto, dal momento che, come chiarito dalla giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte, il numero 5 dell’articolo 360 c.p.c. si riferisce ad un fatto storico, principale o secondario, oggetto di dibattito e decisivo per il giudizio (Cass. Sez. Un., n. 8043 del 2014): ebbene, l’affermazione contenuta nel terzo motivo di ricorso per cassazione secondo cui la documentazione consegnata dalla banca non sarebbe stata completa non fotografa un fatto, ma contrasta un giudizio di merito effettuato dal Tribunale, secondo il quale la banca aveva infine consegnato la documentazione « nella sua interezza », sebbene in ritardo.
5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 40.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024.